RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 3 MAGGIO 2016 N. 8709 LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE In genere. Il diritto all'immagine professionale del lavoratore rientra tra quelli fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. la cui risarcibilità va riconosciuta anche in presenza di lesioni di breve durata. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine professionale ad un lavoratore, privato della funzione di coordinamento, sebbene le mansioni dequalificanti fossero state esercitate per poco tempo, date anche le numerose assenze per malattia . In argomento si veda Cassazione 3474/2015 per la quale l'assegnazione di un giornalista, che si era occupato di cronaca nera, giudiziaria e politica, a compiti di scarsa rilevanza, estranei alla cronaca politica, integra una lesione della personalità, con conseguente risarcimento del danno all'immagine - ove specificamente provato -, poiché si crea una cesura dello sviluppo delle competenze professionali acquisite sino a quel momento della carriera. Ancora in tema di mansioni, per Cassazione 7963/2012 il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno non economico, ma comunque rilevante sul piano patrimoniale per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore , suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.