RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 2 MAGGIO 2016 N. 8594 PROFESSIONISTI – PREVIDENZA. Indennità di maternità delle libere professioniste - Finalità - Conseguenze - Estensione al padre - Esclusione - Fondamento - Trattamento discriminatorio in ambito comunitario - Esclusione. L'indennità di maternità per le libere professioniste, disciplinata dall'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, è finalizzata, oltre che alla protezione del nascituro e del nucleo familiare, alla tutela della salute della madre biologica che nel periodo anteriore e successivo al parto ha una posizione non assimilabile a quella del genitore di sesso maschile, sicché, come evidenziato nella sentenza della Corte cost. n. 285 del 2010, non è irragionevole né discriminatoria la mancata estensione al padre della relativa provvidenza oltre le ipotesi di decesso e infermità della madre o suo abbandono del nucleo familiare o nei casi di adozione e affidamento. Né l'ordinamento comunitario, che promuove l'equiparazione tra i sessi e la tutela antidiscriminatoria dei lavoratori, preclude l'adozione di misure specifiche a tutela della salute della donna durante la gravidanza o i primi mesi di maternità. In argomento si veda Cassazione 809/2013 per la quale l'indennità di maternità per le libere professioniste, disciplinata dagli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, risponde all'interesse di inserimento della prole adottiva, adeguatamente tutelato mediante l'attribuzione del beneficio ad uno soltanto dei genitori, sicché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005, che ne ha esteso il godimento al padre, vige un principio di alternatività e fungibilità tra i genitori adottivi, nel senso che la percezione dell'indennità da parte dell'uno esclude il diritto dell'altro, anche se - come nella specie - un genitore è libero professionista e l'altro lavoratore dipendente. Sotto altro profilo del medesimo tema si veda Cassazione 15339/2001 per la quale il diritto delle libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza a percepire l'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa spetta anche allorché il rapporto assicurativo sia stato costituito in epoca successiva all'inizio del periodo di due mesi precedenti il parto, ben potendosi in tal caso - in coerenza con la finalità della legge di tutelare comunque la maternità, ex art. 32 Costituzione - frazionare l'indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa principio enunciato in relazione all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1 legge n. 379 del 1990, poi ribadita nell'art. 70 del testo unico contenuto nel D.Lgs. n. 151 del 2001 .