RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 6 APRILE 2016 N. 6708 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullità del termine - Risarcimento del danno - Omessa ricerca di altra occupazione - Concorso colposo del creditore - Esclusione - Fondamento. In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'omessa ricerca di un'altra occupazione non può incidere sull'entità risarcitoria, quale concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto all'illegittimità del termine consegue l'invalidità parziale della clausola e la permanenza dell'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto. In materia di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di nullità dell'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, l'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non contrasta con la clausola 8.3 cosiddetta di non regresso dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE, in quanto l'introduzione di un'indennità comunque dovuta a prescindere da un danno effettivo, parametrata tra un minimo ed un massimo, non è automaticamente ovvero necessariamente meno favorevole del sistema previgente, in cui la liquidazione del risarcimento andava effettuata dal giudice caso per caso e con decurtazione dell' aliunde perceptum e percipiendum Cassazione 151/2015. In tema di risarcimento del danno, cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso ex art. 1227, secondo comma cod. civ., il lavoratore licenziato senza giusta causa ha il dovere di collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre il pregiudizio subito Cassazione 16076/2012.