RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 8 APRILE 2016 N. 6901 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE Dipendente di un istituto di credito - Abusive operazioni sui conti correnti - Giusta causa di recesso - Configurabilità - Fondamento. In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la condotta del dipendente di un istituto di credito che abbia effettuato abusive operazioni di addebito/accredito sui depositi di ignari correntisti, indipendentemente dal conseguimento di un utile personale e dalla sussistenza di un pregiudizio economico effettivo, trattandosi di comportamento, astrattamente sanzionabile anche in sede penale, idoneo a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, posto in essere in violazione delle procedure interne, dei diritti dei correntisti e dello specifico interesse datoriale al mantenimento di una affidabile e trasparente organizzazione del lavoro. Tra i precedenti si veda Cassazione 9802/2015 per la quale è legittimo il licenziamento del dipendente bancario che abbia svolto attività di erogazione di credito, mediante la fornitura di provvista in cambio di assegni poi messi all'incasso, al di fuori dei canali istituzionali, in violazione dell'art. 32 del ccnl per il personale delle aziende di credito del 12 febbraio 2005, che impone ai dipendenti degli istituti di credito disciplina, dignità e moralità, trattandosi di condotta che, a prescindere dal conseguimento di un utile economico personale, è tale da incidere negativamente sulla fiducia del datore di lavoro. Ancora, per Cassazione 19612/2014, costituisce giusta causa di recesso la condotta del direttore di una filiale bancaria che abbia riferito ad un cliente la richiesta di accertamenti disposti dalla autorità giudiziaria, trattandosi di condotta idonea a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e di porre in dubbio la futura correttezza dell'obbligazione lavorativa in funzione di leciti interessi aziendali, tra i quali rientra anche per un istituto di credito, quello di poter contare sulla esecuzione della prestazione richiesta in conformità alle direttive aziendali, così da non essere esposto a potenziali responsabilità ex art. 2049 cod. civ.