RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 31 MARZO 2016 N. 6258 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Giudizio di impugnativa di licenziamento - Concorrente giudizio nei confronti di altro convenuto per imputazione di lavoro subordinato - Sospensione - Necessità - Esclusione - Ragioni. La sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio sull'imputazione del rapporto di lavoro subordinato per violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e di altro d'impugnativa di licenziamento, trattandosi di controversie con diversi causa petendi e petitum nei confronti di distinte parti convenute, tra le quali non sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico. In argomento si veda Cassazione 6207/2014 per la quale quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato - salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato - soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado. Analogamente per Cassazione 5229/2016 la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone che tra due cause, pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi, esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, atteso che la ratio dell'istituto è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati.