RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 12 GENNAIO 2016, N. 286 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Contratti a termine illegittimi - Trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato - Intervalli non lavorati - Diritto alla relativa retribuzione - Condizione - Offerta della prestazione da parte del lavoratore - Fattispecie. Nell’ipotesi di più contratti di lavoro a termine illegittimamente posti in essere e sostituiti da un contratto a tempo indeterminato, la sospensione dell’obbligo retributivo negli intervalli non lavorati viene meno allorché il lavoratore, deducendo l’invalidità del termine e l’unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prova idonea di tale disponibilità, rilevante ai fini della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni, la comunicazione del lavoratore indirizzata ad un terzo - nella specie, l’Ufficio di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro - ma portata a conoscenza del datore di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, contenente l’espressa dichiarazione della propria volontà di riprendere l’attività lavorativa . Identico principio di diritto è affermato da Cassazione 15900/2005 con riferimento All’aspetto contributivo laddove si afferma che, nell’ipotesi di più contratti di lavoro a termine illegittimamente posti in essere e sostituiti da un contratto a tempo indeterminato, la sospensione dell’obbligo retributivo, negli intervalli non lavorati, viene meno allorché il lavoratore , deducendo l’invalidità del termine e l’unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa. In materia si era analogamente pronunciata Cassazione 8366/2003,in relazione alla precedente normativa sul contratto a termine, prevedendo che nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della legge 230/1962, non sussiste, per gli intervalli non lavorati” tra l’uno e l’altro rapporto, il diritto del lavoratore alla retribuzione, al corrispondente rateo di tredicesima mensilità e al compenso per ferie non godute, mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tali diritti presuppone la prestazione lavorativa, e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post”, non incida sulla mancanza di un effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato.