RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 30 OTTOBRE 2015, N. 22255 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE. Contratto di solidarietà - Natura - Provvedimento ministeriale di ammissione - Efficacia costitutiva - Fondamento - Fattispecie. Il contratto di solidarietà, di cui all’art. 1 del Dl 724/1983, convertito in legge 863/1984, spiega la sua efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, e non solo degli aderenti all’accordo, non per una sua efficacia normativa in sé inesistente ma in forza del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale, di cui costituisce il presupposto e unitamente al quale integra una fattispecie complessa volta alla concessione dell’integrazione salariale, che ha efficacia costitutiva del potere modificativo del datore di lavoro sui singoli contratti e presuppone un controllo di congruità tra la temporanea modifica peggiorativa nella specie, riduzione di orario e di retribuzione del contenuto dei rapporti e la finalità di evitare la riduzione del personale. In argomento si veda Cassazione 24706/2007 per la quale il contratto di solidarietà - che opera nei confronti di tutti i lavoratori e si iscrive all’interno di una fattispecie complessa comprensiva del contratto di solidarietà e del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale - non è valido e non legittima la riduzione di orario e di retribuzione ove non segua l’effettiva concessione della cassa integrazione guadagni. Per Cassazione 637/1998 il contratto di solidarietà difensivo previsto dall’art. 1 del Dl 726/1984, convertito con legge 863/1984, preclude al datore di lavoro, durante la sua vigenza, solo il licenziamento collettivo programmato al fine dell’esuberanza di personale e non anche il licenziamento individuale - ancorché plurimo - per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 non rilevando - salvo che il datore di lavoro abbia assunto con tale contratto obbligazioni ulteriori rispetto a quelle tipiche o ex lege” - l’anteriorità della situazione concretante il giustificato motivo anzidetto alla stipulazione dello stesso contratto. Tale principio è applicabile con riguardo ai licenziamenti sia anteriori che successivi alla legge 223/1991, tenendo in ogni caso presente la diversità ontologica fra le due categorie di recesso alla stregua del sistema normativo anteriore a tale legge, il quale è necessariamente presupposto, come oggetto di una sorta di richiamo materiale implicito, dalla norma art. 1 del Dl 726/1984 istitutiva del contratto di solidarietà.