RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 27 OTTOBRE 2015, N. 21916 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D’OPERA . Somministrazione di lavoro - Controllo giudiziale - Limiti - Verifica dell’effettività delle ragioni giustificative - Necessità - Fattispecie. In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 del D.Lgs. 276/2003, il controllo giudiziale, che non si estende al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell’utilizzatore, va concentrato sulla verifica dell’effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inidonee a consentire tale controllo l’indicazione di ragioni prive di specificazione sui componenti identificativi essenziali, quali i processi organizzativi in atto, le esigenze produttive e quelle di sostituzione del personale assente . In tema di somministrazione di lavoro, In senso conforme alla massima in rassegna si veda Cassazione 6933/2012 per la quale anche, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono - che è limitato all’accertamento della loro esistenza, e non può estendersi al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore implica la verifica dell’effettività dell’esigenza di assunzione indicata nel contratto di somministrazione stipulato tra la somministratrice e l’utilizzatrice, restando irrilevante la diversa indicazione nel contratto di assunzione. Ne consegue che, ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione. In via esemplificativa Cassazione 21001/2014 ha ritenuto che la causale giustificativa indicata in punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” fosse assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall’art. 21, comma 1, lett. c , del D.Lgs. 276/2003, fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione.