RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 22 OTTOBRE 2015, N. 21514 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO. Onere probatorio del datore di lavoro - Prevedibilità del fatto giustificativo al momento dell’assunzione - Irrilevanza - Rigetto delle istanze istruttorie motivato da tale prevedibilità - Illegittimità - Fattispecie. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l’onere di provare la soppressione del posto al quale il lavoratore era addetto e l’impossibilità di ricollocarlo nell’ambito della struttura aziendale con mansioni compatibili con la qualifica rivestita, sicché è illegittimo il rigetto delle istanze istruttorie del datore di lavoro, finalizzate a fornire tale prova, motivato dalla prevedibilità, al momento dell’assunzione, della circostanza posta alla base del recesso. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’ammissione di prova sull’’andamento stagionale di un’attività alberghiera . In argomento si veda Cassazione 4460/2015 per la quale nell’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la causa petendi” è data dall’inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, senza che l’indicazione - da parte del lavoratore che si sia fatto parte diligente - di un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile, o l’allegazione di circostanze idonee a comprovare l’insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, comporti l’inversione dell’onere della prova. Per Cassazione 19189/2013, in tema di prova della giusta causa di licenziamento, pur gravando sul datore di lavoro l’onere relativo, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti oppure d’ufficio.