RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 9 OTTOBRE 2015 N. 20319 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Fatti commessi anteriormente all'inizio del rapporto di lavoro e nello svolgimento di mansioni diverse - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. In materia di licenziamento per giusta causa, non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all'inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell'illecito nella specie, di natura penale , incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo di lavoro quale causa di licenziamento nella specie, dall'art. 21, comma 1, n. 7, c.c.n.l. gas e acqua del 9 marzo 2007 . In senso conforme alla massima in rassegna si è pronunciata Cassazione 20221/2007 per la quale in tema di trasferimento di azienda, deriva dall'art. 2112 cod. civ. che i mutamenti nella titolarità dell'azienda non interferiscono con rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente. Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda.