RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 30 GIUGNO 2015, N. 13380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE. Lavoratore con attività fuori dall’azienda con orari liberamente scelti - Inadempimento - Onere probatorio del datore ex art. 5 della legge 604/1966 - Indizi - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, qualora il lavoratore sia autorizzato a prestare la propria attività fuori dall’azienda e con orari liberamente scelti come più funzionali all’incarico, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’inadempimento del lavoratore nella specie, individuato nella mancata prestazione delle quaranta ore settimanali di lavoro pattuite e nell’omessa effettuazione delle visite ai punti vendita ed ai fornitori e non può limitarsi a fornire indizi delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa costituisce giustificato motivo di licenziamento, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 604/1996, potendo essere ricondotta alla più generale nozione di inadempimento di non scarsa importanza, di cui all’art. 1455 cc,e la sua pacifica verificazione, da una parte, esonera il datore di lavoro all’onere della prova impostogli dall’art. 5 della citata legge e, dall’altra parte, comporta che il lavoratore inadempiente possa liberarsi della responsabilità provando la non imputabilità della mancata prestazione Cassazione 8720/2009. In tema di licenziamento disciplinare per Cassazione 21680/2008 incombe al lavoratore di dimostrare che l’inadempimento accertato non è imputabile ad una sua volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione o al comportamento dovuto e a tal fine non rilevano le rappresentazioni soggettive che l’obbligato, sia pure in buona fede, si faccia della giustificazione della propria condotta.