RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 2 MARZO 2015 N. 4176 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA EFFICACIA - ACCORDI AZIENDALI. Forma scritta - Necessità - Esclusione. In applicazione del principio generale di libertà di forma ed in mancanza di espressa previsione normativa della forma scritta, l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, con la conseguenza che non è necessaria la forma scritta neppure per la ratifica di accordo aziendale stipulato da falsus procurator , ossia da organizzazione aziendale priva di rappresentanza, e che, pertanto, la ratifica potrebbe intervenire anche per facta concludentia . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 1735/1998. In argomento si vedano Cassazione 4541/2012 – per la quale il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi – e Cassazione 25126/2006 – per la quale l'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam è soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso, e tale requisito può considerarsi soddisfatto solamente in presenza di un documento contenente la espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti. Peraltro, trattandosi di forma non imposta dalla legge o da previa pattuizione, per gli accordi risolutori riprende vigore il principio di libertà delle forme. SEZIONE LAVORO 27 FEBBRAIO 2015 N. 3984 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI. Procedimento disciplinare - Contestazione - Natura - Atto unilaterale recettizio - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Limiti - Fattispecie. Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo irrituale la convocazione per l'audizione a difesa prevista dalla contrattazione collettiva di settore, in quanto il lavoratore ne aveva avuto cognizione solo al rientro nel domicilio, al termine di un periodo di ferie ritualmente autorizzato dal datore di lavoro . In argomento si veda Cassazione n. 24198/2013 per la quale in tema di procedimento disciplinare, la convocazione del lavoratore, che abbia fatto richiesta di essere sentito, deve ritenersi, in mancanza di diversa disposizione, a forma libera purché idonea a garantire l'effettiva e tempestiva conoscenza da parte dell'interessato. In senso conforme per Cassazione 23528/2013 in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, ove quest'ultimo eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo espressamente di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione e l'accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile se congruamente motivata. In materia di licenziamento individuale, per Cassazione 6845/2014, qualora il recesso sia comunicato con lettera raccomandata, regolarmente ritirata dalla moglie convivente del lavoratore, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., sicché incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'impossibilità incolpevole di avere notizia dell'atto recettizio, non essendo sufficiente la semplice prova della mancata conoscenza di esso.