RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 27 MAGGIO 2014, N. 11832 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D’AZIENDA - IN GENERE. Trasferimento di un complesso di servizi privi di struttura aziendale autonoma e preesistente - Ramo d’azienda ex art. 2112 cc - Configurabilità - Esclusione - Decisione del cedente di unificare beni e servizi all’atto del trasferimento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Un complesso di servizi - privi di struttura aziendale autonoma e preesistente - consistenti nella gestione e manutenzione di strutture informatiche e nell’assistenza tecnica, che restino disomogenei per funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario, non costituisce ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cc, senza che assuma rilievo, al fine di ravvisare un valido fenomeno traslativo, la mera decisione, assunta dal cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un’unica funzione al momento del trasferimento, la cui considerazione in termini di sufficienza si porrebbe in contrasto sia con le direttive CE 1998/50 e 2001/23 - che richiedono già prima di quest’atto un’entità economica che conservi la propria identità” - sia con gli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, insindacabile per l’assenza di riferimenti oggettivi. Nel caso in cui oggetto della cessione sia un servizio di magazzinaggio, assunto dall’impresa cessionaria senza alcuna disponibilità autonoma dei locali aziendali, detenuti in via precaria, e senza attribuzione di software, né di propria strumentazione informatica ed amministrazione, in modo tale che i lavoratori trasferiti continuano ad utilizzare i sistemi informatici dell’impresa cedente, negli uffici e con i macchinari di quest’ultima, non è ravvisabile un ramo d’azienda, suscettibile di trasferimento ai sensi dell’art. 2112 cc Cassazione 9949/2014. Per cassazione 5678/2013 è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how” o, comunque, dall’utilizzo di copyright”, brevetti, marchi, etc. , con la conseguenza che la cessione realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti. In argomento si veda anche Cassazione 21697/2009 per la quale per ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cc così come modificato dalla legge 18/2001, in applicazione della direttiva CE 98/50 , come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc” in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che non costituisce cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cessione di servizi, - nella specie ricondotti ad un generico settore di Servizi generali” - ove questi non integrino un ramo o parte dell’azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale, e il licenziamento dei relativi lavoratori addetti al settore non può rientrare nell’ambito di una lecita operazione di riduzione dell’azienda.