RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 31 OTTOBRE 2013 N. 24561 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI . Attività di esecuzione di lavori edilizi in appartamento a favore di soggetto non imprenditore - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Utilizzazione di criteri sussidiari di qualificazione del rapporto - Ammissibilità. I normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzato e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata, cosicché, nel caso di attività di esecuzione di lavori edilizi in appartamento svolta da un singolo prestatore di opera a vantaggio di soggetto non imprenditore, consistente in semplici opere di demolizione interna, è corretto fare ricorso a criteri distintivi secondari, quali la remunerazione a giornata, le direttive impartite al prestatore sul lavoro da svolgere e l'assenza di organizzazione di mezzi. Per l'individuazione del datore di lavoro, secondo il consolidato principio giurisprudenziale riaffermato da Cassazione 3418/2012, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, per Cassazione 9252/2010, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. In senso conforme si veda anche Cassazione 9251/2010 per la quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. SEZIONE LAVORO 23 OTTOBRE 2013 N. 24025 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE. Comunicazione ex art. 4, comma 2, legge n. 223 del 1991 - Destinatari - Rappresentanze sindacali aziendali - Unicità della r.s.a. costituita - Sufficienza - Mancata costituzione di ogni r.s.a. - Conseguenza - Invio alle associazioni sindacali esterne - Necessità. In materia di licenziamento collettivo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere inviata alle rappresentanze sindacali presenti in azienda e, qualora risulti costituita una sola r.s.a., l'obbligo è adempiuto mediante l'invio della comunicazione ad essa, senza che debba effettuarsi alcuna indagine in ordine all'effettiva rappresentatività dell'organo sindacale, dovendosi ritenere che l'obbligo di inviare la comunicazione alle associazioni sindacali esterne, ossia alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sorga solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a. Per Cassazione 639/2005, i n tema di collocamento in mobilità e con riferimento alla procedura disciplinata dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in mancanza della prova della esistenza di una formale e regolare costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale, la comunicazione di avvio della procedura ad una rappresentanza sindacale presente all'interno dell'azienda, ma informale , non è obbligatoria. Per Cassazione 12584/2001, in materia di attività sindacale aziendale, l'art. 19 legge n. 300 del 1970, nella vigente formulazione, assicura la genuinità dell'azione sindacale, garantendo una razionale coincidenza tra rappresentanza legale e rappresentanza effettiva, sicché non risulta violato ne' l'art. 39 Cost., in quanto l'azione di sostegno dell'attività sindacale nell'unità produttiva risponde ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, ne' l'art. 3 Cost., giacché, una volta riconosciuta la detta potestà discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali vengono legittimamente differenziate, per quanto attiene alla loro capacità rappresentativa, alla stregua di uno specifico e logico criterio prestabilito per legge, divenendo conseguentemente irrilevante la possibilità per la medesime di dimostrare altrimenti la propria rappresentatività.