RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 9 SETTEMBRE 2013, N. 20611 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI – TRASFERIMENTI. Garanzia di conservazione della precedente sede di lavoro - Applicabilità - Condizioni - Unicità di rapporto di lavoro o ricorrenza di fattispecie ex art. 2112 cc - Fattispecie in tema di personale dipendente di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa assunto da impresa cessionaria del portafoglio. In tema di sede di lavoro, la disciplina limitativa del trasferimento del lavoratore di cui all’art. 2103 cc , che condiziona la legittimità del trasferimento alla ricorrenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è applicabile soltanto con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo rapporto, salvo che non ricorrono le condizioni previste dall’art. 2112 cc. fattispecie relativa a lavoratore dipendente di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, riassunto dal commissario liquidatore e quindi da un’impresa cessionaria del portafoglio della suddetta impresa . In argomento si veda Cassazione 9852/2002 per la quale l’art. 2103 cc, che tutela il lavoratore dal trasferimento della sede di lavoro da un’unità produttiva all’altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è applicabile soltanto con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo rapporto, salvo che non ricorrono le condizioni previste dall’art. 2112 cc, che consente la conservazione dei diritti del lavoratore. SEZIONE LAVORO 9 SETTEMBRE 2013, N. 20598 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D’OPERA . Somministrazione di manodopera - Legittimità della causale - Legittimità del termine - Sufficienza - Esclusione - Concreta effettività dell’esigenza di assunzione indicata in contratto - Necessità - Fattispecie. In tema di somministrazione di manodopera, la legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente per rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso. Nella specie, il rapporto di lavoro interinale era stato instaurato per le esigenze di un maggior fabbisogno di personale connesse alla predisposizione a livello nazionale del progetto della nuova rete logistica e l’avviamento dei trasporti locali postali week end”, mentre, in realtà, la filiale di assegnazione del lavoratore non era stata meccanizzata ed aveva continuato ad operare con modalità manuali, senza, pertanto, apprezzabili variazioni delle esigenze di adeguamento delle risorse umane . Tra i precedenti conformi in tema di somministrazione di manodopera si veda Cassazione 6933/2012 per la quale il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono - che è limitato all’accertamento della loro esistenza, e non può estendersi al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore implica la verifica dell’effettività dell’esigenza di assunzione indicata nel contratto di somministrazione stipulato tra la somministratrice e l’utilizzatrice, restando irrilevante la diversa indicazione nel contratto di assunzione. Ne consegue che, ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione.