RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 DICEMBRE 2012, N. 22657 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Organico orchestrale - Assunzioni a termine - Configurabilità - Portata - Per l’esecuzione di specifici brani - Possibilità - Fondamento. In tema di lavoro degli orchestrali, non è configurabile in linea generale un numero fisso di componenti dell’orchestra, rispetto ai quali sia esclusa l’apposizione del termine al contratto di lavoro - con correlata limitazione di tale apponibilità al solo contratto stipulato per eventuali componenti aggiunti” - essendo per tutti consentita l’assunzione a termine, ai sensi dell’art. 1 lett. e , della legge 230/1962, nel testo sostituito dalla legge 266/1977, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, ovvero, ai sensi dell’art. 23 della legge 56/1987, nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, fermo restando che, ove, vi sia stata fissazione dell’organico orchestrale per il repertorio sinfonico classico e romantico da parte degli organi amministrativi ed artistici di un’istituzione musicale, le relative valutazioni sono, in quanto tecniche, sottratte al sindacato giurisdizionale, così come sfuggono a questo le decisioni, anche frequenti, di eseguire brani che richiedano un rafforzamento di organico, includendo nell’orchestra elementi straordinari e perciò da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato. In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, per Cassazione 3308/2012, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo che non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati ad esaurirsi , la specificità del programma che deve essere quantomeno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo e la connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest’ultima specificità , di modo che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell’impresa. Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, Cpc . In senso conforme si veda anche Cassazione 11573/2011 per la quale in tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo art. 1, secondo comma, lett. E , della legge 230/1962, come modificato dalla legge 266/1977 , non solo è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità, ma è indispensabile, altresì, che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda. SEZIONE LAVORO 5 DICEMBRE 2012, N. 21837 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D’OPERA . Violazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 2, lett. a , della legge 196/1997 - Conseguenze - Rapporto di lavoro tra lavoratore ed utilizzatore interponente - Configurabilità - Durata - A tempo indeterminato - Fondamento - Rapporto con l’interposto già a termine - Irrilevanza. In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge 196/1997, ed in particolare dell’art. 1, comma 2, lett. a , comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l’apposizione di un termine, l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l’interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell’obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all’interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa. In materia di rapporto di lavoro interinale, si veda Cassazione 232/2012 per la quale la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice e il singolo lavoratore, dei casi in cui - e dunque delle esigenze per le quali - è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, ovvero l’insussistenza in concreto delle suddette ipotesi, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale stesso. Ne consegue che, per escludere che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l’utilizzatore interponente a tempo indeterminato, non è sufficiente arrestarsi alla verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto al numero delle proroghe consentite, senza verificare l’effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale. Per Cassazione 23684/2010 in materia di rapporto di lavoro interinale”, la mancata previsione nella legge 196/1997 di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude che per la valida stipulazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo occorrano in ogni caso esigenze produttive temporanee, essendo ciò imposto non dall’interpretazione della citata legge alla luce della sopravvenuta direttiva comunitaria 1999/70/CEE che ha previsto espressamente dei limiti all’istituto , ma dall’essenziale temporaneità dell’occasione di lavoro che in ogni caso connota la fattispecie, con la conseguenza che, anche prima della richiamata disciplina comunitaria, possono configurarsi ipotesi di contratti in frode alla legge art. 1344 cc , allorché la reiterazione costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola dall’essenziale temporaneità dell’occasione di lavoro.