RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 15 GIUGNO 2012, N. 9868 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE. Rito del lavoro in appello - Precisazione delle conclusioni - Necessità - Esclusione - Compenso per disamina conclusioni” - Spettanza - Esclusione - Effettiva presentazione di conclusioni scritte - Salvezza - Onere della prova - A carico del difensore interessato. In tema di onorari di avvocato e procuratore, per il rito del lavoro in grado di appello, non essendo prescritta la precisazione delle conclusioni, non spetta il compenso per la voce disamina conclusioni”, a meno che il difensore interessato dimostri che l’avversario ha effettivamente presentato conclusioni scritte, determinando la necessità della disamina. Per Cassazione 19412/2003 con riguardo alle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per conclusioni ed esame delle conclusioni, che corrispondono anche nel rito del lavoro a un’attività caratterizzata da uno sviluppo progressivo che si chiude con la formulazione delle richieste conclusive delle parti in causa parimenti va riconosciuta la voce corrispondenza informativa” che è giustificata, in vista dell’udienza di discussione e in considerazione della tendenziale concentrazione che caratterizza il rito giuslavoristico, dall’opportunità di invitare il cliente a partecipare a detta udienza. In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, per Cassazione 21841/2007 l’espletamento dell’attività di corrispondenza informativa con il cliente” - cui si ricollega la riconoscibilità dei relativo diritto di procuratore ex art. 21 della Tabella B allegata alla tariffa professionale di cui al Dm 585/1994 - nel corso del procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum”, in ragione della peculiare natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all’udienza di discussione e quindi a ritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova l’attribuzione di ulteriori competenze a quel titolo è subordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla prova certa dell’effettività della prestazione professionale come specificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventi processuali rilevanti. SEZIONE LAVORO 12 GIUGNO 2012, N. 9575 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE. Trattamento di fine rapporto - Lavoro prestato in epoca anteriore alla legge 297/1982 - Aliquota - Determinazione - Riferimento alla retribuzione globale di fatto - Necessità - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Inclusione. In tema di IRPEF, ai sensi dell’art. 14 del Dpr 597/1973, come modificato dall’art. 2, terzo comma, della legge 482/1985, il trattamento di fine rapporto, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, per il lavoro dipendente prestato in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 297/1982, dev’essere calcolato, per ciascun anno preso a base di commisurazione, in misura pari non già ad una mensilità della paga base riferita ad un mese di prestazione, ma ad un dodicesimo dell’intera retribuzione globale di fatto percepita nell’anno, comprensiva di ogni elemento retributivo aggiuntivo a carattere continuativo e quindi anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità tale disposizione, la quale non impedisce di provare che nel regime previgente la normativa contrattuale di settore escludesse i predetti elementi dal calcolo dell’indennità di anzianità, costituisce infatti la traduzione sul piano tributario dei criteri applicati in materia giuslavoristica a seguito della riformulazione dell’art. 2120 cc da parte della citata legge 297/1982, la quale ha uniformato la determinazione del trattamento di fine rapporto per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato. In argomento, tra i precedenti conformi si vedano Cassazione 13801/2005 e Cassazione 9000/2007.