RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 14 MAGGIO 2012, N. 7474 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO. Licenziamento per ragioni tecniche, organizzative e produttive - Sindacabilità da parte del giudice - Limiti Effettività delle ragioni giustificatrici dell’operazione di riassetto - Prova - Onere a carico del datore di lavoro - Fattispecie. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. - il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro , in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto. Nella specie, il recesso era stato motivato sul presupposto della soppressione del posto cui era addetta la lavoratrice , le cui mansioni erano però state assegnate ad altra dipendente, assunta con contratto a termine per più volte, ed avente diverso inquadramento la S.C., nell’escludere l’effettività delle ragioni indicate dal datore in ragione dell’identità delle mansioni delle lavoratrici , ha ritenuto l’illegittimità del recesso . In senso conforme si veda Cassazione 15157/2011 e Cassazione 3040/2011 per la quale l’onere della prova deve comprendere anche l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage , mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti. In argomento si veda anche Cassazione 2874/2012 per la quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo , nella previsione della seconda parte dell’art. 3 della legge 604/1966, comprende anche l’ipotesi di un riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l’effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato . SEZIONE LAVORO 18 APRILE 2012, N. 6044 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA EFFICACIA - ACCORDI AZIENDALI. Efficacia nei confronti del lavoratore dell’azienda - Condizioni - Iscrizione all’organizzazione stipulante - Necessità - Esclusione - Iscrizione ad un’organizzazione dissenziente - Rilevanza - Fattispecie. I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l’accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all’organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l’accordo medesimo a fondamento delle sue istanze . In senso conforme si veda cassazione 10353/2004. Per Cassazione 17674/2002, gli accordi collettivi che, ai sensi dell’art. 23 della legge 56/1987, individuano le fattispecie in cui è legittima l’apposizione al contratto di lavoro di un termine, proprio in virtù del rinvio operato dalla citata disposizione, assumono una portata integrativa della norma e quindi un contenuto precettivo erga omnes , con conseguente efficacia vincolante nei confronti di tutti i prestatori di lavoro cui quell’accordo è riferibile, a prescindere dalla iscrizione del lavoratore ad una delle organizzazioni sindacali che quegli accordi abbia sottoscritto. SEZIONE LAVORO 17 APRILE 2012, N. 6002 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO . Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc - Natura oggettiva - Esclusione - Colpa del datore di lavoro - Necessità - Nozione - Fattispecie. La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cc non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore . Nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria di un infermiere professionale, infortunatosi durante lo scavalcamento di un cancello nel tentativo di raggiungere un paziente allontanatosi dal nosocomio, ove si trovava in ricovero volontario in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore , attesa l’inesigibilità di una specifica condotta protettiva del datore di lavoro . In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cc si veda Cassazione 3785/2009 secondo la quale è necessario che l’evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. In argomento si veda anche Cassazione 16881/2006 per la quale, per quanto l’art. 2087 cc non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva , ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.