RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 2 MAGGIO 2012, N. 6641 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO – INTERPRETAZIONE. Censure in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e insufficienza della motivazione - Inclusione - Mera contrapposizione di una diversa interpretazione - Esclusione - Fattispecie relativa al diritto di preavviso dei dipendenti di farmacie municipalizzate trattenuti in servizio a richiesta dopo il compimento dell’età pensionabile. Nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate unicamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica e la denuncia del vizio di motivazione esigono la specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni dell’obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata. Fattispecie relativa agli artt. 51 e 52 del c.c.n.l. per il personale delle farmacie municipalizzate, interpretati dal giudice di merito nel senso della spettanza del preavviso, o dell’indennità sostitutiva, al dipendente collocato a riposo per raggiunti limiti d’età anche nel caso di opzione di trattenimento in servizio ex art. 6 del Dl 791/1981, convertito in legge 54/1982 la S.C., ritenendo coerente tale interpretazione, ha respinto il ricorso del datore di lavoro, che si era limitato a proporre l’interpretazione opposta e a criticare genericamente la motivazione dell’impugnata sentenza . Tra i precedenti conformi si vedano Cassazione 23635/2010 e Cassazione 27162/2009 . In argomento si veda anche Cassazione 25139/2010 per la quale l ’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seg. cc e per vizi di motivazione quando, indipendentemente dall’applicabilità ratione temporis” dell’art. 360, primo comma, n. 3, Cpc, nel testo introdotto dal D.Lgs. 40/2006, non si versa in ipotesi di violazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Nondimeno, il dovere della S.C. di fedeltà ai propri precedenti opera anche in relazione a questo tipo di controllo, allorché, in relazione alla stessa vicenda nella specie, di sospensione dal lavoro con collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di dipendenti della FIAT S.p.a. , siano stati già scrutinati motivi di ricorso di contenuto sostanzialmente uguale contro sentenze sorrette da identica o analoga motivazione. In argomento si veda anche Cassazione 16298/2010 per la quale nell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve ritenersi preminente la regola che impone di avere riguardo al significato letterale delle parole, restando precluso, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, il ricorso ad altri canoni di interpretazione, ai quali è pertanto riconoscibile natura sussidiaria. SEZIONE LAVORO 18 APRILE 2012, N. 6044 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA EFFICACIA - ACCORDI AZIENDALI. Efficacia nei confronti del lavoratore dell’azienda - Condizioni - Iscrizione all’organizzazione stipulante - Necessità - Esclusione - Iscrizione ad un’organizzazione dissenziente - Rilevanza - Fattispecie. I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l’accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all’organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l’accordo medesimo a fondamento delle sue istanze . In senso conforme si veda cassazione 10353/2004. Per Cassazione 17674/2002, gli accordi collettivi che, ai sensi dell’art. 23 della legge 56/1987, individuano le fattispecie in cui è legittima l’apposizione al contratto di lavoro di un termine, proprio in virtù del rinvio operato dalla citata disposizione, assumono una portata integrativa della norma e quindi un contenuto precettivo erga omnes”, con conseguente efficacia vincolante nei confronti di tutti i prestatori di lavoro cui quell’accordo è riferibile, a prescindere dalla iscrizione del lavoratore ad una delle organizzazioni sindacali che quegli accordi abbia sottoscritto. SEZIONE LAVORO 17 APRILE 2012, N. 6002 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO. Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc - Natura oggettiva - Esclusione - Colpa del datore di lavoro - Necessità - Nozione - Fattispecie. La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cc non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria di un infermiere professionale, infortunatosi durante lo scavalcamento di un cancello nel tentativo di raggiungere un paziente allontanatosi dal nosocomio, ove si trovava in ricovero volontario in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore, attesa l’inesigibilità di una specifica condotta protettiva del datore di lavoro . In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cc si veda Cassazione 3785/2009 secondo la quale è necessario che l’evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. In argomento si veda anche Cassazione 16881/2006 per la quale, per quanto l’art. 2087 cc non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.