RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 17 APRILE 2012, N. 6001 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE. Nozione - Retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte - Fondamento - Attribuzione convenzionale di qualifica inferiore - Rilevanza ai fini contributivi - Esclusione. In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale e dell’indisponibilità dei diritti sociali fondamentali, l’ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro e non contestata dal lavoratore, atteso che, nell’ordinamento del lavoro, sussiste un principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica. Ne consegue che l’art. 1 del Dl 338/1989, convertito in legge 389/1989, sancendo che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore all’importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi, non solo rende insensibile l’obbligo contributivo rispetto all’eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore. In argomento si veda Cassazione 17495/2009 per la quale le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 153/1969 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 6 del D.Lgs. 314/1997 - dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l’obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l’INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore. In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, per Cassazione 26078/2007, l’obbligazione contributiva non è esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria. SEZIONE LAVORO 13 APRILE 2012, N. 5886 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE NOZIONE, DIFFERENZE DALL’APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI . Prestazioni intellettuali - Subordinazione attenuata - Accertamento - Criteri - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie. In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto. In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro avverso la decisione di merito che aveva correttamente riconosciuto la subordinazione cosiddetta attenuata per le prestazioni di un operatore grafico . Identico principio di diritto è affermato da Cassazione 4770/2003. Alla subordinazione attenuata” fa riferimento anche Cassazione 21625/2010 per la quale i l lavoro a domicilio - il quale realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l’oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all’esterno dell’azienda - è compatibile con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse, che non escludono la sussistenza di quell’attenuata subordinazione, introdotta dalla legge 877/1973 come species” derogatoria rispetto al genus” delineato dall’art. 2094 cc né, pertanto, l’eventuale precarietà del rapporto esclude che questo, in concreto, si attui con modalità da renderlo assoggettabile alla disciplina limitativa del potere di recesso del datore di lavoro, secondo la previsione dell’art. 11, secondo comma, della legge 877/1973, restando peraltro onere del lavoratore provare le modalità concrete con cui il rapporto si sia estrinsecato. SEZIONE LAVORO 12 APRILE 2012 N. 5800 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI. Procedimento di irrogazione - Difese dell’incolpato - Presentazione tardiva - Successivo termine perentorio sancito dal contratto collettivo per l’adozione della sanzione - Decorrenza - Dies a quo” - Giorno di presentazione delle difese. In tema di potere disciplinare del datore di lavoro, qualora il lavoratore incolpato presenti le sue difese oltre il termine impostogli dalla legge o dal contratto, il successivo termine finale, previsto dal contratto collettivo per l’adozione della sanzione, decorre dal giorno di presentazione delle difese. Per Cassazione 3608/1998, le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell’art. 7, comma quinto, della legge 300/1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l’adozione del provvedimento disciplinare e con l’attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell’art. 2965 cc va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto. Sul tema si veda anche Cassazione 20566/2010 secondo cui nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro imponga al datore l’onere di intimare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il datore abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza di quel termine.