RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 2 MARZO 2012, N. 3305 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullità del termine - Risarcimento in favore del lavoratore - Misura - Sopravvenuta disciplina ex art. 32 della legge 183/2010 - Applicazione al giudizio di legittimità e alle impugnazioni di merito - Condizioni. In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7 della legge 183/2010, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza 303/2011, si applica anche in sede di legittimità ove pertinente alle questioni dedotte nel ricorso, dovendosi ritenere che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina transitoria, si debba prescindere, nell’applicazione dello ius superveniens , dalla fase in cui il processo si trovi e trovando tale soluzione conferma nella lettera del secondo periodo del comma 7 che, nel prevedere che il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile , premette l’inciso ove necessario con valore disgiuntivo/inclusivo, a dimostrazione che la possibilità di modifiche del petitum e di esercizio dei poteri istruttori va modulata in ragione dello stato e del grado in cui si trova il processo. Ne consegue che ove, a seguito di cassazione con rinvio, sia stata ripristinata la sede di merito, la modifica di domande ed eccezioni potrà rendersi necessaria solo in primo grado in caso di ricorso per saltum , eventualmente anche con l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, mentre in appello resteranno consentiti solo questi ultimi. Per Cassazione 13533/2011, la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 Cpc, l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori , rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. Cpc e deve essere supportata da un’idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all’art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. Sulla rilevabilità dell’eccezione di interruzione della prescrizione in ogni stato e grado del giudizio si veda Cassazione 16542/2010 secondo cui tale rilevabilità deve avvenire sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio ai sensi dell’art. 421, secondo comma, Cpc, dal giudice , tenuto, secondo tale norma all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Pertanto in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo l’esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l’incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice . SEZIONE LAVORO 2 MARZO 2012, N. 3304 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE. Accertamento pregiudiziale ex art. 64 del D.Lgs. 165/2001 - Finalità - Carenza istruttoria nel giudizio a quo - Conseguenze - Annullamento della sentenza e rimessione degli atti al giudice di merito - Fattispecie. Il procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego ex art. 64 del D.Lgs. 165/2001, come l’analogo procedimento ex art. 420 bis Cpc, è finalizzato ad assicurare l’uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un’idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia ne consegue che, qualora la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, occorre annullare l’impugnata sentenza e rimettere gli atti al giudice territoriale. Fattispecie in tema di esatta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato spettante al ruolo della dirigenza non medica per l’anno 1993, in ordine alla quale il giudice di merito non aveva considerato un verbale di interpretazione autentica, non aveva accertato il comportamento tenuto dalle parti collettive prima e dopo la redazione del verbale medesimo, né aveva verificato l’esistenza e il contenuto di accordi locali . Lo speciale procedimento ex art. 420 bis Cpc, di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi, secondo Cassazione 1578/2008, è finalizzato ad assicurare l’uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un’idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia. Ove la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, ne deriva l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto ai sensi del comma terzo della norma, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione degli atti al giudice di merito. In argomento si veda anche Cassazione 3602/2011 per la quale ai fini del ricorso immediato per cassazione ex art. 420 bis Cpc non basta che nel processo si ponga una questione di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale, ma è necessario che si sia scelto di discutere e decidere tale questione in via pregiudiziale pertanto, se la pronuncia sia intervenuta sul merito della controversia e il giudice abbia deciso con una sentenza di accertamento non della sola interpretazione del contratto collettivo, bensì della sussistenza del diritto dei ricorrenti e di condanna della convenuta, sebbene generica, la situazione processuale va oltre il limite segnato dall’art. 420 bis Cpce la sentenza emessa deve essere impugnata in appello e non con il ricorso immediato per cassazione. Tra i precedenti conformi in tal senso si veda infine Cassazione 20238/2010. SEZIONE LAVORO 29 FEBBRAIO 2012, N. 3056 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullità del termine - Risarcimento del danno al lavoratore - Indennità ex art. 32 della legge 183/2010 - Natura - Penale ex lege - Carattere - Forfetario e onnicomprensivo - Riferimento temporale - Periodo cosiddetto intermedio - Liquidazione - Requisiti - Costituzione in mora del datore di lavoro - Esclusione - Prova del danno effettivo del lavoratore - Esclusione. In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo ius superveniens ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 183/2010 applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza 303/2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore senza riguardo, quindi, per l’eventuale aliunde perceptum , trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione . In senso conforme, sull’applicabilità dello ius superveniens nel giudizio pendente in grado di legittimità, si veda Cassazione 1409/2012 la quale richiede tuttavia la pertinenza di tale normativa sopravvenuta alle questioni già dedotte nel ricorso per cassazione. Negli stessi termini anche Cassazione 16266/2011 per la quale n el giudizio di legittimità, lo ius superveniens , che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria. Ne consegue che - ove sia invocata l’applicazione dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, legge 183/2010 con riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro - è necessario che i motivi del ricorso investano specificamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto di cui all’art. 366 bis Cpc.