RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 29 DICEMBRE 2011, N. 29681 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE. Indennità giornaliera a seguito d’infortunio o malattia professionale - Spettanza dal quarto giorno successivo - Sussistenza - Periodo di carenza - Obbligazioni retributive del datore di lavoro - Sussistenza - Portata. In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’INAIL deve corrispondere l’indennità giornaliera, spettante a decorrere dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio o della manifestazione della malattia, nella misura del sessanta per cento della retribuzione computata secondo i disposti degli artt. 116 e 120 dello stesso Dpr, mentre per il periodo c.d. di carenza, relativo ai giorni precedenti, resta obbligato il solo datore di lavoro, il quale è tenuto a pagare l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio o del palesarsi della malattia, e il sessanta per cento per i successivi tre giorni, salve le migliori condizioni previste da norme di legge o da contratti collettivi o individuali di lavoro. Secondo Cassazione 24712/2007, la disciplina normativa che regolamenta le modalità di pagamento dell’indennità di malattia, anche per la malattia insorta durante il periodo di ferie, prevede l’erogazione del trattamento di malattia mediante anticipazione da parte del datore di lavoro per conto dell’ente previdenziale che sopporta l’onere definitivo della prestazione a partire dal quarto giorno , e l’obbligo dello stesso datore - in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, e di restituirle all’Istituto, ovvero di comunicare a quest’ultimo l’impossibilità del recupero onde consentire all’ente previdenziale di provvedere direttamente alla ripetizione art. 1, terzo comma, Dl 663/1979 cit. . L’attivazione, da parte del datore di lavoro, del meccanismo di anticipazione della prestazione e conguaglio della stessa costituisce il presupposto dell’imputazione a indennità di malattia delle somme erogate nel relativo periodo, a seguito della sopravvenienza dell’infermità, come anche dell’eventuale ripetizione delle prestazioni di malattia indebitamente erogate, non potendo conseguire, al mancato assolvimento degli obblighi di attivazione del descritto procedimento, la facoltà del datore di lavoro che, come nella specie, abbia originariamente negato l’anticipazione dell’indennità di malattia e contestato, in giudizio, il riconoscimento dell’infermità, di convertire unilateralmente il titolo dell’erogazione e pretendere, in conseguenza, la restituzione degli importi retributivi siccome divenuti sine titulo”, né potrebbe conseguire una ripetizione parziale - in relazione ad un’eventuale eccedenza fra importo retributivo e indennità di malattia - ad una diversa e nuova imputazione delle medesime somme a titolo di indennità di malattia, dopo che sull’originaria imputazione retributiva, ribadita con il persistente disconoscimento dello stato di malattia, si sia fondato, ai sensi dell’art. 1193 cc, l’affidamento del lavoratore. SEZIONE LAVORO 29 DICEMBRE 2011, N. 29675 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA EFFICACIA - IN GENERE. Contratto collettivo nazionale - Clausola di salvaguardia - Riduzione di retribuzione - Riduzione di orario - Proporzionalità - Contratto collettivo aziendale - Mera riduzione di retribuzione - Nullità - Sanatoria da parte del singolo lavoratore - Possibilità - Esclusione. In conformità al principio di proporzionalità della retribuzione, la disposizione dell’art. 114 del c.c.n.l. del 20 febbraio 1997 per il settore del credito cooperativo, ove consente la riduzione e/o modulazione di orario e di salario per un periodo di tempo determinato”, pone una clausola di salvaguardia, vietando al contratto collettivo di livello inferiore di ridurre la retribuzione senza proporzionale riduzione di orario, sicché il contrario patto aziendale è nullo, senza possibilità di sanatoria da parte del singolo lavoratore. Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale nella specie, nazionale e regionale per Cassazione 12098/2010, va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cc, prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cc, fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. In argomento si veda anche Cassazione 16691/2004 secondo cui le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma salva l’ipotesi di loro recezione ad opera del contratto individuale operano dall’esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell’ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole art. 2077 cc , che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, la verifica della cui esistenza, con relativa indagine interpretativa, è riservata al giudice del merito le parti collettive, inoltre, ben possono, con successiva pattuizione, accertare il contenuto di un precedente contratto collettivo o, comunque, risolvere, sul piano transattivo, con efficacia vincolante anche per i lavoratori rappresentati, un eventuale contrasto interpretativo relativamente al contratto precedente.