RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 7 NOVEMBRE 2011, N. 23139 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE. Individuazione - Luogo di inizio dell’attività lavorativa - Rilevanza - Condizioni - Impossibilità di individuazione di quello di costituzione del rapporto per mancanza di autonomo atto costitutivo - Esclusione - Luogo di stipulazione del contratto. Al fine della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, per luogo in cui è sorto il rapporto, al quale fa riferimento l’art. 413 Cpc, non può intendersi il luogo dove abbia avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa, se questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto, attesa la natura residuale di tale ultimo criterio di collegamento, utilizzabile solo quando non è possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto. Per Cassazione 10006/2001, il luogo dove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento, per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente, utilizzabile soltanto quando non è possibile, mancando un’autonoma e distinta fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel qual caso l’attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall’art. 413 Cpc altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell’art. 413 Cpc, a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all’art. 18 Cpc - da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all’art. 19 Cpc - sicché, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l’azienda resistente, datrice di lavoro. In argomento si veda anche Cassazione 5837/2004 per la quale ai sensi dell’art. 413 Cpc, sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto. SEZIONE LAVORO 3 NOVEMBRE 2011, N. 22760 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE. Domanda di accertamento della natura autonoma e non subordinata di un rapporto di lavoro - Luogo di domicilio del convenuto ex art. 413, quarto comma Cpc - Rilevanza - Domanda riconvenzionale di accertamento del carattere subordinato del medesimo rapporto - Irrilevanza. In caso di domanda di accertamento della natura autonoma e non subordinata di un rapporto di lavoro, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla prospettazione compiuta dall’attore e, pertanto, è competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409, terzo comma, Cpc, senza che rilevi che quest’ultimo abbia domandato, in via riconvenzionale, l’accertamento della sussistenza della subordinazione. Tra le pronunce conformi si vedano Cassazione 6639/1995 e Cassazione 12226/1990 per la quale con riguardo alla domanda volta a conseguire l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna del datore di lavoro all’adempimento delle correlative obbligazioni economiche, la competenza del giudice del lavoro non è esclusa dalla deduzione del convenuto circa il carattere non subordinato del rapporto, discendendo dalla fondatezza di tale deduzione la pronuncia di rigetto della domanda nel merito e non la declinatoria d’incompetenza dell’adito giudice del lavoro. Analogamente per Cassazione 1059/1990 nell’ipotesi in cui la risoluzione della questione di competenza dipenda dalla qualificazione giuridica del rapporto controverso, la relativa decisione non vincolante ai fini del successivo esame del merito va adottata - salvo che la prospettazione dell’attore si riveli prima facie artificiosa e finalizzata ad una non consentita scelta del rito e del giudice - con riguardo al petitum della domanda ed alla stregua degli elementi di fatto posti a suo fondamento, senza necessità di alcuna ulteriore indagine. pertanto, ove le pretese dell’attore concernano istituti tipici del lavoro subordinato, quali il lavoro straordinario o il trattamento di fine rapporto, la relativa controversia non può essere attribuita che alla competenza del giudice del lavoro, comportando l’eventuale qualificazione diversa del rapporto al termine dell’istruttoria il rigetto della domanda nel merito. SEZIONE LAVORO 3 NOVEMBRE 2011, N. 22759 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE. Infortunio occorso nel percorso tra il luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede e il luogo della propria dimora - Uso di mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità dell’infortunio - Condizioni - Fattispecie. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. In tema di infortunio in itinere”, per Cassazione 13376/2008, secondo la disciplina previgente alla riforma recata dal D.Lgs. 38/2000, l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula a la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione b la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda c la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. Per Cassazione 6929/2005, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere” anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità, o meno, dell’uso del mezzo in questione secondo gli standards” comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero.