RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 8 AGOSTO 2011 N. 17093 LAVORO - LICENZIAMENTO - INDIVIDUALE - GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO. Giudizio di futura affidabilità del lavoratore - Sindacato del giudice - Limiti. In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo - nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare la norma elastica che, per sua natura, si limita ad indicare un parametro generale da cui si desume la suddetta nozione - il giudice del merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, per cui dà concretezza a quella parte mobile di essa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorché la legge richieda tale elemento . Pertanto, il suindicato giudizio di valore deve essere effettuato dando conto del procedimento logico su cui si basa, nel rispetto delle nozioni di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni socio-economici e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento. In relazione alle norme che si dicono elastiche perché, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti omissivi o commissivi posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceità della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, è compito esclusivo del giudice di merito collegare la previsione normativa astratta al caso concreto, valutando il comportamento dei singoli sotto il profilo disciplinare e facendo ricorso, ove necessario, a regole ricavabili, oltre che da specifiche previsioni di legge, anche da canoni di condotta espressi dalla collettività o da principi deontologici dettati all'interno di determinati sistemi la suddetta attività interpretativa e sussuntiva del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. solo ove questi, esorbitando dal caso concreto, abbia espresso valutazioni giuridiche palesemente erronee nell'individuare le clausole generali richiamate dalla norma ed il loro significato Cassazione 5822/2000. In argomento si veda anche Cassazione 434/1999 per la quale i giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme elastiche che indichino solo parametri generali presuppongono da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale. Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento espressi dalla giurisdizione di legittimità e quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale - riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato - che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente in particolare, in tale quadro, la Cassazione può censurare la sussunzione di un determinato comportamento del lavoratore nell'ambito del giustificato motivo, invece che della giusta causa di licenziamento, in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro. SEZIONE LAVORO 2 AGOSTO 2011 N. 16866 LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Art. 2059 c.c - danno non patrimoniale - art. 2056, comma 1, 1226 c.c. - Nozione di equità - Criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale cagionato da lesione all'integrità psico-fisica - Utilizzo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, indipendentemente dal Foro di appartenenza - Ammissibilità - Condizioni - Scelta congruamente motivata. Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da infortunio sul lavoro non è di per sé errato fare riferimento equitativo a tabelle in uso presso tribunali diversi da quello in cui giudica la singola autorità giudiziaria chiamata a deliberare su una particolare vicenda, ma, certamente, all'interno del percorso equitativo, è necessaria la motivazione di tale scelta, mentre appare maggiormente plausibile il richiamo delle tabelle in uso presso tribunali prossimi, giacché esse sono computate in via teorica e pratica sulla condizione generale dei rapporti socio-economici sottostanti all'evento infortunistico ed a tutte le conseguenze psico-fisiche di esso. Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, secondo Cassazione 14402/2011, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette tabelle milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto come accade per le citate tabelle di Milano pure del c.d. danno esistenziale , ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. personalizzazione , riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato. In caso di lesione dell'integrità fisica - nella specie conseguente ad un infortunio sul lavoro - che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, secondo Cassazione 1072/2011 è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensì dall'intensità della sofferenza provata il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi. SEZIONE LAVORO 2 AGOSTO 2011 N. 16865 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI POSTCORPORATIVI - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE. Mancata concessione dell'aspettativa ex art. 31, legge n. 300/70 - Condotta antisindacale - Configurabilità - Sussistenza - Esclusione dell'incidenza dell'art. 3, d.lgs. n. 564/96 ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 31, legge n. 300/1970. Sussiste la condotta antisindacale in caso di mancata concessione dell'aspettativa al lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali che risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 31, legge n. 330/1970, non potendo essere introdotti ulteriori elementi selettivi basati sull'art. 3, d.lgs. n. 564/96. La disciplina del d.lgs. n. 564/96 vale solo ai fini previdenziali, espressamente specifica ti dalla medesima norma e non introduce una modifica di ordine generale della disciplina dettata dallo Statuto dei lavoratori. In materia di servizi pubblici essenziali, secondo Cassazione 13780/2011, costituisce comportamento antisindacale la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro nella specie, l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo alle organizzazioni sindacali dei nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni indispensabili, dovendosi ritenere i sindacati titolari di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere detta comunicazione, la quale risponde ad un interesse sindacale riconosciuto e tutelato dall'art. 3 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 20 settembre 2001 per il comparto del Sistema Sanitario Nazionale a sapere come saranno assicurate le prestazioni indispensabili e a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero, e che non può essere surrogata da un'eventuale informazione fornita direttamente dai lavoratori. Per un profilo attinente al riparto di giurisdizione si veda Sezioni Unite 2467/1986 per le quali la domanda proposta da un'associazione sindacale, per denunciare quale comportamento antisindacale di un'amministrazione ospedaliera, i provvedimenti, a carico del dipendente con incarichi presso la associazione medesima, di diniego di un periodo di aspettativa per motivi sindacali, nonché di successivo licenziamento, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che è rivolta alla tutela di posizioni del Sindacato strettamente connesse a quelle scaturenti in favore del dipendente dal rapporto di pubblico impiego, e quindi anch'esse oggettivamente attinenti al rapporto stesso. Per l'aspetto probatorio si veda Cassazione 20078/2008 per la quale deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, con riferimento a quelle condotte del datore di lavoro che contrastino con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, come nel caso di comportamenti lesivi dei diritti sindacali di cui ai titoli secondo e terzo dello statuto dei lavoratori.