RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 LUGLIO 2011 N. 15161 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA. Trattamento pensionistico di reversibilità - Cassa Nazionale di Previdenza Geometri - Sentenza n. 61 del 1999 della Corte costituzionale - Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 - Indicazione del modello della totalizzazione dei periodi assicurativi in alternativa a quello della ricongiunzione - Immediata applicabilità della sentenza - Conseguenze - Decesso del lavoratore nel periodo tra la sentenza della Corte costituzionale e l'intervento regolatore del legislatore - Diritto al trattamento in totalizzazione - Sussistenza. In materia di trattamento pensionistico di reversibilità erogato, nella specie, dalla Cassa Nazionale di Previdenza Geometri , la sentenza n. 61 del 1999 della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, ha indicato, con pronuncia di immediata applicazione, il modello della totalizzazione dei periodi assicurativi quale quello idoneo a porre rimedio all'omissione legislativa, in tal modo introducendo - ferma la potestà del legislatore di individuare, in relazione ai diversi profili professionali e in base a valutazioni di compatibilità finanziaria, i concreti meccanismi di attuazione tra le soluzioni astrattamente ipotizzabili, poi posti in essere con l'art. 71 della legge n. 388 del 2000 - il diritto dell'assicurato alla totalizzazione quale necessaria alternativa alla ricongiunzione. Ne consegue che, ove il decesso del lavoratore sia intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000 ma dopo la pronuncia della Corte costituzionale, va accolta l'istanza degli eredi per l'attribuzione del trattamento pensionistico indiretto in totalizzazione, senza che rilevi la posteriorità dell'intervento normativo. La massima fa riferimento a Corte Costituzionale n. 61/1999 la quale ha affermato che sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti , nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Infatti, premesso che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva in virtù di una 'fictio iuris', potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del 'pro-rata', una quota di prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo e considerato che il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame la disciplina impugnata evidenzia elementi di irrazionalità ed iniquità i quali non si esauriscono nel rischio, già di per sè non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l'entità elevata dell'onere, qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati i contributi siano raggiunti i requisiti necessari, comporti di fatto l'impossibilità di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione. E tali elementi di irrazionalità possono essere neutralizzati con l'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri -, che consente di porre rimedio alla situazione denunciata dai giudici rimettenti senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalità delle leggi. SEZIONE LAVORO 7 LUGLIO 2011, N. 14990 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE. Contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo di altri dipendenti - presupposti nelle situazioni aziendali complesse - indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire - necessità - esclusione - specificazione delle ragioni della sostituzione - necessità - sussistenza - modalità - individuazione. In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto che consentano di determinare il numero di lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. In senso conforme vi veda Cassazione 23119/2010 la quale afferma analogo principio di diritto ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001. In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, invece per Cassazione 18293/2007, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l'individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge non può pertanto ritenersi che l'ipotesi, contenuta nella contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie mediante assunzione a tempo determinato debba rispettare la prescrizione di indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto dall'art. 1 lett. B della legge n. 230 del 1962, per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Analogamente per Cassazione 4933/2001 in tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'interpretazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nel senso dell'estensione dei contratti a termine autorizzati , consente alla contrattazione collettiva, con una sorta di delega in bianco , di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che i sindacati siano vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. Ne consegue, con riferimento all'ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 dei lavoratori postali per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre , che va cassata la sentenza di merito che, ritenendo applicabile l'art. 1 lett. B della legge n. 230 del 1962, che prevede l'obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito, abbia dichiarato la nullità del termine e la sussistenza tra le parti di un unico lavoro a tempo determinato, perché era stata omessa l'indicazione del nome del lavoratore sostituito. SEZIONE LAVORO 6 LUGLIO 2011 N. 14850 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESIDI E SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI ED EXTRAOSPEDALIERI. Indennità di rischio radiologico e congedo biologico - Medici specializzandi in radiologia - Riconoscimento - Esclusione - Fondamento. L'indennità mensile di rischio radiologico, contenuta nell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 e il congedo biologico previsto in favore del personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, non possono essere riconosciuti ai medici iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia, in quanto non assimibilabili alla posizione del personale dipendente che, in assolvimento agli obblighi professionali previsti dal contratto collettivo di lavoro, è impegnato in zone in cui vi sia il pericolo di esposizione, trattandosi, invece, dello svolgimento di un'attività che, pur implicando la partecipazione alla totalità delle attività mediche, non comporta la costituzione di un rapporto d'impiego pubblico a tempo indeterminato come richiesto dalla legge per l'applicazione dei benefici sopra elencati, considerato anche che l'ammissione alla scuola di specializzazione prevede la frequenza di corsi teorici di perfezionamento che richiedono un notevole dispendio di tempo e si svolgono in ambienti non esposti alle radiazioni ionizzanti. Tra i precedenti in tema di veda Cassazione 4525/2011 secondo la quale l'indennità di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia cfr Corte cost. n. 342 del 1992 , restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità. Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata, che aveva accertato il rischio radiologico dei chirurghi osservando che, a differenza dei medici e tecnici radiologici, essi avevano necessità di osservare direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo l'esame anche a causa dell'obsolescenza dei materiali, e che gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, né potevano essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, né potevano cambiare i vestiti in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione . Per Cassazione 21018/2007 l'art. 5 della legge n. 724 del 1994, in materia di congedo ordinario e di indennità per le categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico, mentre riconosce i diritti conseguenti ai medici ed ai tecnici di radiologia, richiede, per gli altri dipendenti, che l'esecuzione della specifica attività professionale si svolga abitualmente in zona controllata, in relazione alla nozione di rischio da radiazioni ionizzanti, quale disciplinato dal d.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.