RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE di Francesca Evangelista

di Francesca Evangelista SEZIONE LAVORO 28 GIUGNO 2011, N. 14307 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE. Norma di interpretazione autentica soppressiva dell'obbligo per i datori di lavoro del versamento della contribuzione per malattia - Irripetibilità delle contribuzioni versate anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, ultimo inciso, del Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008, di interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge 138/1943 che, nel sopprimere, in via di interpretazione autentica, l'obbligo in capo ai datori di lavoro del versamento della contribuzione INPS per il trattamento economico di malattia primo inciso della norma , prevede l'irripetibilità delle contribuzioni anteriormente versate che restano acquisite alla gestione, atteso che la disposizione, irragionevolmente, pone i soggetti che hanno correttamente adempiuto al pregresso obbligo previdenziale in una condizione deteriore rispetto a coloro che, contravvenendo al dettato normativo, hanno omesso il medesimo versamento, che restano premiati per la condotta inadempiente, dovendosi ritenere tale effetto de iure in quanto direttamente discendente dal portato della norma interpretativa, senza che possano valere a giustificare la palese diseguaglianza introdotta le considerazioni sul contenzioso derivante dall'eventuale declaratoria di illegittimità della norma, né il connesso onere finanziario che graverebbe sull'INPS. Non si rinvengono precedenti in termini. In tema di contribuzione nel periodo di malattia si veda Cassazione 23299/2010 per la quale la norma di cui all'art. 20, comma 1, del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008 - che esclude l'obbligo di versamento dei contributi da parte del datore, che abbia corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, prevedendo tuttavia che restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - ha portata retroattiva quanto all'obbligo datoriale, mentre non si applica alle contribuzioni già versate, che restano irripetibili, per effetto della seconda parte della norma la quale, in quanto espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore, nella conformazione dell'obbligazione contributiva, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con la sentenza 48/2010. In tema di contribuzione previdenziale, per Cassazione 21970/2010, nel regime precedente l'entrata in vigore della legge 662/1996, che ha esteso l'obbligo anche agli accomandanti che collaborano nell'impresa, l'iscrizione all'assicurazione contro le malattie era obbligatoria, oltre che per i soci accomandatari della società, anche per i loro familiari coadiutori, con la conseguente configurabilità degli obblighi contributivi per gli accomandanti collaboranti nell'impresa, ove fossero familiari degli accomandatari in tal caso, l'obbligo di pagare i contributi gravava sull'accomandatario non quale soggetto solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, ma quale titolare dell'impresa commerciale, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo andava fatta direttamente nei confronti del predetto. SEZIONE LAVORO 28 GIUGNO 2011, N. 14288 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE. Reperibilità - Nozione - Servizio di reperibilità prestato durante il riposo settimanale - Retribuzione relativa - Determinazione - Criteri - Attribuzione di un giorno di riposo compensativo - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Mancata concessione del giorno di riposo compensativo - Risarcimento del danno non patrimoniale - Configurabilità - Onere della prova. La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, nonché - ove previsto dalla contrattazione collettiva nella specie, dall'art. 18, quinto comma, del Dpr 270/1987 e, da ultimo, dall'art. 7, sesto comma, del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999 - il diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale per usura psico-fisica da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 27477/2008. Parzialmente difforme è invece Cassazione 5245/1995 per la quale il mero obbligo di reperibilità non equivale ad una prestazione lavorativa e quindi impone il riconoscimento al lavoratore non di un giorno di riposo compensativo, ma solo di un corrispettivo del sacrificio, minore di quello di un'effettiva e piena prestazione, inerente a tale obbligo. In argomento si veda infine Cassazione 4940/1987 per la quale il riposo settimanale di regola in coincidenza con la domenica, salve le eccezioni di cui agli artt. 1 e 5 della legge 374/1934 costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore art. 36 cost. , la cui fruizione - dovendo tendere alla ricostituzione delle energie biopsichiche del dipendente ed a permettergli di partecipare alle comuni forme di vita familiare e sociale senza vincoli particolari - è esclusa dal cosiddetto obbligo di reperibilità che impone al lavoratore di fornire al datore di lavoro notizie atte a rintracciarlo in qualsiasi momento in vista di un'eventuale prestazione lavorativa , sicché contrasta con la norma costituzionale predetta la disposizione collettiva che, fuori delle eccezioni suindicate e senza prevedere recupero sostitutivo, estenda l'obbligo di reperibilità, ancorché remunerato, alla giornata domenicale. SEZIONE LAVORO 23 GIUGNO 2011, N. 13780 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI POST CORPORATIVI - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE. Servizi pubblici essenziali - Lavoratori designati per garantire le prestazioni indispensabili - Comunicazione alle organizzazioni sindacali da parte del datore di lavoro - Necessità - Fondamento - Mancanza - Comportamento antisindacale - Informativa proveniente dai lavoratori - Irrilevanza. In materia di servizi pubblici essenziali, costituisce comportamento antisindacale la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro nella specie, l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo alle organizzazioni sindacali dei nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni indispensabili, dovendosi ritenere i sindacati titolari di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere detta comunicazione, la quale risponde ad un interesse sindacale riconosciuto e tutelato dall'art. 3 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 20 settembre 2001 per il comparto del Sistema Sanitario Nazionale a sapere come saranno assicurate le prestazioni indispensabili e a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero, e che non può essere surrogata da un'eventuale informazione fornita direttamente dai lavoratori. Non sussistono precedenti in termini. In argomento si veda Cassazione 5234/2000 per la quale l'art. 16 della legge 83/2000, recante modifiche ed integrazioni alla legge 146/1990, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nel prevedere la estinzione dei giudizi di opposizione agli atti irrogativi di sanzioni ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge 146/1990 per violazioni commesse entro il 31 Dicembre 1999, pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, con riguardo a ricorso per cassazione proposto in data successiva al termine annuale di impugnazione, non può essere pronunciata la estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 16 della legge 83/2000, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e, perciò, inammissibile. Per Cassazione 3785/2001, nel sistema delineato dalla legge 146/1990 per i servizi pubblici essenziali - che, tra l'altro, al primo comma dell'art. 2 con norma imperativa dotata di effettiva esigibilità anche qualora tra le parti non siano intervenuti i contratti collettivi o gli accordi previsti nel secondo comma , stabilisce le procedure da seguirsi nella proclamazione degli scioperi ed impone i limiti concernenti la necessità dell'erogazione agli utenti delle prestazioni indispensabili per garantire loro il godimento dei diritti della persona -, qualora l'accordo raggiunto fra le parti contrapposte per la determinazione delle prestazioni essenziali da assicurare nell'attuazione di uno sciopero sia stato ritenuto inidoneo dalla Commissione di garanzia, e questa abbia formulato alle parti medesime una proposta perché determinate prestazioni siano garantite in quanto essenziali, tale proposta , se lo stesso datore di lavoro l'abbia riconosciuta, come nella specie, priva di efficacia vincolante, definendola, per converso, un ineludibile referente sicché l'attribuzione di una diversa efficacia alla proposta medesima contrasterebbe con l'art. 112 Cpc , ha efficacia meramente propositiva e non vincolante nei confronti sia delle parti, sia del giudice, che non resta, pertanto, vincolato, quanto al giudizio di congruità delle prestazioni indispensabili, alla valutazione della Commissione. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie erogate con decreto dal Ministro degli interni ai sensi dell'art. 9 legge 146/1990 per inosservanza, da parte dei prestatori di lavoro, delle disposizioni impartite con ordinanza emanata ai sensi dell'art. 8 legge cit. al fine di imporre, in caso di sciopero proclamato in alcuni settori, adeguati livelli di funzionamento del servizio, ovvero il differimento dell'azione di protesta per assicurare protezione ai diritti inviolabili della persona, secondo Sezioni Unite 63/2000, non sono applicabili le disposizioni dettate dagli artt. 14 e seguenti legge 689/1981 in tema di preventiva contestazione dell'infrazione, senza che sia perciò configurabile l'illegittimità costituzionale della relativa disciplina, giacché la legge speciale prevede, in ogni caso, adeguate possibilità di conoscenza dell'infrazione addebitata e di difesa preventiva rispetto all'atto di esercizio della pretesa punitiva dell'Amministrazione, ancorché in forme che si discostano dal modello generale per essere più coerenti con le peculiari esigenze di tutela dei diritti della persona cui la normativa in esame è intesa.