RASSEGNA DELLA SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 24 SETTEMBRE 2018, N. 22434 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE. Trattamento economico del coniuge divorziato - Attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità - Presupposti - Corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione - Esclusione - Fondamento. Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno una tantum non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare. In senso conforme, già Cass. Sez. L, Sentenza n. 9054 del 2016 La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, è satisfattivo di qualsiasi obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, il quale, quindi, non può avanzare successivamente ulteriori pretese di contenuto economico, né può essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o, in concorso con il coniuge superstite, a una sua quota. Diversamente, invece, secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16744 del 2011 In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, il riconoscimento giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile è condizione per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, mentre resta irrilevante la modalità solutoria del debito, pattuita fra le parti - come nella specie - in forma una tantum , come espressamente consentito dall'art. 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in via alternativa all'ordinaria corresponsione periodica. SEZ. UNITE ORDINANZA 21 SETTEMBRE 2018 N. 22433 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI. Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Sussiste - Fondamento. Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Arbitrato internazionale - Convenuto in via monitoria residente in Italia - Ammissibilità del regolamento di giurisdizione - Condizioni - Fattispecie. Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l'istante dimostri l'esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto. Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano . PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE – COMPETENZA . Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio. Il primo principio è conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 2982 del 1984 L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, in pendenza del procedimento di opposizione avverso decreto ingiuntivo, non resta esclusa dall'emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 cod. proc. civ., né trova ostacolo, ove si sostenga che la controversia sia devoluta al giudice amministrativo, nella circostanza che questi manca del potere di revocare il decreto opposto, tenuto conto che tale provvedimento monitorio, in ipotesi di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, viene travolto dalla caducazione dell'intera procedura, con la conseguente necessità di proporre ex novo il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione. Il secondo, invece, prende le distanze dal precedente orientamento, espresso da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4807 del 2005 Nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia. Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro soggetti italiani residenti in Italia enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione . In ordine al terzo, in senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 1999 L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte , ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. SEZ. UNITE ORDINANZA 21 SETTEMBRE 2018, N. 22428 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE . Vigilanza sito stoccaggio rifiuti, svolta da una società cooperativa per società commissariata - Giurisdizione ordinaria - Fattispecie. La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif. in l. n. 123 del 2008, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. o di soggetti ad essa equiparati , mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. Nella specie, la S.C., in sede di risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione, ha attribuito al giudice ordinario la controversia relativa al pagamento dei compensi spettanti ad una società cooperativa per l'attività di vigilanza armata di siti di stoccaggio di rifiuti, svolta per conto di altra società, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti e sottoposta a commissariamento. Si veda Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14126 del 2010 La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. o dei soggetti a questa equiparati , mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. Principio enunciato dalla S.C. relativamente ad una controversia concernente il pagamento di interventi di deodorizzazione di una discarica commissionati dal Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania .