Valida la notifica a mezzo PEC della sentenza sull’adottabilità del minore

La notificazione, ai sensi dell’art. 17 l. n. 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia , della sentenza emessa dalla Corte d’Appello relativa allo stato di adottabilità del minore, può essere eseguita a mezzo PEC, sebbene non sia espressamente previsto dalla citata norma.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10106/18, depositata il 24 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Roma respingeva i gravami proposti dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale dei minorenni con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità di alcuni minori. Avverso la pronuncia della Corte distrettuale gli appellanti ricorrono per cassazione. Gli appellati propongono controricorso fondato sull’inammissibilità del ricorso a causa della sua tardività. Difatti, essendo stata la sentenza impugnata notificata a mezzo PEC a cura della cancelleria, i ricorsi venivano presentati all’ufficio postale per la notifica oltre il termine di cui all’art. 17 l. n. 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia . Il ricorso. Il Supremo Collegio riconosce come il citato articolo disponga che la sentenza d’appello debba essere notificata d’ufficio al PM e alle parti e che il ricorso per cassazione è ammesso entro 30gg dalla notificazione, con evidente riferimento alla notificazione eseguita a cura dell’ufficio . Infondate risultano pertanto, secondo la Suprema Corte, i rilievi avanzati dal ricorrente attinenti alla circostanza di aver ricevuto dalla cancelleria una comunicazione e non una notificazione , alla non decorrenza del termine breve per impugnare dal momento della ricezione del biglietto di cancelleria e che, ratione temporis , la notificazione d’ufficio dovesse intendersi solamente quella eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Difatti, non solo nella comunicazione/notificazione eseguita dalla cancelleria veniva espressamente indicato che si trattava anche di notificazione , ma se da un lato l’art. 17 l. n. 184/1983 deroga all’art. 133 c.p.c. prevedendo che il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza di appello eseguita d’ufficio , il medesimo articolo dispone la notificazione d’ufficio senza alcun riferimento alle modalità con cui essa viene eseguita, né la restrizione della previsione alla sola notifica eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario , essendo ciò ricavabile dalla circostanza che all’epoca dell’entrata in vigore del testo della norma, non fosse ancora prevista la modalità di notificazione telematica, apparendo ragionevole, al contrario, anche in considerazione delle esigenze di sollecitudine a base della disciplina in questione, non precludere la possibilità di avvalersi di modalità più efficienti di notifica consentite dall’evoluzione tecnologica e normativa . La Corte quindi dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 novembre 2017 – 24 aprile 2018, numero 10106 Presidente Giancola – Relatore De Chiara Fatto e diritto Rilevato che la Corte d’appello di Roma ha respinto i distinti gravami proposti dalla sig.ra B.M.N. , madre delle minori D.A.I. e R. , e dai sig.ri B.M.R. , M.L. e B.M.M. , rispettivamente nonni e zia delle medesime, avverso la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle minori predette i sig.ri B.M.R. , M.L. e B.M.M. e la sig.ra B.M.N. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, cui ha resistito con distinti controricorsi il curatore speciale delle minori nominato dal Tribunale per i minorenni la sig.ra B.M.N. ha presentato anche memoria Considerato che la parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi perché tardivi, dato che la sentenza della Corte d’appello era stata notificata a mezzo posta elettronica certificata alle parti ricorrenti, a cura della cancelleria, il 1 febbraio 2016, mentre il ricorso per cassazione dei sig.ri B.M.R. , M.L. e B.M.M. è stato presentato all’ufficio postale per la notifica il 22 luglio 2016 e il ricorso della sig.ra B.M.N. è stato notificato a mezzo pec il 1 settembre 2016, entrambi, dunque, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 17 della legge 4 maggio 1983, numero 184, come sostituito dall’art. 16 della legge 28 marzo 2001, numero 149 l’eccezione è fondata sia in fatto, trovando le affermazioni della parte controricorrente puntuale riscontro in atti, sia in diritto, in quanto il primo comma, ultimo periodo, del richiamato art. 17 della legge numero 184/1983 dispone che la sentenza di appello è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti, e il secondo comma del medesimo articolo prevede che il ricorso per cassazione è ammesso entro trenta giorni dalla notificazione , con evidente riferimento alla notificazione eseguita a cura dell’ufficio menzionata alla fine del comma precedente, per altrettanto evidenti ragioni di sollecitudine nella definizione del giudizio in considerazione del suo oggetto anche la giurisprudenza di legittimità anteriore alla novella di cui alla richiamata legge numero 149/2001 sull’adozione, del resto, si era attestata nel senso della decorrenza del termine di trenta giorni per ricorrere per cassazione dalla data della notifica di ufficio - già all’epoca prevista dalla legge - della sentenza di appello sulla dichiarazione di adottabilità cfr., tra le più recenti, Cass. 22/06/2012, numero 10486 28/02/2006, numero 4396 01/03/2005, numero 4292 la sig.ra B.M.N. replica, nella memoria, che a ai sensi dell’art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, numero 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, numero 221, la cancelleria può eseguire, a mezzo pec, sia comunicazioni che notificazioni e nella specie quella eseguita non era una notificazione, non riportando tale oggetto , bensì una mera comunicazione b in ogni caso, l’art. 133, comma secondo, cod. proc. civ., come modificato dal medesimo d.l. numero 179 del 2012, prevede che il cancelliere avvisi le parti del deposito della sentenza mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza stessa e che tale comunicazione non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, rendendo con ciò evidente che la decorrenza di detto termine può essere solo l’effetto di una notifica del provvedimento a istanza di parte c il sistema di notificazione a mezzo posta elettronica è stato introdotto in epoca successiva alla legge numero 149/2001, cit., dall’art. 149 bis cod. proc. civ., inserito dal d.l. 29 dicembre 2009, numero 193, conv. in legge 22 febbraio 2010, numero 24, e solo con il già richiamato d.l. numero 179 del 2012 è stata prevista l’esecuzione, da parte delle cancellerie, non solo di comunicazioni, ma anche di notificazioni telematiche, per cui deve ritenersi che al 28 marzo 2001, data della richiamata legge numero 149 di modifica dell’art. 17 della legge numero 184/1983 sull’adozione, il legislatore per notificazione d’ufficio intendesse soltanto quella eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario, secondo la regola generale di cui all’art. 137 cod. proc. civ il rilievo sub a è smentito dall’attestazione della cancelleria del Corte d’appello, prodotta dal curatore controricorrente, di aver proceduto, in data 1 febbraio 2016, alla comunicazione/notificazione della sentenza alle parti costituite dunque nell’atto della cancelleria era chiaramente indicato che si trattava anche di notificazione il rilievo sub b è infondato, essendo la regola generale di cui all’art. 133 cod. proc. civ. manifestamente derogata dalla richiamata disposizione speciale di cui all’art. 17 della legge numero 184/1983, secondo cui il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza di appello eseguita d’ufficio infondato e anche il rilievo sub c , perché il richiamato art. 17 prevede la notificazione d’ufficio senza alcun riferimento alle modalità con cui essa viene eseguita, né la restrizione della previsione alla sola notifica eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario è ricavabile dalla circostanza che all’epoca dell’entrata in vigore del testo della norma, come novellato dalla legge numero 149/2001, non fosse ancora prevista la modalità di notificazione telematica, apparendo ragionevole, al contrario, anche in considerazione delle esigenze di sollecitudine a base della disciplina in questione, non precludere la possibilità di avvalersi di modalità più efficienti di notifica consentite dall’evoluzione tecnologica e normativa va infine precisato che quanto sin qui osservato non contrasta con quanto statuito nella sentenza 04/12/2014, numero 25662 di questa stessa Corte, che ha escluso la decorrenza del termine per ricorrere per cassazione in una fattispecie in cui era pacifico che il cancelliere aveva proceduto alla mera comunicazione della sentenza di appello, e non alla sua notificazione i ricorsi vanno in conclusione dichiarati inammissibili le spese processuali seguono la soccombenza considerato, tuttavia, che il curatore speciale controricorrente si è avvalso del patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare le parti soccombenti a versare tali spese all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 d.P.R. cit., al giudice di merito cfr., da ult., Cass. Sez. Unumero 11/12/2012, numero 22792 , individuato, nell’ipotesi di rigetto del ricorso, nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia nella specie la Corte d’appello di Roma poiché, inoltre, dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, I. numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi a cura della Corte d’appello di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. numero 196 del 2003.