Domicilio digitale: vi è equipollenza tra le risultanze del ReGIndE e dell’INI-PEC

Con l’istituzione del cd. domicilio digitale”, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata, estratto indistintamente dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGINdE.

Così si è pronunciata la Cassazione civile con la sentenza n. 2460/21, depositata il 3 febbraio. La Corte d’Appello dichiarava la nullità della citazione in appello con cui un cittadino straniero aveva proposto gravame avverso la decisone di prima istanza, poiché l’atto era stato notificato ad un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello stato diverso dal quello censito nel ReGIndE . Avverso la decisione il cittadino straniero propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto nullo l’atto introduttivo del gravame, errando nel ritenere che il RegIndE sia l’unico indirizzo presso cui notificare gli atti telematicamente. Ritenendo fondata la censura, la Cassazione chiarisce, in merito agli elenchi di indirizzi di posta elettronica da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, l’equipollenza tra le risultanze dei diversi registri INI-PEC e ReGIndE. In forza di ciò, la Suprema Corte esprime il principio secondo cui a seguito dell’istituzione del cd. domicilio digitale ” di cui all’art. 16- sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in l. n. 221/2012, come modificato in l. n. 114/2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari , in materia civile , sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6- bis , comma 6- quater e 62 del d.lgs. n. 82/2005, nonché dall’art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, conv. con mod. dalla l. n. 2/2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia e , quindi, indistintamente dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGINdE . Nel Caso di specie, i Giudici rilevano che la Corte territoriale ha errato nel ritenere nulla la notificazione dell’atto di impugnazione che il ricorrente aveva eseguito presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura di Stato estratto dal registro INI-PEC. Alla luce di ciò, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 dicembre 2020 – 3 febbraio 2021, n. 2460 Presidente Scotti – Relatore Oliva Fatti di causa Con ordinanza del 17.2.2017 il Tribunale di Perugia rigettava l’opposizione proposta da T.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria, formulata dal richiedente. Con la sentenza impugnata, n. 333/2018, la Corte di Appello di Perugia dichiarava la nullità della citazione in appello con la quale il T. aveva proposto gravame avverso la decisione di prima istanza, poiché l’atto era stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato diverso da quello indicato nel Re.G.Ind.E. Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ed il ricorrente aveva, in prima udienza, espressamente rifiutato il termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione dell’atto di impugnazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il T. affidandosi a cinque motivi. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 5.11.2019, è stato rinviato in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 3093/2020. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 291 c.p.c. e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato la nullità della citazione introduttiva del gravame. La censura è fondata. La Corte umbra dà atto che il T. aveva notificato per via telematica l’atto di citazione in appello all’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata omissis diverso da quello omissis risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici Re.G.Ind.E. gestito dal Ministero della Giustizia. Inoltre, la decisione impugnata dà atto che, alla prima udienza, la difesa dell’appellante aveva rifiutato il termine per il rinnovo della notifica al Ministero, che la Corte avrebbe potuto concedere ex art. 291 c.p.c., affermando di ritenere valida R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 11 la notifica effettuata e chiedendo perciò la dichiarazione di contumacia del Ministero cfr. pag. 2 . Su tali premesse di fatto, la Corte territoriale ha ritenuto nulla la notificazione dell’atto introduttivo del gravame, sul presupposto che, ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 17, comma 4, regolamento emanato in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito in L. 22 febbraio 2019, n. 24 , l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Re.G.Ind.E. sia l’unico indirizzo presso il quale sia consentito eseguire notificazione di atti per via telematica. Il ricorrente contesta l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, richiamando una pronuncia del Tribunale di Milano e sostenendo che la notificazione dell’atto di appello all’Avvocatura Distrettuale dello Stato avrebbe dovuto essere considerata valida, a nulla rilevando da quale elenco sia stato estratto l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato, purché si tratti di un elenco pubblico. Secondo il ricorrente, peraltro, l’elencazione dei pubblici registri contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata presso cui sarebbe possibile eseguire le notificazioni in via telematica non avrebbe abrogato la domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato prevista, in via generale, dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 che dunque si aggiungerebbe a quella di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3 bis. Inoltre, il registro INI-PEC acronimo per Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata sarebbe un pubblico elenco, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, comma 1, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 221 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis cd. Codice dell’Amministrazione Digitale , nonché dell’art. 149 bis c.p.c., commi 1 e 2, e della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 1. Sul tema delle notificazioni eseguite mediante posta elettronica certificata si è assistito, negli ultimi anni, ad un vivace dibattito giurisprudenziale. Questa Corte ha affermato, innanzitutto, che in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del cd. domicilio digitale corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014 , la notificazione dell’atto di appello vada eseguita all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur se esso non sia stato indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione che sia stata effettuata - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 -presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318 Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019, Rv. 654325 Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 1411 del 18/01/2019, non massimata . È stato al contempo ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, anche dopo l’introduzione del domicilio digitale resta valida la notificazione effettuata - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020, Rv. 656890 . Si è inoltre affermato che qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 abbia indicato nei propri atti un indirizzo di posta elettronica certificata, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, sussiste l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica con conseguente inidoneità della notificazione della sentenza d’appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020, Rv. 657819 . I richiamati precedenti condividono il presupposto di fondo, rappresentato dalla prevalenza del cd. domicilio digitale su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, a meno che l’interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltreché presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, ovvero nel caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell’inaccessibilità dell’indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario come, ad esempio, nel caso della cd. casella piena Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020, Rv. 657013 . Il Collegio condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità. Va, dunque, ribadito che, a seguito dell’istituzione del cd. domicilio digitale , le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell’ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso. Per quanto invece attiene agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, questa Corte ha in alcune occasioni affermato che l’unico registro a cui è possibile far riferimento sarebbe il Re.G.Ind.E. In particolare, secondo la pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3709 dell’08/02/2019, non massimata seguita poi da Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24160 del 27/09/2019, egualmente non massimata il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, a sua volta convertito, con modificazioni, in L. n. 114 del 2014, corrisponderebbe esclusivamente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato abbia indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, sia stato inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici Re.G.Ind.E. gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo sarebbe qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo p.e.c. riferibile - a seconda dei casi -alla parte personalmente o al difensore, che sia diverso da quello inserito nel Re.G.Ind.E., sarebbe nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI -PEC . La citata pronuncia richiama, quali precedenti conformi, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189 e Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018, Rv. 648685. Nel primo caso, la notifica dell’atto di appello era stata eseguita presso la cancelleria ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 senza ricorrere ai recapiti p.e.c. risultanti dai registri INI-PEC e Re.G.Ind.E. nel secondo caso, invece, la notificazione a mezzo p.e.c. era stata eseguita a un indirizzo diverso da quello risultante dal Re.G.Ind.E., ancorché indicato dalla parte nella sua comparsa di risposta. In entrambe le ipotesi sulla seconda delle quali, cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 83 del 04/01/2019, Rv. 652449 , la notifica è stata ritenuta nulla, sul presupposto che l’unico domicilio digitale consentito sia quello risultante dal Re.G.Ind.E. Alla stessa conclusione è pervenuta Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 9562 del 05/04/2019, non massimata, secondo la quale, per i soggetti censiti all’interno del Re.G.Ind.E., l’unico indirizzo utilizzabile ai fini della notificazione degli atti giudiziari sarebbe quello inserito in detto registro e non anche quello eventualmente presente in altri registri PEC, anche qualora gli stessi siano ricompresi nell’ambito del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter. Pertanto, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter introdotto dalla Legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia Re.G.Ind.E. , unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. Ancor più recentemente si sono pronunciate, sempre nella stessa direzione, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24110 del 27/9/2019, non massimata, in una fattispecie in cui non risultava da quale registro, diverso dal Re.G.Ind.E., fosse stato estratto l’indirizzo utilizzato in concreto dalla parte per la notificazione dell’atto di impugnazione nonché la già citata Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24160 del 27/9/2019, del pari non massimata, in un caso in cui l’atto di impugnazione era stato invece notificato presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro INI-PEC. L’ultima decisione, tuttavia, è stata corretta d’ufficio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 391 bis c.p.c., con ordinanza Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2019, non massimata , che ha eliminato il riferimento, ritenuto erroneo, alla inidoneità oggettiva dell’estrazione dell’indirizzo p.e.c. dal registro INI-PEC. Tale ordinanza di correzione richiama, in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 23620 del 2018 Cass. Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv.650466 , la quale ha affermato che, in seguito all’introduzione del domicilio digitale - previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014 - va ritenuta valida la notificazione eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica certificata che il difensore è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis a comunicare al proprio ordine professionale di appartenenza, e che quest’ultimo è a sua volta obbligato ad inserire, sia nei registri INI-PEC, sia nel Re.G.Ind.E. di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. Valorizzando il ruolo di coordinamento tra i due registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E., assicurato di fatto dagli ordini professionali, le Sezioni Unite sono pervenute ad una soluzione che ha sostanzialmente sancito l’equivalenza dei due registri, quantomeno per quel che concerne le notificazioni da eseguire, in forma elettronica, nei confronti degli appartenenti ai predetti ordini. Il Collegio condivide quest’ultima interpretazione e ritiene pertanto che - a seguito dell’istituzione del cd. domicilio digitale di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies e successive modificazioni ed integrazioni - quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità possa procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis tra cui, va annoverato anche l’INI-PEC , nonché dal Re.G.Ind.E. gestito dal Ministero della Giustizia. La notificazione degli atti processuali presso la cancelleria, dunque, costituisce oggi una ipotesi eccezionale, essendo stata tale modalità di notifica sostituita, in linea generale, proprio dall’istituzione del domicilio digitale , nell’accezione appena prospettata, e dunque con riferimento alle risultanze di tutti i registri ufficiali di cui alle norme in precedenza richiamate. Nella pur farraginosa disciplina di settore, del resto, si rinvengono numerosi indizi che confermano l’esattezza dell’interpretazione già sposata dalle Sezioni Unite di questa Corte, fondata sulla sostanziale equipollenza tra le risultanze dei diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E. In particolare, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, -modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, lett. b , e successivamente dal D.L. n. 90 del 2014, art. 47, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014 - ha previsto, al fine di generalizzare il ricorso alla notificazione e comunicazione degli atti per via telematica, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, di dotarsi e di comunicare al Ministero della Giustizia, entro il 30.11.2014, con le regole tecniche adottate ai sensi del D.L. n. 193 del 2009, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2010, un indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 68 del 2005, e successive modificazioni, presso il quale ricevere le comunicazioni e notificazioni loro dirette. L’elenco di tali indirizzi di posta elettronica certificata denominato Re.G.Ind.E. , formato dal Ministero della giustizia, è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Tale norma, però, non sancisce espressamente un privilegio di esclusività del predetto registro, rispetto agli altri. D’altro canto, il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis c.d. Codice dell’amministrazione digitale , per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, e le imprese e i professionisti in modalità telematica, ha previsto l’istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali INI-PEC delle imprese e dei professionisti, tenuto presso il Ministero per lo sviluppo economico e realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi p.e.c. costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. Anche questo registro, così come il Re.G.Ind.E., è tenuto e gestito da un organo centrale dello Stato, ed in esso confluiscono esclusivamente informazioni provenienti da organismi qualificati a fornirle. Nessuna sostanziale differenza, pertanto, si rinviene tra i due registri INI-PEC e Re.G.Ind.E., nè sotto il profilo della provenienza delle informazioni in essi contenute, che appare analogamente qualificata, nè per quanto attiene all’aspetto delle modalità di gestione e tenuta dei due elenchi, che in entrambi i casi è assicurata da una amministrazione centrale dello Stato, con modalità idonee ad assicurare la necessaria sicurezza delle informazioni ritraibili da ambedue le fonti di cui si discute. Dal canto suo, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a , n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 66, comma 5, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, comma 6 quater e art. 62 nonché dall’art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. Anche in questo caso, dunque, la norma non solo non prevede alcuna differenza tra i due diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E., ma addirittura li equipara espressamente. Ancora, l’art. 149 bis c.p.c., comma 2, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 2, convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012 prevede che l’ufficiale giudiziario, ove proceda ai sensi del comma 1, debba trasmettere copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso, nessun privilegio di esclusività, a favore dell’uno o dell’altro dei predetti registri, è contenuto nella norma in esame, che fa riferimento esclusivamente alla natura pubblica dell’elenco da cui è attinto l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato ai fini della notificazione. Infine, la L. n. 53 del 1994, art. 3 bis dispone che la notificazione con modalità telematica si esegua a mezzo di posta elettronica certificata presso l’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere dunque eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, ancora una volta senza alcuna distinzione tra l’uno o l’altro di detti elenchi. In definitiva, in base ai convergenti dati normativi ed all’insegnamento delle Sezioni Unite, deve affermarsi il seguente principio di diritto A seguito dell’istituzione del cd. domicilio digitale di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a , n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e 62 nonché dall’art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. . La Corte di Appello ha dunque errato, nel caso di specie, a ritenere nulla la notificazione dell’atto di impugnazione, che il ricorrente aveva eseguito presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato estratto dal registro INI-PEC. Peraltro, la Corte distrettuale è incorsa in ulteriore errore, laddove, a fronte di una notificazione ritenuta nulla, non ha provveduto ad ordinarne la rinnovazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 291 c.p.c. Costituisce infatti ius receptum che la notifica dell’atto introduttivo di un giudizio che sia stata eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria, nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 27/02/2008, Rv. 602142 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 15/09/2011, Rv. 618790 Cass. Sez. L, Sentenza n. 5853 del 08/03/2017, Rv. 643276 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020, Rv. 659396 . Analogamente, è nulla, e non meramente irregolare, nè inesistente, la notificazione eseguita erroneamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l’azione o l’impugnazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019, Rv. 656038 Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19826 del 26/07/2018, Rv. 650196 . Del pari, è nulla la notificazione eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché presso quella Generale, quando la norma preveda che la notifica debba eseguirsi presso quest’ultima Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015, Rv. 633916 Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014, Rv. 632870 . In tutti i predetti casi, il giudice è tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione nulla Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10457 del 26/11/1996, Rv. 500792 Cass. Sez. U, Sentenza n. 4573 del 06/05/1998, Rv. 515156 Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 15062 del 30/06/2006, Rv. 590945 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 02/02/2011, Rv. 616503 , anche in difetto di istanza di parte, poiché, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, essa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite derivante dall’eventuale formazione del giudicato su di essa Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17189 del 06/08/2007, Rv. 600208 . Da quanto precede deriva che, a tutto voler concedere, la Corte di Appello, avendo ravvisato la nullità della notificazione dell’atto di impugnazione, avrebbe dovuto ordinare all’odierno ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione, assegnando all’uopo un termine perentorio. L’adempimento dell’incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio dell’Amministrazione destinataria della notificazione, debitamente rappresentata e difesa, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000, Rv. 532714 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 03/03/1999, Rv. 523784 . Al contrario, la mancata ottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione dell’atto di appello nel termine perentorio fissato ai sensi dell’art. 291 c.p.c. avrebbe causato l’inammissibilità del gravame, ove l’adempimento fosse stato totalmente omesso, ovvero la sua estinzione, in caso di esecuzione fuori termine Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006, Rv. 594612 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13637 del 30/05/2017, Rv. 644465 . Da quanto precede discende l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento di tutti gli altri. La decisione va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.