In applicazione della generale regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica telematica ex articolo 3-bis, comma 3, l. numero 53/1994 si perfeziona nei confronti del mittente il giorno stesso in cui è eseguita tutte le volte in cui la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24.00.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 22136/20, depositata il 14 ottobre. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo poiché tardiva, in quanto era stata proposta con atto di citazione notificato telematicamente nel 40° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo ma oltre le ore 21.00, perfezionandosi così alle ore 7.00 del giorno successivo, ossia il 41° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo. Nel condividere tale tesi, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dagli opponenti, nonché attori, i quali decidono di ricorre per cassazione. Ritenuto fondato il ricorso, la Corte di Cassazione rileva immediatamente che la Corte Costituzionale, con la pronuncia numero 75/19, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16-septies d.l. numero 179/2012 conv., con modif., in l. numero 221/2012 , inserito dal d.l. numero 90/2014, articolo 45-bis, comma 2, lett. b , conv., con modif., in L. numero 114 del 2014 , «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta». Tanto premesso, la Corte ricorda che tale disposizione è stata resa legittima con «l’applicazione della regola generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematica». In particolare, si è ottenuto che «nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 3, l. numero 53/1994, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24.00, il giorno stesso in cui è eseguita».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 settembre – 14 ottobre 2020, numero 22136 Presidente Lombardo – Relatore Dongiacomo Fatti di causa La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che la Aligrà di B.S. fano & amp C. s.numero c. nonché B.S. e C.R. avevano proposto nei confronti della sentenza con la quale, il 10/10/2017, il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione dagli stessi a suo tempo proposta avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti su ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a La corte, in particolare, ha condiviso il giudizio del tribunale secondo il quale l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, si era perfezionata, a norma degli del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 septies e articolo 147 c.p.c., alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, ed era, quindi, tardiva e, come tale, inammissibile. La Aligrà di B.S. & amp C. s.numero c. nonché B.S. e C.R. , con ricorso notificato il 27/5/2019, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. numero 179 del 2012, articolo 16-septies, in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’opposizione proposta dagli ingiunti con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva, laddove, al contrario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 75 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16-septies lì dove prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l’opposizione in esame, sebbene spedita oltre le ore 21 del quarantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, deve essere ritenuta tempestiva. 2. Il motivo è fondato. 3. Il D.L. numero 179 del 2012, articolo 16-quater, comma 3, conv. con modif. dalla L. numero 221 del 2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, numero 68, articolo 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, numero 68, articolo 6, comma 2 . 4. Il citato d.L. numero 179, articolo 16-septies ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall’articolo 147 c.p.c. secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. 5. Ora, la Corte costituzionale, con sentenza numero 75 del 2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli articolo 3, 24 e 111 Cost. – il D.L. numero 179 del 2012, articolo 16-septies conv., con modif., in L. numero 221 del 2012 , inserito dal D.L. numero 90 del 2014, articolo 45-bis, comma 2, lett. b , conv., con modif., in L. numero 114 del 2014 , nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta . 6. In effetti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’articolo 16 septies, tramite il rinvio all’articolo 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria dalle 21 alle 24 nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. 7. Nei confronti del mittente, al contrario, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare , poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa - che, nel caso di impugnazione, scade ai sensi dell’articolo 155 c.p.c. allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. 8. Inoltre, la restrizione delle potenzialità accettazione e consegna sino alla mezzanotte che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato all’apertura degli uffici è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. 9. La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l’applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi della L. numero 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 3, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita Cass. numero 4712 del 2020 Cass. numero 12050 del 2020 . 10. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva perché perfezionatasi anche nei confronti del mittente alle ore 7 del giorno successivo, non si è, evidentemente, attenuta alla conclusione sopra esposta. 11. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.