Per proporre il ricorso in Cassazione non è necessario firmare digitalmente la procura alle liti se…

Il requisito posto dall’art. 83, comma 3, codice di rito della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento dei fatti, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi.

L’attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica è sufficiente a garantire l’autenticità della procura allegata alla busta ma non firmata digitalmente. Qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini. Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 23 settembre 2020, n. 19970. Nel caso in esame il Tribunale aveva condannato i convenuti a versare all’attore, un legale, gli importi dovuti per l’ assistenza professionale prestata nel loro interesse. La Corte d’appello, tuttavia, in parziale accoglimento delle censure formulate, aveva ridotto il quantum dovuto al professionista poiché nella pro forma era indicato anche il compenso dovuto a un commercialista soggetto terzo al rapporto. Per converso non era stata accolta l’eccezione, sempre formulata dagli appellanti, che parte dell’attività prestata dal legale era stata erogata a favore della società degli appellanti e non alle persone fisiche. In primo luogo, il Giudice di legittimità ha preso posizione, rigettandola, sull’eccezione di carenza di specialità della procura alle liti per il giudizio di cassazione. La Corte ha rilevato che essendo la stessa stata allegata nella busta telematica con la quale è stato notificato il ricorso può considerarsi materialmente congiunta al ricorso stesso. Inoltre anche il contenuto della procura speciale è conforme ai principi processual-civilistici, posto che contiene i riferimenti specifici al ricorso. Rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione , con firma elettronica, della procura firmata anche analogicamente. All’uopo la Corte ha già avuto modo di argomentare che nell’ipotesi di procura analogica , scansionata per la notifica a mezzo PEC, è sufficiente la certificazione della conformità dell’atto notificato contenuta nella relata di notifica senza che sia necessario sottoscrivere digitalmente la stessa. D’altronde l’art. 3- bis , comma 2, l. n. 53/1994 statuisce se la copia informatica è destinata alla notifica l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”. La Corte ha argomentato che qualora l’interessato lamenti l’erronea applicazione del d.m. n. 55/14 ha due precisi obblighi a pena di inammissibilità della doglianza - quello di indicare le singole voci della tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il controllo in sede giudiziale senza che siano necessarie ulteriori indagini - quello di indicare i valori corretti da applicare. Ne consegue che la contestazione generica del massimo del tariffario, che peraltro non è inderogabile, deve essere dichiarata inammissibile .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 3 giugno – 23 settembre 2020, n. 19970 Presidente Cosentino – Relatore Oliva Fatti di causa In data 14.7.2010 veniva notificato a B.D. e B.M. , ad istanza dell’avv. M.F. , il decreto ingiuntivo n. 523 del 2010, emesso dal Tribunale di Pisa in forma provvisoriamente esecutiva, con pedissequo atto di precetto di pagamento, a fronte di alcune prestazioni professionali rese dal professionista in favore dei due ingiunti. Questi ultimi proponevano opposizione avverso detto decreto contestando la pretesa ed eccependo che l’attività era stata resa in favore della Samsara Immobiliare S.r.l., che aveva già parzialmente saldato il debito, e che la stessa era riferibile in parte all’opera del commercialista Dott. L. . Si costituiva in giudizio il M. invocando il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto e del credito in esso portato. Con sentenza n. 1557/2016 il Tribunale di Pisa revocava il decreto opposto perché tardivamente notificato ma condannava gli opponenti al pagamento dell’intero importo originariamente indicato nel titolo di cui anzidetto, pari ad Euro 91.790,62. Interponevano appello B.D. e B.M. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, M.F. . Con la sentenza n. 689/2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Firenze accoglieva in parte il gravame, dichiarando la carenza di legittimazione attiva del M. relativamente alla parte di compenso imputabile all’attività del commercialista Dott. L. e riducendo quindi la somma dovuta al predetto professionista sino all’importo di Euro 44.576,71 oltre accessori. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.M. , anche come erede universale del defunto B.D. , affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso M.F. . In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Preliminarmente va esaminata, e respinta, l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte controricorrente, sotto il duplice profilo della carenza di specialità della procura alla lite e della mancanza della sua sottoscrizione in forma digitale da parte del procuratore del ricorrente. Quanto al primo aspetto, va osservato che la procura contiene la specifica indicazione del conferimento del mandato defensionale per il ricorso in Cassazione ed è stata rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso e contenuto nello stesso messaggio di posta elettronica certificata con il quale il ricorso stesso risulta notificato al controricorrente. La materiale congiunzione al ricorso assicura il necessario collegamento, da un lato tra la procura e l’atto cui essa accede, e dall’altro tra la generica menzione del giudizio in Cassazione, contenuta nella procura stessa, e la specifica sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata nella prima pagina del ricorso come provvedimento impugnato. Affinché si possa configurare l’inammissibilità del ricorso occorre che il foglio sul quale è contenuta la procura sia separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063, che ha ritenuto inammissibile il ricorso corredato da procura così formulata Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali in termini conformi, cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 . Neppure è di ostacolo alla configurazione della materiale congiunzione tra ricorso e procura la circostanza che l’atto sia stato notificato in forma telematica, in quanto Il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1 della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2813 del 06/02/2018, Rv. 646959 . Poiché nella specie la procura è unita materialmente al ricorso, contiene sufficienti riferimenti al giudizio in cassazione per il quale essa è stata rilasciata, è munita di data successiva al deposito della sentenza espressamente indicata come provvedimento impugnato alla pag.1 del ricorso cui la procura stessa accede, non si configura alcun profilo di carenza di specialità del negozio di conferimento del mandato. Per quel che invece concerne il secondo profilo relativo alla mancanza della sottoscrizione in forma digitale da parte del procuratore va premesso che questa Corte, Sez. 1, nella Ordinanza n. 12850 del 14/05/19 pag. 4 ha chiarito che la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, deve contenere, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3 e del D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, l’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale. Dispone infatti l’art. 83 c.p.c., comma 3, che Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica . A sua volta, il D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, prevede Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale . Nel caso di specie sia il ricorso che la relativa procura sono stati redatti in forma cartacea, firmati -rispettivamente, dall’avvocato, il ricorso, e dalla parte, e dall’avvocato per autentica, la procura acquisiti in formato elettronico ed in tal forma notificati al controricorrente con unico messaggio di posta elettronica certificata, a sua volta corredato da idonea relazione di notificazione contenente, inter alla, la certificazione della conformità dell’atto notificato espressione che evidentemente si riferisce non soltanto al ricorso, ma al complesso costituito dal ricorso e dall’allegata procura speciale all’originale cartaceo dal quale esso è estratto, ai sensi del combinato disposto della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 2 che richiama il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-undecies, il cui comma 3, ultima proposizione recita Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Donde l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso anche in relazione al secondo dei due profili in cui essa è stata articolata dal contro ricorrente. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione all’eccezione di intervenuto pagamento parziale del debito da parte della Samsara Immobiliare S.r.l Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe esaminato il pagamento eseguito dalla predetta società soltanto con riferimento all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, rigettandola, ma non avrebbe esaminato l’ulteriore eccezione, pure proposta da parte appellante, di scomputo della somma versata dalla società dal superiore importo preteso dal M. . La censura è fondata. Con l’atto di citazione in appello, debitamente trascritto a pag. 9 del ricorso, gli appellanti M. e B.D. avevano contestato espressamente che l’importo di Euro 2.850 in linea imponibile, portato in due fatture emesse dal M. e dal L. alla Samsara Immobiliare S.r.l. e da quest’ultima saldate, non fosse stato detratto dal totale dovuto al M. . In relazione a questa eccezione la sentenza impugnata tace del tutto, essendosi la Corte di Appello limitata ad esaminare la circostanza che la società avesse saldato le predette fatture soltanto con riferimento alla diversa eccezione di carenza di legittimazione passiva dei due appellanti, M. e B.D. . L’accoglimento del motivo in esame implica l’assorbimento della quarta censura, con la quale il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte fiorentina avrebbe erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche derivante da lite temeraria, proposta da B.D. e B.M. nei confronti del M. . Il giudice del rinvio dovrà infatti riesaminare la fattispecie, pronunciandosi sull’eccezione di adempimento parziale del debito rivendicato dal M. che era stata proposta dai due ingiunti già in prima istanza ed era stata ritualmente riproposta in appello all’esito, e sulla base della decisione assunta, valuterà la condotta complessiva delle parti anche in relazione alla domanda riconvenzionale in esame. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perché la Corte toscana non avrebbe tenuto conto dell’adempimento parziale eseguito da Samsara Immobiliare S.r.l. in relazione all’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dagli appellanti. La doglianza è infondata. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che la Corte territoriale ha considerato la circostanza del cui omesso esame si duole il ricorrente, ritenendo che nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l’opera del professionista deve essere svolta con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso cfr. pag. 5 della sentenza . Con tale passaggio motivazionale la Corte di Appello ha in sostanza affermato, in modo del tutto coerente con i precedenti di questa Corte cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 624 del 11/02/1977, Rv. 384190 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22233 del 25/11/2004, Rv. 578119 che nel contratto di prestazione d’opera professionale un soggetto può legittimamente provvedere, in tutto o in parte, al pagamento del compenso dovuto al professionista per la prestazione da questi resa a favore di un terzo, senza per questo assumere necessariamente la qualità di cliente. Dal che discende l’irrilevanza, ai fini della prova di chi fosse l’effettivo cliente del M. , del pagamento parziale eseguito da Samsara Immobiliare S.r.l. e quindi l’esclusione del denunziato profilo di omesso esame della circostanza. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta infine la violazione ed erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014, perché la Corte toscana avrebbe determinato il valore della prestazione resa dal M. nella misura di Euro 1.600.000, senza considerare che in realtà il professionista aveva reso le sue prestazioni in relazione a due soli atti, l’uno dei quali avente valore compreso tra Euro 258.300 ed Euro 516.500 e l’altro invece tra Euro 103.300,01 ed Euro 258.300 cfr. pag. 16 del ricorso . La censura è inammissibile, poiché il ricorrente non indica quale sarebbe l’importo derivante dall’applicazione degli scaglioni di cui anzidetto. In proposto, va ribadito il principio per cui Qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 270 del 11/01/2006, Rv. 586198 . In termini sostanzialmente conformi cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11583 del 22/06/2004, Rv. 573803, secondo cui In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637440, secondo cui la contestazione del quantum determinato dal giudice qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità . Dai principi appena richiamati consegue che il ricorrente aveva il duplice onere di eccepire specificamente la violazione dei limiti massimi tariffari previsti per lo scaglione in concreto applicato dal giudice di merito e di indicare i valori che sarebbero derivati dall’applicazione dei diversi scaglioni di tariffa indicati, al fine di evidenziare la sussistenza del suo interesse concreto ad impugnare la quantificazione in concreto operata dalla Corte territoriale. Poiché nel caso specifico il B. si è limitato a contestare la violazione del massimo tariffario peraltro non avente carattere di inderogabilità ma non ha specificato quale sarebbe stato il diverso e minore importo che sarebbe derivato dall’applicazione dei due diversi scaglioni indicati a pag. 16 del ricorso, la censura va ritenuta carente della necessaria specificità. In definitiva, va accolto il primo motivo, respinto il secondo, dichiarato inammissibile il terzo ed assorbito il quarto La sentenza va conseguentemente cassata e la causa rinviata, in relazione alla censura accolta, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, dichiara inammissibile il terzo ed assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione alla censura accolta, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.