Notifiche telematiche: tempestivo l’appello proposto entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile

Accolto il ricorso avente ad oggetto la lamentata tardività dell’impugnazione notificata a mezzo PEC dopo le ore 23.00 dell’ultimo giorno utile e perfezionatasi alle ore 7.00 del giorno successivo, grazie al recente intervento della Corte Costituzionale in materia sentenza n. 75/19 .

Così si esprime la Suprema Corte con l’ordinanza n. 18235/20, depositata il 2 settembre. La Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’attuale ricorrente, in quanto ritenuto tardivo . Nello specifico, l’impugnazione veniva notificata mediante PEC alle ore 23.37 dell’ultimo giorno utile e, essendosi la notificazione perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo, risultava secondo il Giudice ormai decorso il termine per proporre l’appello. Lo stesso propone ricorso per cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , richiamando la sentenza n. 75/19 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16- septies , d.l. n. 179/2012, nella parte in cui stabilisce che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo , anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”. Da tale pronuncia, consegue la tempestività dell’appello proposto dal ricorrente, poiché notificato entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile. I Giudici di legittimità, dunque, accolgono il ricorso, ribadendo il seguente principio di diritto l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte Costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 luglio – 2 settembre 2020, n. 18235 Presidente Lombardo – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da R.G. contro sentenza di primo grado del tribunale della stessa città resa nel contraddittorio con la Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, R.C. , R.L. , R.M. , R.F. , con la chiamata in causa del pubblico ministero. In particolare, la Corte d’appello di Lecce ha ritenuto tardiva l’impugnazione perché notificata a mezzo posta elettronica alle 23 37 dell’11 aprile 2016, ultimo giorno utile ed essendosi pertanto quella stessa notificazione perfezionata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, alle ore 7 00 del giorno successivo, quando il termine per proporre appello era decorso. Nella sentenza si precisa che il termine aveva incominciato a decorrere l’11 marzo 2016 data di notificazione della sentenza di primo grado , coincidendo quindi il trentesimo giorno con la domenica 10 aprile 2016, prorogato di diritto al successivo 11 aprile 2016.La notificazione, però, era stata eseguita a mezzo pec oltre le ore 23 00 di tale ultimo giorno, con la conseguenza sopra indicata. R.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione di nome di diritto per sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma applicata, id est D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 . Il ricorso è stato fissato per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore. In primo luogo, si rileva che la sentenza impugnata è stata depositata il 1 aprile 2019 benché nel ricorso si assuma che essa è stata notificata nella medesima data del 1 aprile 2019, è stata tuttavia prodotta la copia autentica di essa, senza la relazione di notificazione, come invece prescrive a pena di improcedibilità l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. La omissione, però, non comporta la sanzione della improcedibilità del ricorso perché, in disparte l’anomalia di una notificazione avvenuta nella stessa data della pubblicazione, il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2019, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione. È quindi applicabile il principio secondo cui pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 Cass. n. 11386/2019 n. 17066/2013 . Il ricorso è fondato. Con sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies conv. in L. n. 221 del 2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta . Consegue la tempestività dell’appello di R.G. , in quanto notificato entro le ore 24 00 dell’ultimo giorno utile. Per completezza di esame si richiama il principio secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza Cass. n. 1644/2019 n. 5240/2000 . La sentenza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione perché decida sulla proposta impugnazione. La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie ricorso cassa la sentenza rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.