Mancanza dell’attestazione di conformità: quando si determina l’improcedibilità del ricorso?

Ove sia depositata in cancelleria la copia analogica della decisione impugnata priva di attestazione di conformità del difensore, l’improcedibilità del ricorso per cassazione non si determina se il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale. Se invece la controparte sia rimasta soltanto intimata, o non abbia effettuato il disconoscimento, per evitare l’improcedibilità il ricorrente deve depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 11383/20, depositata il 12 giugno. In un contenzioso in tema di riconoscimento della protezione internazionale, la Cassazione rileva in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso proposto da un cittadino nigeriano. Infatti, la Suprema Corte osserva che il ricorrente ha prodotto copia informatica della sentenza impugnata con in calce una dicitura a stampa proveniente dal difensore del ricorrente nel giudizio di merito attestante la conformità della copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratto . Dopo tale dicitura tuttavia manca la sottoscrizione del difensore e per questo motivo l’attestazione risulta priva di efficacia fidefaciente e la copia prodotta non può essere considerata autentica. Di conseguenza, non essendoci stata costituzione delle parti intimate , la Cassazione ritiene applicabile il principio Cass. n. 8312/19 secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico, sottoscritta digitalmente e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. n. 179/2012, , oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente o uno dei controricorrenti , nel costituirsi anche tardivamente , depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale nell’ipotesi in cui, invece, la controparte o una delle controparti sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio . Nel caso di specie i Giudici rilevano che. poiché le parti intimate non si sono costituite e il ricorrente non ha depositato alcuna asseverazione di conformità , il ricorso è improcedibile. Osserva inoltre la Suprema Corte che, anche se il ricorso non fosse stato affetto da improcedibilità, sarebbe stato in ogni caso inammissibile perché il ricorso e le relate di notificazioni eseguite via PEC alla difesa erariale sono stati depositati senza attestazioni di conformità a quanto estratto dalla PEC del difensore del ricorrente notificante. In tale caso si sarebbe dovuto dare rilievo al principio espresso dalle Sezioni unite con la decisione n. 22438/18.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1° ottobre 2019 – 12 giugno 2020, n. 11383 Presidente Campanile – Relatore Frasca Rilevato in fatto che 1. O.L. , cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno e la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona - Sezione di Padova, avverso il Decreto del 6 aprile 2018, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE, ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento di detta commissione del 21 luglio 2017 che aveva respinto la sua domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato e quelle gradatamente subordinate di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, o del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari si sensi deL D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, comma 10 e art. 19, comma 1. 2. Le amministrazioni intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto che 1. Il Collegio rileva che non è necessario riferire dei motivi su cui si fonda il ricorso, in quanto deve in via pregiudiziale rilevare la sua improcedibilità. Invero, in disparte il rilievo che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, il che imporrebbe di ordinare il rinnovo della notificazione, si deve rilevare a che è stata prodotta una copia informatica della sentenza impugnata con in calce una dicitura a stampa attestante a norma del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis e art. 16-undecies, comma 3, la conformità alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratto”, ma dopo tale dicitura, proveniente dal difensore del ricorrente nel giudizio di merito, Avv. Alessandra Zulian, risulta mancante la sottoscrizione del detto difensore e, dunque, l’attestazione risulta assolutamente priva della forza risultante dalla dichiarazione, atteso che la sottoscrizione del difensore era necessaria per conferirle efficacia fidefaciente in ordine a quanto dichiarato b che, in conseguenza, la copia prodotta non può essere considerata autentica e, non essendovi stata costituzione delle parti intimate, viene in rilievo il principio di diritto di cui a Cass. n. 8312 del 2019, secondo cui Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente o uno dei controricorrenti , nel costituirsi anche tardivamente , depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale nell’ipotesi in cui, invece, la controparte o una delle controparti sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio c che, pertanto, non essendosi costituite le parti intimate e non essendo stata prodotta l’asseverazione nemmeno prima dell’odierna adunanza, il ricorso apparare improcedibile e non è necessario ordinare il rinnovo della notificazione d che il ricorso gradatamente sarebbe stato, comunque, affetto da inammissibilità in quanto esso e le relative relate di notificazione eseguite alla difesa erariale provinciale e irritualmente direttamene presso un indirizzo di PEC quanto alla Commissione intimata, sono stati depositati senza alcuna asseverazione di conformità a quanto estratto dalla PEC del difensore del ricorrente notificante, cioè dell’Avvocato Silvia Bettella e che, pertanto, si sarebbe dovuto dare rilievo, ove non fosse sussistita la causa di improcedibilità, all’applicazione del seguente principio di diritto Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli il D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. Cass., Sez. Un., n. 22438 del 2018 . 2. Il ricorso è dichiarato, dunque, improcedibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Stante il tenore della pronuncia declaratoria della inammissibilità del ricorso , va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto . Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.