Tempestività del ricorso depositato in via telematica

Gli Ermellini richiamano la sentenza della Corte Costituzionale numero 75/2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies d.l. numero 179/2012, conv. in l. numero 221/2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita telematicamente la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo.

Sul tema l’ordinanza numero 16938/19, depositata il 25 giugno. Il caso. Una s.r.l. ha proposto opposizione, mediante ricorso depositato telematicamente, avverso il decreto di liquidazione delle spettanze di ctu reso dal Tribunale monocratico di Roma. Quest’ultimo ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività in quanto avrebbe dovuto essere notificata «entro le ore 14 del trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento». La società ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione ex articolo 111 Cost Tempestività del ricorso. Il controricorrente deduce in via di eccezione la tardività del ricorso per cassazione. Al riguardo, la Corte ricorda che il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell’articolo 111 Cost., con applicazione del termine di 60 giorni di cui all’articolo 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell’articolo 327 c.p.c., rimanendo irrilevante la deduzione del controricorrente secondo cui il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione delle spettanza di ctu sia soggetta al rito sommario di cognizione. Aggiunge inoltre la Corte che l’articolo 133, comma 2, c.p.c. operata con l’articolo 45, comma 1, lett. b , d.l. numero 90/2014, conv. in l. numero 114/2014, chiarisce che la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c La normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni resta infatti ferma «solo nel caso di atto di impulso di controparte mediante notificazione», non avvenuta nel caso di specie. Deposito telematico. Passando all’unico motivo del ricorso, la Corte ritiene fondata la censura relativa alla violazione dell’articolo 16-bis, comma 7, d.l. numero 179/2012, conv. in l. numero 221/2012, come riformulato dall’articolo 51, comma 2, l. numero 114/2014, di conversione del d.l. numero 90/2014. Il provvedimento impugnato infatti fa riferimento al disposto di cui all’articolo 13 d.m. numero 44/2011 senza tenere contro del testo dell’articolo 16-bis, comma 7, cit. nella versione risultante dalla novella del 2014 secondo il quale il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. Viene dunque richiamata la sentenza della Corte Costituzionale numero 75/19 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies d.l. numero 179/2012, conv. in l. numero 221/2012, inserito dall’articolo 45-bis, comma 2, lett. b , d.l. numero 90/2014, conv. in l. numero 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita telematicamente la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo. Nel caso di specie, essendo avvenuta la consegna della ricevuta di deposito telematico entro il termine del giorno di scadenza, il ricorso merita accoglimento. Il provvedimento impugnato viene dunque cassato con rinvio al Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 dicembre 2018 – 25 giugno 2019, numero 16938 Presidente D’Ascola – Relatore Sabato Rilevato che 1. La società Golden Games s.r.l., con ricorso depositato in via telematica in data 02/12/2016 alle ore 23 46 55, ha proposto opposizione avverso decreto di liquidazione, reso dal tribunale di Roma in composizione monocratica e comunicato il 02/11/2016, delle spettanze del c.t.u. ing. C.C. officiato in procedimento pendente tra essa s.r.l. e la HGB Connex s.p.a. 2. Con ordinanza dell’08/6/2017 il giudice designato alla trattazione dell’opposizione del tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione della s.r.l., condannandola alle spese. 3. A sostegno della decisione il tribunale ha considerato che la notifica dell’opposizione avrebbe dovuto perfezionarsi entro le ore 14 del trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento e quindi entro le ore 14 del 02/12/2016 , onde il ricorso era tardivo. Ha a tal uopo tratto dal D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 septies, modificato dal D.L. numero 90 del 2014, articolo 45 bis, la conseguenza che quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo . 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., la Golden Games s.r.l. su un unico motivo, successivamente illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso C.C. . Non ha espletato difese la HGB Connex s.p.a 5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore. Considerato che 1. È infondata l’eccezione svolta dal controricorrente di tardività del ricorso per cassazione, basata sull’argomento per cui - essendo il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione delle spettanze di c.t.u. attratto, del D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 15, al rito sommario di cognizione - da un lato, il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza previsto dall’articolo 702 quater c.p.c., per l’appello varrebbe anche per il ricorso straordinario per cassazione, dall’altro, quand’anche il termine fosse quello ordinario di sessanta giorni, esso sarebbe comunque decorso dovendo farsi partire dalla data di pubblicazione, in quanto conosciuto o conoscibile dalle parti. 1.1. Al riguardo, va affermato che il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui all’articolo 111 Cost., penultimo comma, v. oggi articolo 360 c.p.c., u.c. , con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell’articolo 327 c.p.c Nessuna influenza spiega su tale disciplina normativa la circostanza che l’appello sia a proporsi entro il termine di trenta giorni. 1.2. Non risultando pronunciata in udienza, l’ordinanza oggetto di ricorso è stata comunicata dalla cancelleria il 12/06/2017 via p.e.comma docomma 2 in atti . In proposito va detto che la novellazione dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, numero 90, articolo 45, comma 1, lett. b , convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, numero 114, ha chiarito che la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c. e ciò al fine di neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, preservandosi la normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo nel caso di atto di impulso di controparte mediante notificazione. In argomento questa corte Cass. numero 23526 del 05/11/2014 ha già affermato che, a fronte di detta disciplina, restano ferme le norme processuali, derogatorie e speciali come l’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c. , che ancorino la decorrenza di un termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria. Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dalla parte controricorrente, non è applicabile alcuna disciplina derogatoria, onde il termine per l’impugnazione ex articolo 325 c.p.c., sarebbe potuto decorrere solo da una notifica su impulso di parte, non avvenuta. 1.3. Neppure è fondata alla luce di quanto innanzi la tesi del controricorrente affermativa del decorso del termine breve , invece che dalla comunicazione, dallo stesso deposito del provvedimento in via telematica. Alla luce di quanto detto in ordine alla decorrenza del termine breve o dalla notifica o in base a norme speciali, a fortiori non potrebbe incidere sul decorso del termine stesso la solo astratta conoscibilità dei provvedimenti se non pronunciati in udienza resa possibile dal deposito telematico, essendo richiesta una conoscenza legale in base a specifici atti notificazione o norme derogatorie dell’articolo 325 c.p.c. . 2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della disciplina in tema di deposito telematico degli atti giudiziari, denunciandosi l’erronea applicazione di una superata disciplina, in luogo del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 7, convertito con modificazione nella L. numero 221 del 2012, come riformulato dalla L. numero 114 del 2014, articolo 51, comma 2, di conversione del D.L. numero 90 del 2014. 2.1. Il motivo è manifestamente fondato. 2.2. Il provvedimento impugnato, nel fare sostanziale, ma implicito, riferimento al disposto di cui al D.M. numero 44 del 2011, articolo 13, che prevedeva il termine anticipato delle ore 14 per la riferibilità alla data di effettuazione dei depositi, non appare tener conto del testo vigente al momento del deposito del ricorso in opposizione e citato nello stesso provvedimento impugnato - del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16 bis, comma 7, conv. in L. 221 del 2012, nella versione di cui alla novellazione del 2014, secondo il quale il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. 2.3. Tanto consente a questa corte di esimersi dal pronunciare sulla tesi sostenuta in subordine, in memoria, dalla parte ricorrente, secondo la quale, nel silenzio del D.L. numero 179, - nel testo ante-2014 sulla questione dell’orario idoneo al deposito, il D.M. numero 44, avrebbe dovuto essere disapplicato. 2.4. È appena il caso di notare che, in epoca successiva alla deliberazione della presente ordinanza, ma precedentemente al deposito della stessa, la sentenza della Corte Cost. numero 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16-septies, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, numero 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, numero 90, articolo 45-bis, comma 2, lettera b , convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, numero 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta. Alla pendenza della questione innanzi alla Corte costituzionale ha fatto riferimento la parte ricorrente con la memoria, richiamando alcune argomentazioni svolte dalla corte d’appello remittente, pur dichiarando la consapevolezza circa la diversità dell’ambito applicativo della norma allora sospettata di incostituzionalità e poi dichiarata incostituzionale , relativa alle notificazioni, e la norma di cui si fa applicazione nel presente procedimento, relativa al deposito per via telematica di atti presso gli uffici giudiziari, pur entrambe contenute nel cennato D.L. numero 179, come più volte modificato. 2.5. Nel caso di specie, essendo avvenuta la consegna della ricevuta di deposito telematico entro il termine della giornata di scadenza, il ricorso va accolto. 3. Alla cassazione dell’ordinanza impugnata segue il rinvio al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.