Attestazione di conformità solo della sentenza impugnata: inevitabile l’improcedibilità

Nel caso di attestazione di conformità della sentenza impugnata e notificata a mezzo PEC, anche se prodotta successivamente alla presentazione del ricorso in Cassazione, ma non del messaggio di posta elettronica con cui tale notificazione era stata effettuata

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10563/19, depositata il 15 aprile, decidendo sul ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva definitivamente rigettato la domanda di condanna di un avvocato per responsabilità professionale. Attestazione di conformità. Il Collegio sottolinea che, nonostante l’originaria improcedibilità del ricorso per carenza, sulla copia analogica del ricorso notificato a mezzo PEC, dell’attestazione autografa di conformità all’originale informatico notificato alla controparte sia stata ovviata ottemperando tempestivamente alle formalità previste dalla sentenza n. 22438/18 delle Sezioni Unite, sussiste altra ed irrimediabile ragione di improcedibilità . Ed infatti il ricorrente sostiene che altra parte processuale aveva già impugnato il provvedimento notificato a mezzo PEC, ma agli atti risulta solo una copia, munita di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa, e non anche quella notificata. In altre parole l’attestazione non si riferisce al messaggio PEC con cui è stata effettuata la notifica. Il Collegio ravvisa dunque un’ipotesi esclusa sia da quanto previsto dal precedente arresto giurisprudenziale citato. Né soccorre il principio di cui alla sentenza n. 17066/13 che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore . Allo stesso modo non può richiamarsi il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 10648/17 che esclude l’improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata. Sulla base di tale premessa, la Corte dichiara improcedibile il ricorso ma visto il mutamento della giurisprudenza sul tema dell’improcedibilità e la persistente incertezza su alcuni profili, le spese vengono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 gennaio – 15 aprile 2019, n. 10563 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Rilevato che C.G. ricorre, affidandosi a cinque motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 31/07/2017, per la cassazione della sentenza definitiva n. 3367 del 22/05/2017 della Corte di appello di Roma addotta come notificata a mezzo p.e.c. addì 01/06/2017 e della sentenza non definitiva della stessa Corte n. 1334 del 29/02/2016, con cui, pure pronunciata la revocazione della propria precedente sentenza n. 3320/09 ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, è stata definitivamente rigettata la sua domanda di condanna del già suo difensore avv. G.B. per il risarcimento dei danni patiti nel sensibile ritardo con cui, a seguito della sua condotta professionale, egli aveva conseguito il dovuto trattamento previdenziale l’intimato resiste con controricorso è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., nonché documentazione. Considerato che dei cinque motivi di ricorso rubricati violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1218 e 1226 c.c. , nullità della sentenza , violazione, falsa applicazione artt. 91 e 92 c.p.c. , violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, sui parametri di liquidazione compensi legali errore su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti , nullità della sentenza violazione dell’art. 112, per aver omesso di avvalersi di una attività di indagine e sotto il profilo del vizio di motivazione per aver omesso la valutazione di detta indagine e delle repliche del controricorrente è superflua la stessa indicazione, prima ancora dell’illustrazione, per l’improcedibilità del ricorso stesso infatti, anche ovviato alla causa originaria di improcedibilità per carenza, sulla copia analogica del ricorso notificato a mezzo p.e.c., di attestazione autografa della conformità di questa all’originale informatico notificato alla controparte con ciò non risultando rispettati i rigorosi presupposti codificati da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30918 per avere il ricorrente ottemperato, oltretutto entro il termine per la produzione della documentazione di cui all’art. 372 c.p.c., almeno alle formalità previste da Cass. Sez. U. 22438/18, sussiste altra ed irrimediabile ragione di improcedibilità invero, il ricorrente deduce essere stato almeno il secondo degli impugnati provvedimenti notificato a mezzo p.e.c., ma in atti si ha solo una copia, solo essa munita di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa da parte di uno degli avvocati a tanto abilitati, ma non anche quella notificata non riferendosi, cioè, quell’attestazione al messaggio di posta elettronica, con il quale la notifica ha avuto luogo, come ricevuto dal destinatario risultano così violati gli altrettanto rigorosi requisiti stabiliti da Cass. 17450/17, in modo sostanzialmente integrale confermati da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, che in modo espresso sono fatti salvi, per la copia notificata della sentenza, dalla stessa Cass. Sez. U. 22438/18, mentre neppure può ricondursi la fattispecie a quelle su cui è stata alle Sezioni Unite chiesta un’ulteriore valutazione da Cass. ord. 28844/18 nè soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore essendo scaduto il sessantesimo giorno il 21/07/2017 ed essendo avvenuta la notifica del ricorso non prima del 31/07/2017 , o il principio di cui a Cass. Sez. U. 10648/17, dell’esenzione dall’improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata, non constando nella specie quest’ultima con le viste specifiche formalità anche in alcun altro atto ne segue la declaratoria di improcedibilità del ricorso tuttavia, il mutamento della giurisprudenza di questa Corte sul primo dei due profili di improcedibilità di cui a Cass. Sez. U. 22438/18 e la persistente incertezza su altri aspetti del secondo, sebbene in concreto esclusa nella specie, costituiscono presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile in ragione dell’epoca remota di instaurazione del giudizio in primo grado deve pure darsi atto - mancando la possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.