Ricorso contro la sentenza notificata via PEC e inapplicabilità del principio di non contestazione

In sede di legittimità, se la controparte non si costituisce, non è applicabile il principio di non contestazione.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33155/18, depositata il 21 dicembre. La vicenda. Una s.r.l. notificava alla debitrice un atto di precetto. L’intimata deducendo dei vizi formali del precetto, proponeva opposizione a suddetto atto esecutivo opposizione che, notificata tramite PEC, veniva rigettata dal Tribunale di Benevento. L’intimata ricorre in Cassazione. Nel caso di specie, la copia della sentenza depositata dalla ricorrente era priva della stampa del messaggio PEC cui era allegata e inoltre, sia la stampa della relazione di notificazione che la sentenza erano prive dell’attestazione di conformità all’originale spedito per posta elettronica sottoscritta dal ricevente. La contumacia. In primo luogo, gli Ermellini, ribadendo che le regole del processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità, ricordano che la produzione in tale sede di atti processuali formati e trasmessi attraverso modalità telematiche debba avvenire stampando e depositando il documento elettronico attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale . Sulla base di tale premessa, la Corte precisa che, nel caso di specie, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile non essendo stata prodotta copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata e non perchè non sia stata prodotta la copia autentica della medesima. Secondo la ricorrente, in base al principio di non contestazione, tali omissioni, non avrebbero comportato l’improcedibilità del ricorso poiché la conformità all’originale della copia notificata delle sentenza né era stata disconosciuta dalla controparte, né vi erano state contestazioni sul punto. In riferimento a quest’ultima osservazione, la S.C. precisa che il principio di non contestazione presuppone che la parte non contestante sia almeno costituita la contumacia infatti, secondo gli Ermellini, integra un comportamento materiale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte . Per tali ragioni, la S.C. dichiara il ricorso improcedibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 20 settembre – 21 dicembre 2018, n. 33155 Presidente Frasca – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2014 la società FDG Tyres s.r.l. notificò a T.M. un atto di precetto. L’intimata propose opposizione agli atti esecutivi, invocando vari vizi formali del precetto. Con sentenza 19.10.2016 n. 2325 il Tribunale di Benevento rigettò l’opposizione. 2. La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione da T.M. , con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La società intimata non si è difesa. Ragioni della decisione 1. Improcedibilità del ricorso. 1.1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c 1.2. La ricorrente infatti ha dichiarato che la sentenza d’appello le è stata notificata per mezzo di posta elettronica certificata PEC . Come noto, chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha l’onere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo della relazione di notificazione” art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 . Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo d’ufficio del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c 1.3. Quando il provvedimento impugnato per cassazione sia stato notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di produzione della decisione impugnata con la relazione di notificazione , di cui all’art. 369 c.p.c., depositando a il provvedimento impugnato b il messaggio cui era allegato c la relazione di notificazione. Tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente. Le regole sul processo civile telematico infatti sono ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, e di conseguenza dinanzi alla Corte di cassazione è ancora necessario il deposito di copie cartacee che la legge e la prassi definiscono analogiche degli atti processuali. Quando, dunque, gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire a stampando e depositando il documento elettronico b attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale. Tutti i principi appena riassunti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 92/17/2017, Rv. 647029 - 01, la quale ha stabilito che qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati relazione di notifica e provvedimento impugnato , attestare con propria sottoscrizione autografa a conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C.” e ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 - 01 nello stesso senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 - 01. 1.4. Nel caso di specie, la copia della sentenza depositata dalla ricorrente e priva della stampa del messaggio PEC cui era allegata, e né la stampa della relazione di notificazione, né la sentenza, sono munite dell’attestazione di conformità, sottoscritta dal ricevente, all’originale spedito per posta elettronica, attestazione richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, a norma dei quali a in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis dell'art. 9 l. n. 53/94 b la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, prescrive che quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegali e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte . Il ricorso quindi va considerato privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e va dichiarato per questa ragione improcedibile. 1.5. I rilievi che precedono non possono ritenersi superati dalle osservazioni svolte dalla difesa della ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Ivi si deduce che a la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., è allegata al verbale di causa e quindi inserita nel fascicolo d’ufficio, che è stato debitamente richiesto al Tribunale di Benevento b in ogni caso la conformità all’originale della copia notificata della sentenza non è stata disconosciuta dalla controparte, né vi sono state contestazioni sul punto. Tuttavia alla prima di tali osservazioni deve replicarsi che il presente giudizio viene dichiarato improcedibile non perché non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata, ma perché non è stata prodotta una copia autentica della relazione di notificazione della suddetta sentenza, come richiesto dall’art. 369 c.p.c Alla seconda delle suddette osservazioni deve invece replicarsi che il principio di non contestazione , in tutte le sue possibili declinazioni, presuppone che la parte non contestante sia almeno costituita, il che non è avvenuto nel caso di specie è infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti alleati dalla controparte tra le tante, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 01 Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372 - 01 Sez. Sentenza n. 24885 del 21/11/2014, Rv. 633413 - 01 . 2. Le spese. 2.1. Non è necessario provvedere sulle spese, attesa la indefensio della società intimata. 2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 magio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2017, n. 228, art. 1, comma 17 . P.Q.M. - dichiara improcedibile il ricorso - dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma quater, per il versamento da parte di T.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per l’impugnazione.