Escluso il principio della scissione degli effetti in caso di notifica a mezzo PEC

L’art. 16-septies d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario. Inoltre, precisano gli Ermellini, è inammissibile la richiesta di rimessione in termini per la mancata ricezione della notifica telematica a causa di problema della PEC dell’avvocato.

La vicenda. Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28864/18, depositata il 12 novembre, rigettando il ricorso presentato da un cittadino straniero che chiedeva la protezione internazionale e umanitaria. In particole il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività il gravame notificato con modalità telematica alle ore 23.26 dell’ultimo giorno utile, contro l’ordinanza di primo grado comunicata a mezzo PEC. Sostiene il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 147 c.p.c. per non essere stati considerati gli effetti della scissione processuale degli adempimenti tra notificante e destinatario. Perfezionamento della notifica telematica. La doglianza viene dichiarata inammissibile dal Collegio che ricorda come l’art. 16- septies d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, non preveda la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario. Ed infatti tale principio risponde alla ratio di evitare che sul notificante incolpevole cadano le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo. Nel caso della notifica a mezzo PEC invece l’intera attività di notificazione avviene sotto il suo diretto controllo e, posto che l’art. 16- septies prevede che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, il legislatore ha espressamente delineato i tempi di un corretto ed efficace svolgimento dell’attività notificatoria a tutela dell’interesse del professionista alla continua verifica, di giorno e di notte, dell’arrivo di atti processuali. Manutenzione della casella PEC. In ordine al rifiuto della rimessione in termini, il giudice di merito ha correttamente affermato l’irrilevanza della circostanza che il tardivo invio dell’atto era dovuto a problemi della casella PEC del difensore che risultava piena e non aveva dunque ricevuto la comunicazione della sentenza di prime cure. È infatti onere del difensore quello di gestire e mantenere adeguatamente la casella di posta elettronica, provvedendo anche a salvare e conservare le PEC eliminando quelle inutili in modo da liberare spazio. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 ottobre – 12 novembre 2018, n. 28864 Presidente Genovese - Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che A.S. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame dal medesimo interposto con l’atto di citazione notificato in modalità telematica il 30-11-2017, a ore 23’26, rispetto all’ordinanza di primo grado comunicata a mezzo Pec il 31-10-2017, nell’ambito del procedimento instaurato per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria il ministero dell’Interno non ha svolto difese. Considerato che il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. per tramite della suddetta eventuale declaratoria di incostituzionalità, denunzia quindi, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione della norma e dell’art. 147 cod. proc. civ., per non esser stati considerati gli effetti della scissione processuale degli adempimenti, tra il notificante e il destinatario il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte già affermato che l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, donde da tale principio non è informata la disciplina delle notificazioni a mezzo Pec ex art. 147 cod. proc. civ. Cass. n. 8886-16, Cass. n. 21915-17 la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poiché la situazione presa a parametro ai fini della eccezione ex artt. 3 e 24 cost. non è pertinente il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario trova fondamento nell’esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo mentre ove si discorra di notifiche fatte via Pec l’intera attività notificatoria avviene sotto diretto controllo del notificante a sua volta la regola posta dall’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha la funzione di disciplinare espressamente i tempi relativi al corretto ed efficace svolgimento dell’attività notificatoria a tutela di un diverso e meritevole interesse, qual è quello di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 153 cod. proc. civ. sostenendo di aver avuto diritto alla rimessione in termini, negata invece dal giudice del merito il motivo è manifestamente infondato la tesi del ricorrente è che alla base del tardivo invio dell’atto erano stati dedotti problemi della casella Pec non imputabili al difensore, il quale aveva dovuto procedere allo svuotamento e al salvataggio delle Pec da conservare e alla cancellazione di quelle inutili, onde liberare spazio nella casella di posta certificata e consentire, quindi, l’invio della notifica sennonché è corretta la risposta negativa al riguardo fornita dal giudice a quo difatti la condizione dedotta a fondamento della rimessione in termine atteneva alla gestione e alla manutenzione della casella di posta elettronica, e tale gestione e manutenzione non può considerarsi imputabile ad altri che al difensore titolare della casella. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.