La Cassazione ammette il deposito disgiunto dell’attestazione di conformità

Per evitare la declaratoria di improcedibilità del ricorso in Cassazione, è necessario rispettare l’onere di deposito della copia autenticata del provvedimento impugnato unitamente alla relata di notificazione avvenuta tramite PEC. Nel caso in cui la relata non venga depositata unitamente alla copia analogica – con attestazione di conformità - della decisione impugnata, è possibile procedere con un successivo deposito entro il termine breve ex art. 369, comma 1, c.p.c. così da escludere una violazione dei termini.

Così stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25172/18, depositata l’11 ottobre. La vicenda . A fronte di una controversia inerente l’efficacia di un fondo patrimoniale familiare, il ricorrente riscontrando un’erronea interpretazione degli elementi probatori esibiti nel grado d’appello propone ricorso in Cassazione. Ancor prima di esaminare il merito, i Giudici di legittimità riscontrano una rilevante questione preliminare riguardante la procedibilità del ricorso l’onere di deposito dei documenti, in questo caso prodotti in via telematica, necessari per introdurre il giudizio di legittimità, non è avvenuto entro il termine. Termini per il deposito di documenti telematici. L’art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c. Deposito del ricorso è funzionale alla tutela delle esigenze pubblicistiche processuali, infatti, stabilisce che l’onere di deposito, per procedere con l’ammissione del ricorso, è riferito sia alla copia della decisione impugnata che alla relata di notificazione. Tuttavia, come previsto dall’art. 372, comma 2, c.p.c Produzione di altri documenti , è possibile procedere al deposito di detti documenti in modo indipendente seppur nel rispetto del termine breve” previsto dall’art. 369 c.p.c. che, come stabilito dalla Corte di Cassazione, è applicabile anche ai documenti notificati per via telematica. Il difensore che sollecita la pronuncia dei Giudici di legittimità contro una decisione notificata tramite PEC, deve, a pena di improcedibilità, depositare presso la cancelleria della Suprema Corte una copia del provvedimento impugnato con attestazione di conformità nonché, anche in un disgiunto momento, della relata di notifica allegata al messaggio telematico così da configurare il rispetto dei termine previsto dall’art. 369 c.p.c. e ottenere così il giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 luglio– 11 ottobre 2018, n. 25172 Presidente Spirito – Relatore Di Florio Svolgimento del processo 1. S.P. e A.P. ricorrono, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, riformando la pronuncia di rigetto del Tribunale, accolse l’azione revocatoria proposta da P.V. per la dichiarazione di inefficacia dell’atto con il quale avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendo in esso tutti i loro beni immobili. L’intimato ha resistito. 1.1. Con ordinanza di questa sezione n 30622/2017 è stata rimessa al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di particolare importanza relativa alle modalità di assolvimento dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica, ai fini del corretto adempimento dell’onere di produzione stabilito dall’art. 369, co 2 cpc. 2. Con successivo provvedimento, gli atti del ricorso sono stati restituiti alla sezione, in ragione della successiva pronuncia della sesta sezione civile Cass. 30765/2017 , nella particolare composizione prevista dal par. 41.2. delle tabelle della Corte, nella quale la materia è stata approfonditamente indagata con enunciazione del relativo principio di diritto. I ricorrenti hanno successivamente depositato istanza di rimessione in termini, in relazione al deposito degli atti necessari per assolvere l’adempimento di cui all’art. 369 co 2 n 2 cpc. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc e 111 Cost. lamenta la erronea interpretazione delle circostanze sulle quali era stato costruito dalla Corte territoriale il ragionamento presuntivo su cui aveva basato la sussistenza della scientia danni. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n 3 cpc, degli artt. 143 e 167 c.c per aver la Corte ritenuto indimostrata l’esistenza delle necessità familiari in ragione delle quali il fondo patrimoniale era stato costituito. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2901 c.c e 115 cpc assumendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione dell’eventus damni, la mera variazione quantitativa del patrimonio del debitore, e non aveva tenuto conto della circostanza, incontestata, della presenza di altri beni idonei a soddisfare le pretese creditorie del resistente. 2. Preliminarmente, tuttavia, deve essere esaminata la questione, per la quale si impone il rilievo d’ufficio, riguardante la procedibilità del ricorso. Al riguardo, l’istanza di rimessione in termini depositata dal ricorrente unitamente alla copia della sentenza impugnata con la relata di notifica e la stampa del messaggio PEC di invio con attestazione di conformità deve essere disattesa il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio espresso da questa Corte secondo il quale la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. - dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell’esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. 2.1. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione. cfr. Cass. SU 9005/2009 . Ancora, è stato condivisibilmente affermato che la sanzione dell’improcedibilità legata alla mancata produzione della copia autentica della sentenza ovvero della relata di notifica della medesima, non appare in contrasto con i principi della CEDU in tema di diritto di accesso della parte all’autorità giudiziaria cfr. Cass. 21386/2017 che ha pure opportunamente chiarito i limitati confini - riconducibili per lo più all’impugnazione dell’ordinanza di cui agli artt. 348bis e ter cpc - entro i quali debbano essere inquadrate le aperture espresse da Cass. SU 25513/2016 e Cass. SU 10648/2017 . 3. Tanto premesso, si osserva, in merito alla questione oggetto di rilievo che con l’arresto richiamato nel provvedimento di rimessione del Presidente aggiunto di questa Corte Cass. 30765/2017 alla cui motivazione si rimanda per intero è stato affermato che ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1 -ter dell’art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio . 3.1. Nel caso in esame, non è stata tempestivamente prodotta l’attestazione di conformità, corredata da sottoscrizione autografa, dei documenti informatici comprovanti la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata né si rinvengono produzioni della parte controricorrente idonee a sanare, ai fini della procedibilità del ricorso, tale omissione. 3.2. Inoltre, si osserva, che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 6.11.2015 oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza 1.9.2015 quindi, in assenza dell’unica ipotesi in cui perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato, con superamento della c.d. prova di resistenza cfr. Cass.10 luglio 2013, n. 17066, richiamata nel par. 22 di Cass. 30765/2017 , era necessario che i ricorrenti osservassero rigorosamente le formalità imposte dall’art. 369 co 2 n 2 cpc, declinate nel giudizio di Cassazione, non ancora telematico, alla luce della normativa sulle notifiche a mezzo PEC art. 9 commi 1-bis e 1 -ter della legge 53/1994 che impone la autenticazione, con sottoscrizione autografa del difensore, della copia analogica delle ricevute di trasmissione ed avvenuta consegna. 3.3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato, improcedibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate in quanto l’orientamento sul quale si fonda la decisione cfr. Cass. 30765/2017 che, preceduta da Cass. 6657/2017 Cass. 17450/2017 Cass. 23668/2017 Cass. 24292/2017 Cass. 24347/2017 Cass. 24422/2017 Cass. 25429/2017 Cass. 26520/2017 Cass. 26606/2017 Cass. 26612/2017, Cass. 26613/2017 Cass. 28473/2017 orientate nel medesimo senso, ha espresso il principio di diritto con il quale sono state chiarite le modalità con cui deve essere attestata la conformità all’originale dei documenti informatici è successivo al deposito dei ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma lbis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.