Deposito telematico della sentenza e attività di pubblicazione del cancelliere

In tema di deposito telematico della sentenza è indispensabile l’intervento del cancelliere, in quanto «il congegno del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della successiva pubblicazione di essa ad opera del cancelliere, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c.».

Sul punto la Cassazione con sentenza numero 9345/18, depositata il 16 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Cagliari dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello, in quanto proposto il giorno successivo allo spirare del termine lungo per impugnare ai sensi dell’articolo 327 c.p.c Avverso detta decisione ricorre per cassazione l’appellante lamentando con un unico motivo di censura che la pronuncia del Tribunale di primo grado, oggetto in impugnazione in appello, risultava depositata il 26 aprile 2015, giorno che cadeva di domenica. Per questo motivo il periodo lungo doveva essere calcolato a partire dal giorno successivo, con la conseguenza che l’appello doveva ritenersi proposto l’ultimo giorno utile ai sensi dell’art 155 c.p.c. Computo dei termini . Il Supremo Collegio ha accolto il motivo di ricorso. Deposito telematico e ruolo del cancelliere. Secondo i Giudici di legittimità bisogna osservare che dopo l’introduzione del processo civile telematico è possibile che il giudice depositi la sentenza in un giorno festivo, in quanto, ai sensi dell’articolo 15 d.m. numero 44/2011 e dell’articolo 16-bis, comma 9-bis, d.l. numero 179/2012, per l’accettazione dei provvedimenti telematici da parte dei giudici non è necessaria la firma digitale del cancelliere, neanche per il deposito telematico delle sentenze. Tuttavia, precisa la Corte, «il congegno del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della successiva pubblicazione di essa ad opera del cancelliere, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c. Pubblicazione e comunicazione della sentenza ». Pertanto l’intervento del cancelliere è indispensabile in quanto l’attività di deposito nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato telematico è solo avviata dal giudice. Infatti ai sensi del d.m. numero 44/2011 il magistrato dopo la redazione della sentenza in formato elettronico trasmette telematicamente in cancelleria il documento, per cui quando la sentenza non è “contestuale” ex articolo 281-sexies c.p.c. Decisione a seguito di trattazione orale , ma depositata è riservata al cancelliere l’attività di pubblicazione. «Con l’unico adempimento della pubblicazione riservato al cancelliere, il sistema provvede all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione» ai sensi degli articolo 133, comma 2, e 327, comma 1, c.p.c. Cass. numero 22871/15 . Ciò premesso gli Ermellini hanno ritenuto che, nel caso di specie, si sia incorsi in un l’errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione del 26 aprile, in quanto è evidentemente impossibile che la cancelleria abbia operato in un giorno festivo, sicché la pubblicazione non può che aver avuto luogo il giorno successivo. Di conseguenza l’appello è stato proposto almeno l’ultimo giorno utile per impugnare. In conclusione la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 febbraio – 16 aprile 2018, numero 9345 Presidente Di Virgilio – Relatore Di Marzio Fatto e diritto Rilevato che 1. - Con sentenza del 12 aprile 2016 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto proposto il giorno successivo allo spirare del termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., l’appello proposto da P.A. nei confronti di L.E. contro la sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale. 2. - P.A. ha proposto ricorso per un solo motivo. L.E. ha resistito con controricorso. Considerato che 3. - Con l’unico motivo di censura della sentenza impugnata il P. evidenzia che la pronuncia resa tra le parti dal Tribunale di Sassari, oggetto di impugnazione in appello, risultava depositata il 26 aprile 2015, che cadeva di domenica, dovendosi pertanto computare il termine lungo per l’impugnazione a far data dal giorno successivo, con la conseguenza che l’appello doveva ritenersi proposto l’ultimo giorno utile. Ritenuto CHE 4. Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata. 5. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. Il P. , nel suo ricorso, ha svolto nell’ambito del medesimo motivo due distinti argomenti, l’uno, svolto a partire dalla premessa dell’effettiva pubblicazione della sentenza in data 26 aprile 2015, che cadeva di domenica, diretto a sostenere l’applicabilità al caso considerato della regola sancita dall’articolo 155 c.p.c., quarto comma, secondo cui se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, l’altro prospettato invece sul presupposto che il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. dovesse essere computato a far data dal successivo 27 aprile 2015, dovendosi ritenere che tale data fosse quella in cui il cancelliere abbia anche ricevuto la consegna ufficiale della sentenza . Per i fini dello scrutinio del motivo, nel suo duplice aspetto, occorre allora rammentare che, a seguito dell’introduzione del processo civile telematico è ben possibile che il giudice - nel senso che ora si preciserà - provveda al deposito della sentenza in un giorno festivo, giacché, ai sensi dell’articolo 15 del d.m. 44 del 2011 e dell’articolo 16 bis co. 9 bis d.l. 179/2012 non è necessaria la firma digitale del cancelliere per l’accettazione dei provvedimenti e dei verbali telematici dei giudici, nemmeno laddove si tratti di sentenze depositate telematicamente. Questa Corte ha tuttavia già chiarito che il congegno del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della successiva pubblicazione di essa ad opera del cancelliere, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c Difatti l’attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico è soltanto avviata dal giudice. È infatti sempre indispensabile l’intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell’articolo 15 del Regolamento di cui al D.M. numero 44 del 2011, effettuata con il D.M. numero 209 del 2012, articolo 2, comma 1, lett. a e b , il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento - corrispondente, in sostanza, alla minuta di cui è detto nel l’oramai desueto articolo 119 disp. att. cod. proc. civ. - perché il cancelliere accettando il documento possa provvedere al deposito dapprima, eventualmente, in minuta e quindi alla pubblicazione evento, quest’ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore . Quando la sentenza non è contestuale ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., ma depositata ai sensi dell’articolo 281 quinquies cod. proc. civ. e del D.M. numero 44 del 2011, articolo 15, comma 1, è riservata al cancelliere l’attività di pubblicazione ai sensi dell’articolo 133 c.p.c., comma 1 e 2, che comporta anche l’inserimento della sentenza nel registro relativo, con l’attribuzione del numero identificativo D.M. 27 marzo 2000, numero 264, articolo 13 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari e L. 2 dicembre 1991, numero 399 Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria . A seguito dell’adozione dei registri informatizzati, l’attività risulta regolata dal D.M. 27 aprile 2009 Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia, pubblicato nella G.U. 11 maggio 2009, numero 107. Con l’unico adempimento della pubblicazione riservato al cancelliere, il sistema provvede all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, e articolo 327 c.p.c., comma 1, e consente inoltre l’estrazione di copia, cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati - compresi i difensori a far data dall’agosto 2014 Cass. 10 novembre 2015, numero 22871 . Tanto premesso, è agevole per un verso osservare che la regola di cui all’articolo 155 c.p.c. è stata nel caso di specie invocata non solo contraddittoriamente giacché si sostiene al tempo stesso che la pubblicazione abbia avuto effettivamente luogo il 27 aprile e non il 26 , ma neppure a proposito essa, difatti, opera nei riguardi dei termini ad quem, ma non incide sull’individuazione dei termini a quo, che ben possono in linea di principio cadere in un giorno festivo v. p. es. Cass. 30 marzo 2005, numero 6679, concernente l’ipotesi del 16 settembre, nella previgente disciplina della sospensione feriale, cadente di domenica . Per altro verso, coglie invece nel segno l’altro argomento spiegato nel motivo di ricorso, con il quale viene in sostanza denunciato un errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione del 26 aprile è difatti evidentemente impossibile che la cancelleria abbia operato in tale data, cadente in un giorno festivo, sicché la pubblicazione non può aver avuto luogo prima del successivo 27 aprile. Con l’ulteriore conseguenza che l’appello è stato spiegato almeno l’ultimo giorno utile. 6. - La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà anche sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.