Notifica telematica: la ricevuta di avvenuta consegna dimostra che il messaggio è pervenuto

La ricevuta di avvenuta consegna è idonea a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. Tuttavia, la circostanza che, a seguito delle modifiche al processo civile, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68/2005. Il caso. Nell’agosto 2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto, dichiarava improcedibile l’opposizione – da parte di una s.p.a. - allo stato passivo del fallimento di una s.r.l., in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 97 della legge fallimentare. La s.p.a. proponeva ricorso, fondato su 4 motivi, per la cassazione del decreto. Con i primi 2 motivi la ricorrente sosteneva di aver disconosciuto qualsiasi valore alla comunicazione effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC , poiché era stata prodotta, da parte della curatela del fallimento, una ricevuta sintetica di detta comunicazione priva, quindi, di qualsiasi valore probatorio, non essendo possibile verificarne il contenuto. Con il terzo motivo, in sostanza, la parte sosteneva che con la comunicazione la curatela avrebbe dovuto trasmettere anche la copia dello stato passivo, e, infine, col quarto motivo la ricorrente si doleva della mancata ammissione degli interessi convenzionali quanto al rapporto sostanziale controverso. La curatela del fallimento resisteva in giudizio con controricorso. Ricorso in opposizione improcedibile o inammissibile? Per i Supremi Giudici, i primi 3 motivi del ricorso, connessi e trattati congiuntamente, sono da ritenersi infondati, mentre inammissibile è da considerarsi il quarto. Ai sensi della legge fallimentare le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 97 legge fall Per la Corte, dunque, ne consegue, in primo luogo, che, nell’ipotesi di mancata osservanza del termine, il ricorso in opposizione non è improcedibile – come invece sostenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seppur con un errore privo di rilevanza effettuale e, quindi, emendabile - ma inammissibile. In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. A seguito delle modifiche al processo civile, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna RAC , che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Ad avviso dei Supremi Giudici, quindi, non assume alcun rilievo l’obiezione mossa dalla ricorrente circa la natura sintetica della ricevuta di avvenuta consegna RAC , considerato che, ai fini della comunicazione, ai sensi della legge fallimentare, la RAC viene in rilievo in sé e per sé. Inoltre, viene considerata anche ininfluente la circostanza che lo stato passivo non fosse allegato alla comunicazione, tenuto conto del fatto che la comunicazione replicava il contenuto dello stato passivo, nella parte di interesse per il creditore destinatario. Conclusione. I Giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, rigettano il ricorso e condannano la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Danno atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 11 gennaio – 16 aprile 2018, n. 9368 Presidente Didone – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha chiesto la cassazione, in base a quattro motivi, del decreto col quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7-8-2013, ha dichiarato improcedibile, per violazione dell’art. 99, primo comma, legge fall., la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di omissis s.r.l., siccome proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 97 stessa legge coi primi due motivi, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 99 legge fall., 4, primo e secondo comma, del d.l. n. 193 del 2009, conv. in l. n. 24 del 2010, 6 del d.P.R. n. 68 del 2005, e l’omesso esame di fatto decisivo, la ricorrente sostiene di aver disconosciuto qualsiasi valenza alla comunicazione effettuata a mezzo PEC, in quanto era stata prodotta dalla curatela una ricevuta sintetica di tale comunicazione, priva, come tale, di qualunque valore probatorio attesa l’insuscettibilità di verificarne il contenuto col terzo motivo la ricorrente ulteriormente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 97 legge fall. e 112 cod. proc. civ., in quanto doveva trovare applicazione la versione della prima norma conseguente al d.l. n. 179 del 2012, donde con la comunicazione la curatela avrebbe dovuto trasmettere anche la copia dello stato passivo infine col quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1346 cod. civ., si duole della mancata ammissione degli interessi convenzionali quanto al rapporto sostanziale controverso la curatela ha replicato con controricorso. Considerato che il quarto motivo è inammissibile poiché non attinente alla statuizione processuale unicamente adottata dal tribunale i primi tre motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati l’art. 97 legge fall., nel testo che rileva in causa conseguente al d.l. n. 179 del 2012, come convertito , prevede che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dia comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda a sua volta l’art. 99 prevede, al primo comma e per quanto qui rileva, che le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si propongono con ricorso depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione consegue che, in caso di omessa osservanza del termine, il ricorso in opposizione è inammissibile - non improcedibile come invece sostenuto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel caso di specie errore - codesto - privo tuttavia di rilevanza effettuale e dunque semplicemente emendabile per fini di sistemazione concettuale in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna cd. RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario è vero che tale documento non assurge alla certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso come sottolineato da Cass. n. 15035-16 tuttavia la circostanza che, a seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’art. 16, quarto comma, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005 l’art. 6 del citato d.P.R. n. 68 del 2005 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna RAC e ciò conferma che codesta ricevuta la RAC costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario v. Cass. n. 26773-16 né la ricorrente ha dedotto, con la dovuta specificità, di aver fornito dinanzi al tribunale la prova contraria suddetta non ha dunque fondamento l’obiezione qui incentrata sulla natura sintetica della RAC, posto che, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 97 legge fall., la RAC viene in rilievo in sé e per sé nel contempo è infondata l’eccezione di mancata osservanza dell’art. 97 legge fall. dal punto di vista contenutistico, per la non avvenuta allegazione di copia dello stato passivo difatti nel controricorso è riportata la trascrizione completa della comunicazione che era stata inviata alla creditrice si apprende che la comunicazione conteneva - essa - a prescindere, quindi, dalla trasmissione dello stato passivo che ivi peraltro si indica contestualmente trasmesso , il riferimento puntuale alla domanda di ammissione, alle deduzioni testuali del difensore della banca nelle distinte udienze e al testo del provvedimento adottato dal giudice delegato, oltre che le indicazioni circa le eventuali iniziative processuali da intraprendere in sede di opposizione in tal guisa la comunicazione replicava il contenuto dello stato passivo nella parte di interesse per il creditore destinatario e tanto rende ininfluente la circostanza se lo stato passivo sia stato altresì contestualmente e separatamente trasmesso in allegato alla comunicazione le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.