Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento: a cura della cancelleria e (solo) a mezzo PEC

In tema di fallimento, l'art. 15, comma 3, l. fall., stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. Tale norma detta in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva , nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società. Con l’ordinanza n. 5080 del 5 marzo 2018, la Cassazione precisa le modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione di udienza, precisando che solo qualora non sia possibile la notifica a mezzo PEC, la notifica potrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale del debitore come risultante dal registro delle imprese. Il caso. La sentenza in questione si pronuncia relativamente ad un ricorso promosso da una società dichiarata fallita che ha lamentato, nei vari gradi di giudizio, l’errato svolgimento del meccanismo procedimentale con il quale è stata effettuata la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza. In particolare, la società fallita denunciava il vizio della notifica in quanto effettuata dall’ufficiale giudiziario e non dalla cancelleria. Il S.C., confermando quanto statuito in sede di reclamo, conferma la sentenza precisando che l’art. 15 l. fall. detta una disciplina speciale per la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo provvedimento di fissazione di udienza, con esclusione dell’applicazione degli artt. 138 e 145 c.p.c Procedimento per dichiarazione di fallimento quali modalità per la notifica. Nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tale atti in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC , del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo ove ciò sia impossibile o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il ceditore istante che dovrà procedervi a mezzo di Ufficiale Giudiziario il quale, dovrà, a tal fine, accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito. Notifica via PEC anche se la società è in liquidazione. Analogamente, la notifica del ricorso per fallimento va notificato all'indirizzo PEC del debitore, anche qualora la società sia in liquidazione e sia nominato un liquidatore, non essendo idonea la notifica presso la sede sociale. Dichiarazione di fallimento e società cancellata. In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della l. fall., art. 15, comma 3, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese. Ricorso per dichiarazione di fallimento quando è possibile il deposito presso la casa comunale? Ai sensi dell’art. 15, l. fall., la previsione residuale della notifica del ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di comparizione del giudice delegato, mediante deposito nella casa comunale del luogo in cui la società debitrice ha sede, è giustificata - per un verso - da un'esigenza di semplificazione del procedimento notificatorio nel fallimento, tale da suffragare la diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica, in ragione della specialità e complessità degli interessi correlati alle connotazioni soggettive del debitore e alla dimensione oggettiva del debito, e - per altro verso - dalla sufficiente garanzia di conoscibilità che discende dal duplice meccanismo di ricerca della società mediante notifica a mezzo PEC o, in subordine, di persona presso la sede sociale, al cui esperimento senza esito consegue la notifica mediante deposito nella casa comunale. Notifica via PEC si perfeziona al momento della ricezione. È altresì pacifico l’orientamento giurisprudenziale per il quale la notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione avendo solo tardivamente questa provveduto all'effettiva apertura della casella di posta certificata , non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell'atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario. Notifica via PEC se la casella è usata per più imprese? Il principio poc’anzi illustrato trova conferma anche nel caso di notifica effettuata a casella di posta in uso anche ad altre imprese. In tal senso, la giurisprudenza in più occasioni ha precisato che deve essere considerata valida la notifica PEC del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione della udienza effettuata all'indirizzo PEC del debitore in uso anche ad altre imprese. Ciò in quanto una volta indicato l'indirizzo PEC da parte della società nel registro delle imprese, vale il principio generale sotteso alla normativa sulle notifiche telematiche, che è quello della presunzione che il documento telematico una volta giunto all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario, nella casella di posta elettronica posta a disposizione del cliente dal gestore, sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 dicembre 2017 – 5 marzo 2018, numero 5080 Presidente Campanile – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. Omissis s.r.l., in liquidazione, impugna la sentenza App. Cagliari 2.12.2016, numero 621/2016, in R.G. 418/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex art. 18 l.f. avverso la sentenza Trib. Tempio Pausania 25.7.2016, numero 14/2016 dichiarativa del fallimento sociale e resa su istanza del creditore di cui in epigrafe 2. la corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della complessiva doglianza, in punto di violazione del diritto di difesa, posto che vi era stata attestazione dell’invio degli atti da parte del cancelliere ex art. 15 co. 3 l.f., con esito negativo e mera eccezione generica, sul punto, del debitore, nonché infruttuosità del conseguente tentativo di notifica a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede, per irreperibilità del medesimo ed infine deposito presso la casa comunale anche la censura relativa all’insolvenza era respinta, apparendo generico il richiamo ad un credito per fronteggiare il debito recato dall’istante e superiore a 50 mila Euro ed acquisita la cognizione di un’esposizione eccedente i 500 mila Euro dalle risultanze dello stato passivo, a fronte di modesto ed inferiore attivo, non liquido e dell’esito non satisfattivo di un’esecuzione mobiliare 3. con il ricorso si deduce, in due motivi, l’erroneità della sentenza, ove essa ha a violato l’art. 15 l.f., non essendo emerse, dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, le ragioni della irreperibilità del debitore e comunque dovendosi ricorrere alla notifica ex articolo 143 e 145 c.p.c. b violato gli articolo art. 5 e 15 l.f. circa l’insolvenza. Ragioni della decisione Considerato che 1. il primo motivo è inammissibile, in primo luogo per difetto di specificità in ordine al richiamo ad una diversa sede sociale, che non viene indicata nella sua relazione rispetto a quella presso la quale l’ufficiale giudiziario avrebbe - secondo la sentenza - esperito il tentativo di notifica non fruttuoso e per carenza di interesse a dolersi di una eventuale notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario per indicazione della cancelleria rispetto ad un adempimento a cura del ricorrente, posto che l’odierno impugnante ha omesso di evidenziare l’incidenza del supposto vizio sul diritto di difesa oltre che di specificare in ricorso, in modo esaustivo, il tenore dello stesso esito della fattispecie notificatoria 2. sul punto, la corte ha dato atto, non smentita dall’odierno ricorrente, della genericità del richiamo da parte del debitore ad una allegata attività della casella di posta elettronica, con una prima trasmissione tramite PEC dell’atto a cura del cancelliere parimenti non contestata, conseguendone l’accertamento definitivo della sussistenza del presupposto per dar corso alle notifiche successive di cui all’art. 15 co. 3, l.f. va dunque in secondo luogo osservato che la censura sulla irreperibilità è del tutto generica, né l’atto dell’ufficiale giudiziario appare essere stato aggredito con querela di falso, determinandosi la correttezza del deposito presso la casa comunale, come adempimento di chiusura regolare della fattispecie notificatoria 3. né infine appare pertinente il richiamo agli articolo 143 e 145 c.p.c., in tema, posto che si applicandosi alla materia una disciplina che questa Corte ha sintetizzato precisando che l’art. 15, comma 3 l. fall. nel testo, novellato dalla l. numero 221/012, applicabile ratione temporis stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti . Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha dunque introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articolo 138 e segg. o 145 c.p.c. a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva , nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società Cass. 602/2017, 17946/2016 4. il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi esso, al di là della rubricazione, nella deduzione del vizio di cui all’art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c., cui si applica ora il principio secondo il quale la riformulazione dell’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione . Cass. s.u. 8053/2014 e sul punto va ricordato che l’apprezzamento dell’insolvenza è rimesso alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito Cass.7252/2014 5. il ricorso è dunque inammissibile, senza altro provvedimento sulle spese, stante la inammissibilità dell’atto di costituzione” quale controricorso e l’assenza di attività difensiva ulteriore Cass. 13093/2017 . P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso dichiara inammissibile il controricorso ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.