La notifica telematica va provata in giudizio?

La pronuncia in commento affronta il tema delle comunicazioni telematiche e della notifica a mezzo posta elettronica certificata PEC .

Nello specifico, si tratta di stabilire se la locuzione luogo e data dell’invio”, apposta su un documento informatico costituito dalla parte, possa, o meno, assumere valore certificante l’avvenuta notifica. E, i Giudici della Sesta Sezione Civile di piazza Cavour, con l’ordinanza n. 4789, depositata il 1° marzo 2018, richiamando un non lontano precedente di legittimità Cass., 15035/2016 precisano che in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili [] la ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 d.m. n. 44/2011 si esprime in termini di opponibilità” ai terzi ovvero di semplice prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficio giudiziario. Il fatto. Con sentenza del novembre 2016 la Corte d’Appello di Bari respingeva il reclamo proposto ex art. 18 l.fall. dal Fallimento Alfa s.r.l. avverso la mancata ammissione al concordato preventivo, seguita dalla dichiarazione di fallimento. Nello specifico, la Corte territoriale rilevava che l’iniziale omessa notifica del reclamo alla Procura Generale non era stata rimediata dall’assolvimento, entro il termine impartito, all’ordine di integrazione del contraddittorio verso tale organo, ufficio promotore del fallimento, conseguendone l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 331 c.p.c E, pertanto, la curatela con un unico motivo deduceva avanti ai giudici della Suprema Corte, l’erroneità della sentenza del giudice di seconde cure laddove aveva negato che la locuzione luogo e data dell’invio”, apposta sul documento informatico costituito dalla parte, non corrispondesse altresì alla ricezione, in pari data della notifica telematica alla Procura generale di Bari, raggiunta con lo stesso atto e dunque nel termine di integrazione del contraddittorio fissato al 31 marzo 2016, come comprovato dalla relata di notifica a mezzo PEC e i messaggi di invio, accettazione e consegna dell’atto notificato ex l. n. 53/1994. E, gli Ermellini, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio chiariscono che la sequenza notificatoria adottata dal reclamante il 18 marzo 2016 era stata adempiuta correttamente e conformemente al termine dato per integrare il contradditorio. La notificazione con modalità telematica. Essa si esegue a mezzo di PEC risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione RAC prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna RdAC prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 , nonché, e parimenti dell’art. 19- bis d.m. Giustizia 16 aprile 2014 per il quale la trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’art. 3- bis , comma 3, l. n. 53/1994, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml all’art. 12, comma 1, lett. e . Pertanto, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione RAC e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna RdAC , ai sensi del predetto art. 3- bis , comma 3, l. n. 53/94. La prova in giudizio della notifica telematica. La prova della notifica telematica si offre, di regola, telematicamente. Difatti, innanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello, in virtù delle succitate disposizioni degli artt. 9 L. n. 53/1994 e 19- bis del Provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita dall’avvocato esclusivamente in modalità telematica e non presentandosi in udienza innanzi all’organo giudicante con la stampa delle ricevute PEC o provvedendo ad allegare la scansione per immagine di queste stampe e deposito telematico. Per provare la notifica elettronica con modalità telematiche l’avvocato deve trasmettere all’ufficio, tramite un deposito telematico, i duplicati dei file contenenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna deve, in particolare, allegare alla sua nota di deposito questi due messaggi di posta elettronica - che sono file che hanno estensione .msg o .eml – che il giudice provvederà poi ad aprire tramite il suo applicativo, utilizzando il programma di posta elettronica di cui automaticamente il sistema si avvale. La possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è del tutto residuale. La stessa è ammessa esclusivamente nel caso in cui non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3- bis come ad esempio innanzi al Giudice di Pace oppure alla Corte di Cassazione. Pertanto, avanti ai tribunali e alle corti di appello, la prova della notifica a mezzo PEC deve essere fornita esclusivamente in modalità telematica potendosi ipotizzare il ricorso alla prova cartacea solo in casi eccezionali e contingenti che devono attenere alle condizioni dell’ufficio e/o dell’infrastruttura che consente i depositi telematici ma non anche ad impedimenti soggettivi o a carenze organizzative dell’avvocato. E, nel caso che qui ci occupa, il reclamante aveva adempiuto correttamente e nei termini la sequenza notificatoria, ut supra descritta, iniziata con l’invio del messaggio alla PEC della Procura Generale presso la Corte d’appello di Bari avente per oggetto l’ordinanza, la procura difensiva, il reclamo ex art. 18 e l.fall. e la relata di notifica ex art. 3 l. n. 53/94, seguita dalla ricevuta di accettazione RAC ed infine chiusa con la ricevuta di avvenuta consegna RdAC accertativa della avvenuta consegna del messaggio nella casella di destinazione si tratta di adempimenti, conformi al termine dato per integrare il contradditorio e coerentemente documentati mediante deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml”, mentre l’estratto polisweb in un primo tempo ne ha riferito l’inserimento nel fascicolo informatico e poi con la scansione per immagine ha provato ulteriore documentazione.

Corte di Cassazione, sez. VI – 1 Civile, ordinanza 12 dicembre 2017 – 1 marzo 2018, numero 4789 Presidente Campanile – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. omissis s.r.l. impugna la sentenza App. Bari 7.11.2016, numero 975/2016, in R.G. 1863/2015, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex art. 18 l.f. avverso la mancata ammissione al concordato preventivo, seguita da dichiarazione di fallimento, pronunce rese da Trib. Bari 27.10.2015 2. per la corte l’iniziale omessa notifica del reclamo al P.G. non era stata rimediata dall’assolvimento, entro il termine impartito, all’ordine di integrazione del contraddittorio verso tale organo, ufficio promotore del fallimento, conseguendone l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 331 c.p.c. 3. con il ricorso si deduce, in unico motivo, l’erroneità della sentenza ove ha negato che la locuzione luogo e data dell’invio , apposta sul documento informatico costituito dalla parte, non corrispondesse altresì alla ricezione, in pari data, della notifica telematica alla Procura generale di Bari, raggiunta con lo stesso atto e dunque nel termine di integrazione del contraddittorio fissato al 31.3.2016, come comprovato dalla relata di notifica a mezzo PEC e i messaggi di invio, accettazione e consegna dell’atto notificato ex l. numero 53/1994. Ragioni della decisione Considerato che 1. il ricorso è fondato, posto che in motivazione la corte d’appello si è limitata ad escludere che la locuzione data e luogo dell’invio , per come isolata dal contesto della più complessa attività notificatoria attuata dalla parte, potesse assumere valore certificante l’avvenuta notifica, entro la data impartita ex art. 331 c.p.c., della integrazione del contraddittorio alla parte pubblica, il Procuratore generale presso la stessa corte e così dovendosi valutare la idoneità allo scopo degli atti stessi 2. in realtà, la sequenza notificatoria adottata dalla reclamante il 18.3.2016, ed iniziata alle ore 20.31.09 dunque nel rispetto dell’art. 147 c.p.c. con il cd. invio del messaggio alla PEC della PG presso la Corte d’appello di Bari, ha avuto per oggetto la predetta ordinanza, la procura difensiva, il reclamo ex art. 18 l.f., e la relata di notifica ex art. 3 l. numero 53/1994, è stata seguita da ricevuta di accettazione RA alle ore 20.31.19 ed infine è stata chiusa con la ricevuta di avvenuta consegna RAC accertativa della avvenuta consegna del messaggio nella casella di destinazione, alle ore 20.31.55 si tratta di adempimenti, tutti svolti nella giornata del 18.3.2016, da un canto conformi al termine dato per integrare il contraddittorio e, dall’altro, coerentemente documentati mediante deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml , mentre l’estratto polisweb in un primo tempo ne ha riferito l’inserimento nel fascicolo informatico e poi con la scansione per immagine ha provato ulteriore documentazione 3. va invero dato corso al più generale principio per cui in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili la ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 del d. m. numero 44 del 2011 si esprime in termini di opponibilità ai terzi ovvero di semplice prova dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario Cass. 15035/2016 orbene, nella vicenda la sentenza non ha dubitato della portata probatoria degli atti, ma si è limitata - erroneamente - a non considerare le parti di essi ulteriori rispetto a quelle iniziali, c rispondenti al mero avvio della notifica telematica, così incorrendo in vizio che impone la cassazione del conseguente provvedimento 4. infatti appare da riscontrare il rispetto dell’art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, numero 53 ove prevede che La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione notificazione ai sensi della legge numero 53 del 1994 . indicata nel fascicolo informatico del procedimento nonché e parimenti dell’art. 19bis del D.M. Giustizia 16 aprile 2014 per il quale co.5 La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, numero 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e 5. il ricorso è pertanto fondato, imponendosi la cassazione con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.