Necessaria l’attestazione di conformità per la copia cartacea della notifica eseguita via PEC

Qualora, per il ricorso in Cassazione, la notificazione della sentenza impugnata sia eseguita a mezzo PEC, la copia cartacea del messaggio di posta elettronica deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità, pena l’improcedibilità del ricorso.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3446/18, depositata il 13 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Catania respingeva l’appello proposto dagli eredi del de cuius nei confronti della sentenza che aveva respinto l’opposizione al decreto con cui questi erano stati ingiunti al pagamento, in qualità di fideiussori di una società. Avverso la sentenza della Corte distrettuale gli eredi porpongono ricorso per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’intervenuta novazione del rapporto, con conseguente estinzione dell’obbligazione fideiussoria e l’illegittima applicazione di interessi anatocistici. Notificazione e ricorso per cassazione. Il Supremo Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso, sottolineando che nonostante la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita a mezzo PEC ex l. n. 53/1994, la copia cartacea del messaggio di posta elettronica, giunta al destinatario, risultava priva di attestazione di conformità del difensore della parte ricorrente. Inoltre, il ricorso per cassazione, anch’esso effettuato con modalità telematica, non regge alla prova c.d. di resistenza, risultando che la sentenza sia stata pronunciata nel giugno 2016, ma non emergendo affatto dalla copia di essa che la pubblicazione, come affermato alla pagina uno del ricorso, abbia avuto luogo nel giorno indicato. Inutile, secondo la Suprema Corte, l’eccezione mossa dai ricorrenti per i quali la parte resistente avrebbe prodotto la sentenza con la relata di notificazione, giacché così non è, dal momento che, nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità, è depositata la mera stampa della sentenza della Corte d’Appello estratta dal Pct, mancante della relata di notificazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 settembre 2017 – 13 febbraio 2018, n. 3446 Presidente Di Virgilio – Relatore Di Marzio Fatto e diritto rilevato che 1. - Con sentenza numero 1054 del 27 giugno 2016 la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto da R.A. , A.E. , Ad.Vi. , Ad.Fa. e Ad.Ro.Ma. , gli ultimi quattro eredi di Ad.Lu. , deceduto in corso di causa, nei confronti di Finanziaria San Giacomo S.p.A., contro la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione al decreto con cui era stato ingiunto alla R. e ad Ad.Lu. , quali fideiussori di Legnopan S.r.l., il pagamento del complessivo importo di L. 51.635.416, con accessori e spese. 2. Per la cassazione della sentenza R.A. , A.E. , Ad.Vi. , Ad.Fa. e Ad.Ro.Ma. hanno proposto ricorso per tre mezzi illustrati da memoria. Credito Valtellinese S.p.A., cessionaria del credito in discorso, ha resistito con controricorso. considerato che 3. - Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto articoli 1230, 1275, 1372, 1375 c.c. nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali articoli 112, 113, 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c. omesso rilievo di novazione di obbligazione, con conseguenti effetti estintivi di garanzia fideiussoria dell’obbligazione estinta, anche con riguardo alla non applicata disciplina contrattuale tra le parti, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato l’intervenuta novazione dell’originario rapporto obbligatorio tra la banca ed il debitore principale.ù Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto articoli 1234, 1283, 1284, 1421 c.c. nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali articoli 112 e 113 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c. omesso esame di questioni attinenti il tasso di interesse e l’anatocismo, rilevabili anche d’ufficio, censurando la sentenza impugnata per non aver disposto la richiesta consulenza tecnica contabile pur in presenza di nullità rilevabili d’ufficio con riguardo alla misura illecita degli interessi praticati dalla banca ed all’anatocismo. Il terzo motivo denuncia violazione di norme di diritto articolo 1955 c.c. nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali articolo 112 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 numeri 3, 4 e 5 c.p.c. rigetto di domanda c/o eccezione relativa ad estinzione di fideiussione su argomento del tutto estraneo al tema sollevato, censurando la sentenza impugnata per essersi limitata ad affermare che l’assunto degli opponenti a decreto ingiuntivo, secondo cui la tempistica adottata dalla banca li aveva privati della possibilità di rivalersi nei confronti del debitore principale, fosse infondato. ritenuto che 4. - 11 Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata. 5. Il ricorso è improcedibile. In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte Cass. n. 17450/2017 Cass. n. 24292/2017 . Nel caso in esame - la notificazione della sentenza impugnata è stata eseguita con modalità telematiche ai sensi della legge numero 53 del 1994 all’indirizzo vincenzorusso.pec.ordineavvocaticatania.it, ma la copia cartacea del messaggio di porta elettronica pervenuto al destinatario manca dell’attestazione di conformità del difensore del ricorrente - il ricorso per cassazione, notificato anch’esso con modalità telematica ex lege n. 53/1994 corredato dalla relata di notificazione in questo caso dotata dell’attestazione di conformità della copia fotoriprodotta all’originale in formato digitale in data 26 settembre 2016 non regge alla prova cd. di resistenza, risultando che la sentenza sia stata pronunciata il 13 giugno 2016, ma non emergendo affatto dalla copia di essa che la pubblicazione, come affermato alla pagina 1 del ricorso, abbia avuto luogo il 27 giugno successivo. Occorre aggiungere che le ricorrenti hanno sostenuto, in memoria illustrativa, che la sentenza, parrebbe di comprendere con la relata di notificazione, sarebbe stata prodotta da Credito Valtellinese S.p.a., richiamando l’autorità di Cass., Sez. Un., n. 27199/2017 ma così non è, dal momento che, nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità, è depositata la mera stampa della sentenza della Corte d’appello estratta dal Pct, mancante della relata di notificazione. 6. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi e, 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.