PCT: il Presidente del Tribunale di Milano vuole chiudere la questione sulla condanna per mancato deposito della copia “di cortesia”

In una lettera del 19 febbraio, il Presidente Pomodoro torna sull’episodio della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 96, c.p.c. per il mancato deposito della copia cartacea di cortesia”, che tanta risonanza mediatica ha avuto. Ribadisce la Pomodoro che tale determinazione non costituisce una prassi di sezione e riconferma la generale adesione dei giudici del Tribunale alla lettera e allo spirito del Protocollo 26/6/2014 volto a garantire una spontanea e utile collaborazione tra Tribunale e Foro per l’attuazione del PCT .

Nei gironi scorsi su tutti i giornali veniva dato risalto alla pronuncia con cui la seconda sezione civile del Tribunale di Milano aveva affermato l’applicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c. per il mancato deposito della copia cartacea c.d. di cortesia Tribunale di Milano, decreto 534/15, depositato il 15 gennaio . Di fatto la condanna non produrrà effetti. Dopo la rinuncia della parte processuale di avvalersi della statuizione portante la condanna, di cui veniva dato atto già nella nota della medesima Presidenza dell’11 febbraio, sembravano potersi calmare le polemiche in ordine alla contraddittorietà della condanna rispetto alle finalità del PCT. Pomodoro prende le distanze dalle accuse giornalistiche”. Cercando di chiudere rapidamente la vicenda, il Presidente del Tribunale di Milano, alla luce di alcune fuorvianti interpretazioni e dichiarazioni contenute negli articoli di stampa ora apparsi , conferma l’adesione dell’intero foro milanese alla lettera ed allo spirito del Protocollo d’intesa stipulato con l’Ordine degli Avvocati locale, nell’ottica di una spontanea e utile collaborazione tra Tribunale e Foro per l’attuazione del PCT , aggiungendo poi che in tale prospettiva appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate alla realizzazione di un intervento così ampio e innovativo quale il PCT . La potenziale portata della pronuncia. La questione sollevata dal decreto citato risultava sconcertante agli occhi degli addetti ai lavori che, a fronte delle innovative previsioni in tema di deposito telematico dell’atto nel PCT, hanno visto condannare una parte processuale adempiente alle disposizioni normative di deposito telematico ma colpevole per non aver fatto pervenire ai giudici meneghini la copia cartacea c.d. di cortesia”, prevista dal Protocollo d’intesa. A fronte della potenziale portata di precedente delle pronuncia e come risulta dalle parole di Gargano pubblicate su Diritto e Giustizia il 18 febbraio, il protocollo del processo civile telematico di un tribunale, dunque, non sarebbe più solo uno strumento per fornire una guida all’avvocato, magistrato o cancelliere in caso di difficoltà, ma rischia di diventare una fonte di diritto autonoma idonea a giustificare pronunce assolutamente censurabili come lo è quella in commento pronunce degne di cancellare e porre nel dubbio capisaldi come quello imparato il primo giorno di università e riportato nell’art. 1 delle preleggi, secondo cui gli usi come può definirsi un protocollo si posizionano nel gradino più basso delle fonti del diritto Processo civile telematico e copia di cortesia. Quali sono le conseguenze della scortesia? , di Nicola Gargano . Per Pomodoro la questione è chiusa. Il Presidente del Tribunale di Milano cerca di scongiurare tale rischio e ridimensiona la vicenda, concludendo la sua lettera con il rifiuto del tentativo di attribuire un significato di portata generale all’adozione di quell’unico decreto 15 gennaio 2015 e riafferma la piena operatività collaborativa sancita nel richiamato Protocollo, al di fuori di qualsiasi inammissibile impostazione sanzionatoria, in caso di difformità applicative .