La notifica via e-mail, e non via PEC, è nulla se il destinatario non inoltra l’avviso di ricevimento manualmente

La notifica di un’ordinanza fuori udienza effettuata a mezzo e-mail semplice è valida unicamente qualora il destinatario confermi, con metodi non automatici, la ricezione della stessa in un breve lasso temporale.

La conferma di lettura pervenuta a distanza di mesi non sana la nullità della notifica. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12205 del 20 maggio 2013. La fattispecie. I nuovi sistemi di comunicazione telematica devono essere favoriti e, pertanto, gli studi legali sono obbligati a dotarsi di firma digitale, posta elettronica certificata e programmi che redigono la nota di iscrizione a ruolo telematica. Tuttavia, spesso, il professionista si deve confrontare con una pubblica amministrazione che non ha come priorità l’aggiornamento dei propri sistemi informatici. E la Corte d’Appello fiorentina non si è sottratta a tale orientamento in quanto, non disponendo di un indirizzo di posta elettronica certificata, aveva comunicato a mezzo e-mail ordinaria un ordinanza emessa fuori udienza avente ad oggetto l’ordine di integrazione del contraddittorio. Provvedimento che non era mai stato ricevuto dal soggetto interessato che si era visto notificare, pertanto, una sentenza di inammissibilità. La prova della ricezione dell’avviso tramite e-mail semplice. La Corte di legittimità sostiene che la notifica a mezzo e-mail semplice, ove prevista da apposita convenzione stipulata tra ordine degli avvocati e ufficio giudiziario, è valida unicamente qualora il destinatario trasmetta alla cancelleria la conferma di lettura in modo non automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l’esigenza di assicurare la certezza dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario. Non solo la conferma di lettura deve pervenire entro un breve lasso temporale e, nel difetto, la Cancelleria ha l’obbligo di effettuare una nuova notifica. Il caso affrontato dalla Corte di legittimità. Nel caso in esame il provvedimento contenente l’ordine di integrare il contraddittorio era stato notificato il 30 ottobre 2010 e la conferma di lettura era pervenuta alla cancelleria solamente il 15 marzo 2011 ben oltre il termine indicato dal Collegio per l’integrazione del contraddittorio. Pertanto, secondo il Supremo Collegio, la cancelleria avrebbe dovuto rifare la spedizione rimasta priva di un celere riscontro ma, non avendo adempiuto a detto incombente, la sentenza di inammissibilità è stata cassata. Si confida, comunque, che tali problematiche vengano superate mediante l’assegnazione a tutto gli uffici giudiziari di apposito indirizzo di posta elettronica certificata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio - 20 maggio 2013, n. 12205 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G.15945 del 2011 La Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, proposta da M B. , rilevando che la parte appellante non aveva ottemperato all'ordine d'integrazione del contraddittorio emesso con ordinanza del 15 giugno 2010 ai sensi dell'art. 331 cod. proc civ., sul rilievo dell'inesistenza della notifica alla litisconsorte B.S. . Nel provvedimento era richiesto di procedere all'adempimento nel termine perentorio del 30 novembre 2010. Avverso tale pronuncia d'inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione M B. affidandosi ai due seguenti motivi a nel primo motivo viene censurato il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 134 cod. proc. civ., nella parte in cui consente la comunicazione o la notificazione dell'ordinanza emessa fuori udienza mediante la posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare. Al riguardo la ricorrente deduce di non aver ricevuto la comunicazione dell'ordinanza con la quale era stata imposta l'integrazione del contraddittorio ordinanza 15/6/2010, depositata fuori udienza il 30/8/2010 . Premette la parte ricorrente che la Corte d'Appello di Firenze è dotata di cancelleria telematica accedendo alla quale, tramite una password, è possibile visionare i provvedimenti che sono stati adottati per ciascuna causa. La cancelleria competente comunica via mail, all'indirizzo fornito dal difensore, che per una certa causa è stato assunto un provvedimento. Il legale con la sua password accede alla cancelleria telematica e prende visione di esso. Il legale della ricorrente, avv. Busoni, ha ricevuto regolarmente la mail relativa alla sentenza d'inammissibilità e soltanto in quel momento si è reso conto del precedente ordine d'integrazione del contraddittorio, mai ad esso comunicato. Dall'esame del fascicolo d'ufficio è emerso che la cancelleria aveva inviato la mail il 30/8/2010 contenente l'avviso di avvenuto deposito di ordinanza ma tale comunicazione non risulta pervenuta all'indirizzo mail del legale medesimo. Precisa il ricorrente che, alla data delle comunicazioni in questione, la cancelleria della Corte d'Appello non era dotata di posta elettronica certificata. Dalla certificazione rilasciata dall'ufficio non emerge se e come la mail del 30/8/2010 sia tornata indietro ma la conferma di lettura è datata 15/3/2011 termine ampiamente successivo alla scadenza di quello perentoriamente imposto nel provvedimento della Corte d'Appello . La mancata comunicazione dell'ordinanza determina, pertanto, secondo il ricorrente, la nullità di tutti gli atti eseguiti in assenza della parte. Aggiunge al riguardo il ricorrente - di non aver autorizzato la comunicazione degli atti via mail - di dover censurare la violazione dell'art. 136 cod. proc. civ. sia perché la comunicazione è avvenuta senza il rispetto della normativa regolamentare sia perché, in concreto eseguita senza che il cancelliere abbia chiesto od ottenuto la ricevuta dell'avvenuta consegna b nel secondo motivo si censura la violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per essere la sentenza emessa viziata di nullità, al pari di tutti gli atti successivi al provvedimento non comunicato. Nel controricorso viene osservato che è incontestata la comunicazione tempestiva dell'avvenuto deposito che la comunicazione è avvenuta nel rispetto del d.p.r. n. 123 del 2006 e che nella specie è agli atti una conferma di lettura che l'autorizzazione a tale tipologia di comunicazioni deriva dall'aver fornito l'indirizzo di posta elettronica al Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 123 del 2006 e dall'averla espressamente indicata nell'atto di appello. Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo l'orientamento, pressoché costante della giurisprudenza di legittimità La comunicazione di cancelleria ex art. 136 cod. proc. civ. ammette equipollenti basati su elementi volontaristici e sul conseguimento dello scopo ne consegue, nel caso in cui un avvocato abbia aderito ad una convenzione tra l'ordine degli avvocati ed un ufficio giudiziario che preveda le comunicazioni via posta elettronica all'indirizzo email indicato da ciascun legale, la validità della comunicazione di cancelleria effettuata al detto indirizzo a mezzo posta elettronica, ancorché priva di firma digitale, ove sia pervenuta alla cancelleria una risposta per ricevuta, data non in automatico” . Cass. n. 4061 del 2008 . Il principio, ispirato ad un indubbio favor verso questa tipologia semplificata di comunicazione endoprocessuale, richiede, come esclusiva condizione di efficacia, la prova dell'avvenuta ricezione della e-mail, ritenendo, la Corte di Cassazione del tutto ammissibile la comunicazione per via telematica, laddove, come incontestatamente accade nella Corte d'Appello di Firenze, per quel che riferisce il ricorrente nella parte narrativa del ricorso stesso, essa sia comunemente adottata, con l'adesione del Consiglio dell'Ordine, territorialmente competente. La necessità di una conferma della ricezione viene sottolineata anche nella più recente pronuncia n. 6634 del 2012, nella quale si afferma La comunicazione a mezzo posta elettronica dell'ordinanza pronunciata fuori udienza all'indirizzo indicato dal difensore è valida se il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 145 disp. att. cod. proc. civ. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione . Nella specie, pur risultando soddisfatte le condizioni ex ante richieste dall'orientamento sopracitato al fine di ritenere ammissibili le comunicazioni previste agli artt. 134, 136, 170 cod. proc. civ., in via telematica, così come espressamente indicato nelle norme sopraindicate, difetta la condizione ex post, costituita dalla prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione. Dall'esame dei documenti tempestivamente prodotti ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. e degli atti processuali, consentito alla luce del vizio rilevato, è emerso in modo incontestabile che la conferma di lettura dell'ordinanza d'integrazione del contraddittorio, è pervenuta alla cancelleria della Corte d'Appello, oltre il termine perentorio imposto nel provvedimento per adempiere all'ordine. Tale mancato riscontro tempestivo avrebbe dovuto indurre ad una ripetizione dell'invio della mail o, più opportunamente, ad adottare tempestivamente una forma d'invio equipollente. Non è sufficiente, come afferma il contro ricorrente che vi sia un riscontro dell'avvenuta comunicazione telematica la cui esistenza viene contestata dalla parte ricorrente se, come nella specie, esso sia successivo di oltre sei mesi dall'invio della comunicazione via mail, non essendo possibile, secondo quanto risulta dalla esaminata certificazione della cancelleria della Corte d'Appello, una diversa dimostrazione di tempestiva ricezione della comunicazione predetta, mancando un sistema di controllo delle comunicazioni telematiche che tornano indietro. Il riscontro tardivo, ed in particolare, il riscontro successivo alla scadenza del termine perentorio per provvedere all'integrazione del contraddittorio, è del tutto equivalente alla mancata prova della ricezione. Pertanto, pur essendo del tutto legittima ed anzi, da favorire, la modalità di comunicazione telematica, così come voluto anche dal legislatore, in mancanza della applicazione della posta elettronica certificata e di un sistema regolamentare uniforme relativo alla prova della ricezione delle comunicazioni telematiche, è necessaria, in caso di contestazione, la verifica della ricezione, ancorché realizzabile con ogni mezzo di prova anche di tipo presuntivo. In conclusione ove si condividano i predetti rilievi deve essere dichiarata la nullità della sentenza della Corte d'Appello, con conseguente cassazione con rinvio al fine di rimettere in termini la parte appellante per poter ottemperare all'ordine d'integrazione del contraddittorio e di svolgere il giudizio di secondo grado . Considerato che la parte ricorrente ha depositato memoria nella quale sottolinea che nella specie vi è la prova della ricezione in quanto la comunicazione telematica non risulta essere tornata indietro per mancata ricezione e che l'eventuale tardiva lettura da parte del destinatario non rileva ai fini della validità ed efficacia della comunicazione stessa Ritenuto che, come già osservato nella relazione, la comunicazione telematica di un'ordinanza endoprocessuale, nel regime giuridico ratione temporis applicabile ovvero quello vigente prima della modifica introdotta con l'art. 25, comma primo, lettera i n. 1 della 1. n. 183 del 2011 alla fattispecie richiedeva, non essendo a regime il sistema della posta elettronica certificata, un concreto riscontro della ricezione della comunicazione, sia in ordine all'oggetto che alla data. Tale riscontro,con riferimento alla tempestività della ricezione è del tutto mancato, com'è attestato nella documentazione descritta nella relazione. In conclusione, la validità ed efficacia del sistema anteriormente alla introduzione della P.E.C., come affermato nelle sentenze sopracitate richiede, in caso di contestazione, l'attestazione mediante stampa della risposta del legale destinatario Cass.6634 del 2012 . Ritenuta, pertanto, la condivisione della relazione in atti. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.