Notifica PEC della cartella di pagamento: legittima l’allegazione del documento informatico in formato pdf

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, quale duplicato informatico dell’atto originario, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo, c.d. copia informatica.

Con ordinanza n. 21328/20, depositata il 5 ottobre, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la decisione della CTR, con cui ha eccepito l’invalidità della notifica del documento informatico, in formato pdf, perché priva dell’attestazione di conformità. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio recentemente affermato secondo cui la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario il c.d. atto nativo digitale , sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo la c.d. copia informatica . Tale principio trova applicazione al caso di specie in quanto il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf. La Corte ha dunque escluso l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC , in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 9 giugno – 5 ottobre 2020, n. 21328 Presidente Greco – Relatore Cosmo Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.