D.L. n. 23/2020: obbligo della modalità telematica nel Processo Tributario anche per chi aveva utilizzato quella analogica

Con l’art. 29 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è stato introdotto l’obbligo, per le parti che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche. Il provvedimento, adottato al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti del processo tributario, non vale, tuttavia, per i ricorrenti che si difendono in proprio.

Con la norma contenuta nell’art. 29 del DL n. 23/2020, si è inteso raggiungere l’obiettivo di semplificare la gestione del materiale processuale misto, analogico e digitale , che si è presentata dopo l’emanazione dell’art. 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, il quale ha introdotto dal 1 luglio 2019 l’obbligo di utilizzo del Processo Tributario telematico per chi intenda proporre un ricorso tributario.Per effetto delle norme vigenti in tema di Processo Tributario Telematico, a partire da tale data, difatti, si sono presentate due possibili situazioni relative al materiale processuale analogico a accesso da remoto al fascicolo processuale non consentito perché in presenza di un ricorso depositato con modalità analogica da ambedue le parti, prima della introduzione dell’obbligo di utilizzo della modalità telematica b accesso da remoto al fascicolo processuale reso possibile a seguito della scansione in formato digitale da parte della segreteria della Commissione Tributaria dei documenti depositati in forma analogica, se una delle parti aveva scelto quella telematica. In tale secondo caso la segreteria era costretta a scansionare anche la documentazione che la parte avesse inteso depositare in ogni fase successiva alla costituzione in giudizio. L’obbligo ora introdotto dall’articolo 29 è di non poco impatto per le parti che nella situazione descritta non avevano scelto la via digitale , in quanto, per adempiere al vincolo previsto di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi, dovranno procedere a a tre specifiche ed ineludibili operazioni a registrarsi al Si.I.Gi.T. b dotarsi di una casella di PEC c dotarsi di una firma digitale senza le quali sarebbe altrimenti impossibile l’utilizzo del Processo Tributario Telematico. Va, tuttavia, precisato che anche questo nuovo obbligo di utilizzo delle modalità telematiche non modifica le situazioni di deroga ad esso previste dall’art. 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’art. 29 anzidetto trova applicazione unicamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché per le parti assistite da un difensore abilitato continueranno, quindi, a rimanerne esenti i ricorrenti che impugnino un provvedimento di valore inferiore ai tremila euro e si difendano senza l’assistenza di un professionista. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus