Nullo l’avviso di accertamento sottoscritto con firma digitale prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 6, CAD

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 6, del CAD non era possibile sottoscrivere digitalmente gli atti emessi nell’esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito dal 1° luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC. In ogni caso non era consentito sottoscrivere digitalmente un avviso di accertamento che era stato notificato in via ordinaria, poiché in questo caso l’atto sarebbe stato nullo.

Avviso di accertamento sottoscritto digitalmente. L’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Piemonte emetteva un avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nei confronti di un contribuente. Quest’ultimo impugnava l’atto innanzi alla CTP Torino e ne chiedeva l’annullamento sostenendo che l’avviso non potesse essere sottoscritto digitalmente. Il ricorso veniva accolto. Avverso la decisione l’Ente della Riscossione ha proposto appello innanzi alla CTR Piemonte sostenendo la correttezza della sottoscrizione dell’atto impugnato e domandando la riforma della pronuncia gravata. Costituendosi in giudizio, il contribuente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per essere stato attivato con procedura telematica anziché con quella cartacea del ricorso introduttivo e ha sostenuto inoltre la correttezza della decisione appellata nella parte in cui riteneva nullo l’atto sottoscritto con firma digitale. Nullità dell’atto. La Commissione Tributaria piemontese ricorda che prima dell’entrata in vigore il 27 gennaio 2018 dell’art. 2, comma 6, del CAD, che ha esteso l’obbligo della firma digitale anche sugli atti accertativi dell’Amministrazione Finanziaria, era esclusa l’applicabilità della firma digitale sugli atti emessi nell’esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito dal 1° luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC. In ogni caso non era consentito sottoscrivere digitalmente un avviso di accertamento che era stato notificato in via ordinaria. Nel caso di specie, rileva il Collegio giudicante, l’atto accertativo è stato sottoscritto digitalmente e poi notificato in via ordinaria in data 21 dicembre 2016 ossia prima che entrasse in vigore l’art. 2, comma 6, CAD . Per questa ragione l’atto accertativo deve ritenersi come sprovvisto di firma autografa e dunque nullo per violazione del comma 3 dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/1973. Chiarito ciò, la CTR rigetta l’appello. Fonte ilprocessotelematico.it

Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. IV, sentenza 15 maggio – 4 luglio 2019, n. 842 Fatto Con ricorso depositato il 12 giugno 2017 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino impugnava l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni n. TSB/2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Piemonte per -contestazioni in materia di I.R.E.S. ed IVA. La ricorrente sosteneva che l'atto opposto non potesse essere sottoscritto digitalmente, che in quanto tale non potesse neppure essere notificato nelle forme ordinarie così come telematicamente, essendo stata questa tipologia ammessa solo successivamente all'atto medesimo contestava la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio sugli interessi attivi da prefinanziamento, sugli interessi attivi da presunto finanziamento ai soci, sulle somme corrisposte a titolo di premi di accelerazione, sulla detrazione dell'I.V.A. ad aliquota ordinaria applicata a fatture di S.P.A. ricevute da inerenti la direzione lavori eccepiva l'illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione degli artt. 4,5,7 D.Lgs. n. 472 del 1997 e 7 D.L. n. 269 del 2003 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando le difese avversarie sostenendo la correttezza della pretesa recata dal provvedimento impugnato chiedendo il rigetto delle domande e delle eccezioni avversarie, con vittoria delle spese di lite. Successivamente sia la ricorrente sia l'Ufficio depositavano memorie illustrative. Con sentenza n. 1567/2017 del 19-27 dicembre 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, non ritenendo valido l'atto opposto in quanto sottoscritto digitalmente, accoglieva il ricorso, compensando le spese di causa. Avverso tale decisione, l'8 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con atto nel quale ha affermato la correttezza della sottoscrizione dell'atto impugnato, ha sostenuto la fondatezza del medesimo ed ha chiesto la riforma della pronuncia gravata, con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di lite. Il 1 agosto 2018 si costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per essere stato attivato con procedura telematica, anziché con quella cartacea del ricorso introduttivo sostenendo la correttezza della decisione appellata e l'infondatezza dell'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni emesso nei suoi confronti chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, in via principale, il suo rigetto, con vittoria delle spese processuali. Sia la ricorrente sia l'Ufficio hanno poi depositato memorie illustrative. La causa è stata discussa all'udienza del 15 maggio 2019. Diritto Sino all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 D.Lgs. n. 82 del 2005 Codice dell'amministrazione digitale ovvero CAD , avvenuta il 27 gennaio 2018, che ha esteso l'obbligo della firma digitale anche sugli atti accertativi dell'Amministrazione Finanziaria, era esclusa l'applicabilità della firma digitale in luogo di quella autografa sugli atti emessi nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito a partire dal 1 luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC. Pertanto, in nessun caso, era ammessa la combinazione tra avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificazione del medesimo in via ordinaria, giacché in tale circostanza l'atto sarebbe risultato affetto da nullità, ai sensi del terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, per difetto di sottoscrizione autografa . Tutto ciò considerato, si rileva che l'atto accertativo che qui occupa è stato sottoscritto digitalmente ' dal Capo Ufficio grandi contribuenti su delega del Direttore Regionale e notificato in via ordinaria il 21 dicembre 2016, ossia anteriormente all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 del CAD. Conseguentemente il medesimo è da ritenersi, giacché sprovvisto di firma autografa, nullo per violazione del sopracitato terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973. Assorbendo siffatta nullità ogni altra questione sottoposta all'esame di codesto Collegio, si dichiara il rigetto dell'appello. In ragione, tuttavia, della particolarità della materia trattata, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. LA Commissione Tributaria REGIONALE DEL PIEMONTE Sezione IV Respinge l'appello. Spese compensate.