Inammissibile l’atto d’appello notificato a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore del PTT

In virtù del principio di specialità del processo tributario, deve essere dichiarato inammissibile l’atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico.

Con l’ordinanza n. 19638/19, depositata il 22 luglio, la Corte di Cassazione ha ribadito l’inammissibilità dell’atto di appello, avverso la sentenza della CTP, notificato a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell’art. 1 l. n. 53/1994, come modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a , d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 . Appello notificato a mezzo PEC. Un contribuente ha proposto ricorso dinanzi ai Giudici del ‘Palazzaccio’ avverso la decisione con cui la CTR della Toscana aveva dichiarato inammissibile l’atto di appello con cui aveva impugnato la sentenza di prime cure, perché notificato a mezzo PEC prima che tale dell’entrata in vigore del processo tributario telematico. Il ricorrente sosteneva l’erroneità della decisione nella parte in cui riteneva inesistente la notifica invocando il principio del raggiungimento dello scopo l’ufficio si era infatti costituito in giudizio , nonché l’equiparazione fra processo tributario e amministrativo ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Principio di specialità del processo tributario. Il ricorso non viene accolto dai Supremi Giudici che richiamano il principio di specialità del processo tributario, secondo il quale è inesistente la notificazione del ricorso a mezzo PEC in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento. Per il caso specifico, in Toscana il PTT è entrato in vigore il 1° dicembre 2015. Di conseguenza, nel processo tributario, è inammissibile l’atto di appello notificato via PEC prima dell’entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015, come modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a , n. 2, d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 , in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile. In conclusione, deve ritenersi passata in giudicato la sentenza impugnata. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 aprile – 22 luglio 2019, n. 19638 Presidente Iacobellis – Relatore La Torre Ritenuto che Con ricorso affidato a un motivo, nei cui confronti l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Ni. Ri. censura la sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, relativa all'impugnazione di un avviso d'accertamento per Irpef anno 2010, notificato per mezzo di posta elettronica certificata. La ctp dichiarava inammissibile il ricorso con statuizione confermata dalla CTR, che ha ritenuto inesistente e insuscettibile di sanatoria detta notifica, consentita solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 in applicazione della legge n. 53 del 1994 . L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che Con l'unico motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 16 bis comma 3 del D.Lgs. n. 546792, del D.M. economia e finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, del D.M. economia e finanze del 4 agosto 2015, in quanto la CTR aveva errato nel ritenere inesistente la notifica del ricorso avvenuta via pec il 10.7.2015 prima dell'entrata in vigore in Toscana del processo tributario telematico 1 dicembre 2015 , e ciò sia per raggiungimento dello scopo, essendosi l'Ufficio costituito, sia in relazione all'equiparazione fra processo tributario e amministrativo ex art. 48 comma 2 D.Lgs. 82/2005 , ove tale tipologia di notifica è consentita. Il ricorso è infondato, in relazione al principio di specialità del processo tributario Cass. nn. 15109/18, 18321/17, 17941/16 per il quale è inesistente la notificazione del ricorso a mezzo pec in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie la Toscana, ove è entrato in vigore il processo tributario telematico il 1 dicembre 2015 v. Cass. n. 15109 del 11/06/2018, Cass. 27425/2018 . Secondo l'orientamento di questa Corte Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della L n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a , n. 2, del D.L. n. 90 del 2014 conv., con modif, dalla L. n. 114 del 2014 , in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile Cass. nn. 15109/18, 18321/17, 17941/16 . Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno applicato superiore principio di diritto. Le spese vanno compensate, in ragione dell'assestarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio contributo, ex art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo, ex art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.