Il decreto fiscale fissa l’obbligatorietà del processo tributario telematico al 1° luglio 2019

Il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, c.d. decreto fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018, n. 247. All’art. 16 il decreto prevede l’obbligatorietà del processo tributario telematico per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Le modalità telematiche resteranno facoltative solo per i soggetti che decideranno di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3mila euro.

Tra le varie novità previste dal decreto fiscale, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 pubblicato sulla G.U. del 23 ottobre 2018 n. 247 e da oggi in vigore, l’art. 16 apporta delle modificazioni al d.lgs. n. 546/1992 fissando l’obbligatorietà del processo tributario telematico al 1° luglio 2019. PTT obbligatorio. In particolare, a partire da tale data, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche . Le modalità telematiche restano facoltative per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3mila euro previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni . Il decreto mette inoltre fine ai contrasti giurisprudenziali insorti intorno al tema della possibilità per la parti, fino appunto alla data di obbligatorietà del PTT, di scegliere la via cartacea piuttosto che quella telematica. Il d.l. precisa infatti che l’art. 16- bis , comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nel testo antecedente, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche .

GazzettaUfficiale_247_DecretoFiscale